LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1082 

Modifica  dell'articolo  5  del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.
(GU n.298 del 29-11-1967)
 
 Vigente al: 14-12-1967  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n.
590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre
1966, n. 749, e' sostituito dal seguente:
  "L'indennita'  di espropriazione delle aree e' determinata nei modi
previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n.
904".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO
                                                              - REALE

Visto, il Guardasigilli; REALE