LEGGE 9 febbraio 1963, n. 97 

Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito
registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.
(GU n.55 del 26-2-1963)
 
 Vigente al: 13-3-1963  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  dei decreti del Presidente della Repubblica del 2
gennaio  1962,  nn.  479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione
della delega, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata
dall'articolo  2  della  legge  1 ottobre 1960, n. 1027, e contenenti
minimi   inderogabili   di  trattamento  economico  e  normativo,  si
applicano  nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di
credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - BERTINELLI -
                                                                BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO