LEGGE 20 marzo 1968, n. 304
Modifica degli articoli 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.(GU n.89 del 5-4-1968)
Vigente al: 20-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli articoli 64 e 65 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente: "I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano piu' gravi reati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - REALE - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE