MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2005 

Revoca  del  decreto ministeriale 19 luglio 2002, recante: «Riduzione
del  prezzo  di vendita dei biglietti d'ingresso ai siti di Pompei ed
Ercolano, riservata agli operatori turistici».
(GU n.6 del 9-1-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       per i beni archeologici
                servizio musei e parchi archeologici

  Visto  il  decreto  ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507, recante
norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei,
gallerie,  scavi  di  antichita', parchi e giardini monumentali dello
Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante
modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;
  Visto  l'art.  100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
concernente  il testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  beni  culturali  e  ambientali  emanato a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000,
n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Visto   il   decreto   ministeriale  5 marzo  2002  concernente  la
costituzione  del  Comitato  biglietti  ingresso  musei, previsto dal
citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2002, registrato alla Corte
dei conti il 4 settembre 2002 reg. 6 foglio 120;
  Vista  la  nota Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei n.
2005/0009812  del  5 aprile  2005  con  relativi  allegati, da cui si
evince  che  l'esperimento  di  cui  al predetto decreto ministeriale
19 luglio  2002  e'  stato  negativo  e  con  la  quale  si chiede di
decretare   il  termine  dell'esperimento  stesso  e  le  conseguenti
riduzioni sul costo dei biglietti a favore degli operatori turistici;
  Sentito   il   comitato   biglietti   ingresso   musei  ex  decreto
ministeriale   11 dicembre  1997,  n.  507  che  nella  riunione  del
10 maggio   2005  ha  espresso  parere  favorevole  alla  revoca  del
provvedimento;
  Tenuto conto che la stagione turistica del 2005 e' stata ovviamente
gia'  programmata  agli  operatori  turistici  accreditati  presso la
Soprintendenza  archeologica  di Pompei e che e' opportuno fissare al
1° gennaio    2006   la   data   di   decorrenza   della   cessazione
dell'esperimento onde consentire agli operatori stessi di organizzare
la  futura  programmazione  turistica  tenendo presente la fine delle
riduzioni  su  costo  di  acquisto  in  prevendita  dei  biglietti di
ingresso ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano;
                              Decreta:
  Il  decreto  19 luglio  2002,  registrato  alla  Corte dei conti il
4 settembre 2002, reg. 6 foglio 120 e' revocato.
  L'efficacia  del  presente  decreto  di  revoca  e' fissata, per le
motivazioni di cui alle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  Il  presente decreto sara' inviato degli organi di controllo per la
prescritta  registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 3 ottobre 2005
                                      Il direttore generale: Reggiani

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 37