LEGGE 15 febbraio 1963, n. 147
Norma integrativa dell'art. 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.(GU n.64 del 7-3-1963)
Vigente al: 22-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. All'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e' aggiunta la seguente lettera: "c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO