LEGGE 15 febbraio 1963, n. 147 

Norma  integrativa  dell'art.  7  della legge 26 giugno 1962, n. 885,
relativa  all'istituzione  del ruolo sanitario degli ufficiali medici
di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(GU n.64 del 7-3-1963)
 
 Vigente al: 22-3-1963  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  7  della legge 26 giugno 1962, n. 885, e' aggiunta la
seguente lettera:
  "c)  a  indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili
nel  grado  di  tenente  medico  di  polizia  in  servizio permanente
effettivo,  un  altro  ed  ultimo  concorso per titoli riservato alla
rimanente  aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze
armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza
ai  sensi  dell'articolo  75  del  regio decreto 30 novembre 1930, n.
1629".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TAVIANI -

                                                  Visto,           il
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