DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 616
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.(GU n.194 del 3-8-1967)
Vigente al: 18-8-1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 48, relativo al corso di laurea in Fisica e' modificato nel senso che l'ottavo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: Alla fine del primo biennio si richiede la prova di conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta fra francese, russo e tedesco. Detta prova si svolgera' con le stesse modalita' di tutti gli altri esami, e verra' qualificata se positiva con sufficiente, buona, ottima; se negativa con insufficiente. Nello stesso corso di laurea il tredicesimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: Sono insegnamenti complementari (da cui potranno essere prescelti quelli a scelta dello studente): 1) Analisi funzionale; 2) Analisi superiore; 3) Astrofisica; 4) Astronomia; 5) Biofisica; 6) Calcolo delle probabilita'; 7) Chimica fisica; 8) Chimica organica; 9) Chimica teorica; 10) Cibernetica e teoria delle informazioni; 11) Elettronica; 12) Elettronica applicata; 13) Elettrotecnica; 14) Istituzioni di analisi superiore; 15) Istituzioni di fisica matematica; 16) Istituzioni di fisica nucleare; 17) Istituzioni di geometria superiore; 18) Fisica atomica; 19) Fisica delle basse temperature; 20) Fisica delle particelle elementari; 21) Fisica dello stato solido; 22) Fisica del plasma; 23) Fisica molecolare; 24) Fisica nucleare; 25) Fisica superiore; 26) Fisica tecnica; 27) Fisica teorica; 28) Fisica terrestre (Geofisica); 29) Geodesia; 30) Geologia; 31) Geometria differenziale; 32) Matematiche complementari; 33) Meccanica analitica; 34) Meccanica quantistica; 35) Meccanica statistica; 36) Meccanica superiore; 37) Mineralogia; 38) Misure elettriche; 39) Onde elettromagnetiche; 40) Ottica elettronica; 41) Radioattivita'; 42) Spettroscopia; 43) Storia della fisica; 44) Teoria della relativita'; 45) Teoria delle funzioni; 46) Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici; 47) Termodinamica. Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: Indirizzo organico-biologico: 21) Chimica delle sostanze naturali; 22) Chimica fisica organica. Indirizzo inorganico chimico-fisico: 18) Chimica metallurgica; 19) Chimica dei composti di coordinazione; 20) Strutturistica Roentgenografica elettronica e neutronica; 21) Chimica analitica applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 giugno 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 59. - GRECO