LEGGE 1 agosto 1969, n. 472
Proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.(GU n.197 del 5-8-1969)
Vigente al: 5-8-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, e' prorogato al 16 dicembre 1969. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 18 luglio 1969. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 agosto 1969 SARAGAT RUMOR - GUI - RESTIVO - GAVA Visto, il Guardasigilli; GAVA