LEGGE 26 luglio 1965, n. 974 

Proroga  del  termine  previsto dal primo comma dell'articolo 3 della
legge 26 aprile 1934, n. 310, per la presentazione della relazione da
parte  della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.
(GU n.206 del 18-8-1965)
 
 Vigente al: 2-9-1965  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26
aprile  1964,  n.  310, per la presentazione della relazione da parte
della  Commissione  d'indagine  per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio  storico,  archeologico,  artistico  e  del  paesaggio, e'
prorogato di quattro mesi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - MANCINI

                                                 Visto,            il
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