LEGGE 26 luglio 1965, n. 974
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1934, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.(GU n.206 del 18-8-1965)
Vigente al: 2-9-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e' prorogato di quattro mesi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 1965 SARAGAT MORO - GUI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE