DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 616 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.
(GU n.194 del 3-8-1967)
 
 Vigente al: 18-8-1967  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  48,  relativo  al corso di laurea in Fisica e' modificato nel
senso che l'ottavo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
    Alla  fine  del  primo biennio si richiede la prova di conoscenza
della  lingua  inglese e di una seconda lingua a scelta fra francese,
russo  e tedesco. Detta prova si svolgera' con le stesse modalita' di
tutti   gli  altri  esami,  e  verra'  qualificata  se  positiva  con
sufficiente, buona, ottima; se negativa con insufficiente.
  Nello  stesso  corso  di  laurea il tredicesimo comma e' abrogato e
sostituito dal seguente:
    Sono insegnamenti complementari (da cui potranno essere prescelti
quelli a scelta dello studente):
      1) Analisi funzionale;
      2) Analisi superiore;
      3) Astrofisica;
      4) Astronomia;
      5) Biofisica;
      6) Calcolo delle probabilita';
      7) Chimica fisica;
      8) Chimica organica;
      9) Chimica teorica;
      10) Cibernetica e teoria delle informazioni;
      11) Elettronica;
      12) Elettronica applicata;
      13) Elettrotecnica;
      14) Istituzioni di analisi superiore;
      15) Istituzioni di fisica matematica;
      16) Istituzioni di fisica nucleare;
      17) Istituzioni di geometria superiore;
      18) Fisica atomica;
      19) Fisica delle basse temperature;
      20) Fisica delle particelle elementari;
      21) Fisica dello stato solido;
      22) Fisica del plasma;
      23) Fisica molecolare;
      24) Fisica nucleare;
      25) Fisica superiore;
      26) Fisica tecnica;
      27) Fisica teorica;
      28) Fisica terrestre (Geofisica);
      29) Geodesia;
      30) Geologia;
      31) Geometria differenziale;
      32) Matematiche complementari;
      33) Meccanica analitica;
      34) Meccanica quantistica;
      35) Meccanica statistica;
      36) Meccanica superiore;
      37) Mineralogia;
      38) Misure elettriche;
      39) Onde elettromagnetiche;
      40) Ottica elettronica;
      41) Radioattivita';
      42) Spettroscopia;
      43) Storia della fisica;
      44) Teoria della relativita';
      45) Teoria delle funzioni;
      46) Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
      47) Termodinamica.
  Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
    Indirizzo organico-biologico:
      21) Chimica delle sostanze naturali;
      22) Chimica fisica organica.
    Indirizzo inorganico chimico-fisico:
      18) Chimica metallurgica;
      19) Chimica dei composti di coordinazione;
      20) Strutturistica Roentgenografica elettronica e neutronica;
      21) Chimica analitica applicata.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1967
  Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 59. - GRECO