UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

COMUNICATO

Procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 145 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
(GU n.82 del 7-4-2006)

                            1. Premessa.
  L'art.  145  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito  T.U.B.),  come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge
28 dicembre  2005,  n. 262 attribuisce all'Ufficio Italiano dei Cambi
(di seguito U.I.C.) il potere di applicare le sanzioni amministrative
stabilite   per   l'inosservanza  delle  norme  previste  dal  T.U.B.
medesimo,   come   modificate  dall'art.  39,  comma  3  della  legge
28 dicembre   2005,   n.   262,  e  delle  relative  disposizioni  di
attuazione.
  Il presente provvedimento e' adottato ai sensi degli articoli 2 e 4
della  legge  7 agosto  1990,  n.  241 e disciplina, nel rispetto dei
principi dettati dalla medesima legge n. 241/1990 nonche' dalla legge
24 novembre  1981,  n.  689,  le fasi del procedimento sanzionatorio,
determinando  altresi'  il termine entro cui esso deve concludersi ed
individuandone il relativo responsabile.
                         2. Fonti normative.
  La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.B.:
    art.  133,  come  modificato  dall'art. 64, comma 24, del decreto
legislativo  23 luglio  1996,  n.  415,  dall'art.  30,  comma 1, del
decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n. 342, dall'art. 55, comma 3,
della  legge  1° marzo 2002, n. 39, che dispone l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria in caso di abuso di denominazione,
aumentata  nella  misura  prevista dall'art. 39, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 262;
    art.  139,  comma  1, come modificato dall'art. 64, comma 24, del
decreto  legislativo  23 luglio  1996,  n.  415 e dall'art. 9.46, del
decreto  legislativo  17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2 del
decreto   legislativo   6 febbraio   2004,   n.   37,   che   prevede
l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  per la
violazione,   tra   l'altro,   delle   disposizioni   in  materia  di
partecipazione   al  capitale  sociale  di  intermediari  finanziari,
aumentata  nella  misura  prevista dall'art. 39, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 262;
    art.  140,  comma  1,  come  modificato  dall'art. 32 del decreto
legislativo  n. 342/1999, che prevede, fra l'altro, l'applicazione di
sanzioni   amministrative   pecuniarie   per   la   violazione  delle
disposizioni in materia di comunicazioni relative alle partecipazioni
al  capitale  di  intermediari  finanziari,  aumentate  nella  misura
prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
    art.  144,  cosi'  come  modificato  dall'art.  64, comma 33, del
decreto  legislativo  n. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del decreto
legislativo  n.  342/1999  e  dall'art.  55,  comma 3, della legge n.
39/2002,  che  indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione,
estesa  anche  alle  relative  disposizioni  generali  o  particolari
impartite  dalle  autorita'  creditizie,  determina l'applicazione di
sanzioni  amministrative  pecuniarie,  i  soggetti  destinatari delle
stesse  nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime,
come  aumentati  dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262;
    art.  145,  cosi'  come  modificato  dall'art.  64, comma 35, del
decreto  legislativo  n. 415/1996, dall'art. 34, comma 1, del decreto
legislativo  n. 342/1999 e dall'art. 26 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.
  Si  richiamano,  inoltre,  per la loro rilevanza con riferimento al
procedimento sanzionatorio di cui al presente provvedimento:
    le  disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificate
dal  decreto  legislativo  30 dicembre  1999,  n.  507,  che  trovano
applicazione  per  gli  aspetti  della  procedura  sanzionatoria  non
espressamente disciplinati dall'art. 145 T.U.B.;
    il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.
                  3. Destinatari della disciplina.
  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  alle violazioni commesse
dagli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto
dall'art.  106  T.U.B.  e dai soggetti non operanti nei confronti del
pubblico  iscritti  nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui
all'art. 113 T.U.B., nonche' dalle agenzie di prestito su pegno (art.
155, comma 3, T.U.B.), dai consorzi di garanzia collettiva fidi (art.
155,  comma 4, T.U.B.), dai cambiavalute (art. 155, comma 5, T.U.B.),
dai   soggetti  diversi  dalle  banche  che,  senza  fine  di  lucro,
raccolgono   tradizionalmente  in  ambito  locale  somme  di  modesto
ammontare  ed  erogano  piccoli prestiti (art. 155, comma 6, T.U.B.),
dai  mediatori creditizi (art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108) e
dagli agenti in attivita' finanziaria (art. 3 del decreto legislativo
n. 374/1999).
  Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:
    coloro  che  svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di
controllo;
    i  dipendenti  ai  quali e' affidata, nell'ambito della struttura
aziendale,  la  responsabilita'  di specifiche funzioni presso aree o
settori operativi;
    l'intermediario finanziario, la societa' o l'ente, in persona del
legale rappresentante.
  La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti
partecipanti  al  capitale sociale di intermediari finanziari per gli
obblighi previsti dagli articoli 139, comma 1, e 140, comma 1, T.U.B.
nonche'   dei   soggetti  indicati  all'art.  121,  comma  3,  T.U.B.
(interposizione  nell'attivita'  di  credito  al consumo), richiamati
dall'art. 144, commi 3 e 4, T.U.B.
                     4. Procedura sanzionatoria.
                      4.1. Fasi della procedura.
  La  procedura  di  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  in
conformita'  a quanto disposto dall'art. 145 T.U.B. si articola nelle
seguenti fasi:
    contestazione delle irregolarita';
    istruttoria del procedimento;
    emanazione del provvedimento sanzionatorio da parte dell'U.I.C.;
    notificazione e pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.
                4.1.1. Contestazione delle irregolarita'.
  Il  procedimento  sanzionatorio  ha  inizio con la contestazione da
parte  dell'U.I.C.,  nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili
delle  irregolarita'  riscontrate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
controllo.
  La  contestazione degli addebiti avviene mediante apposita notifica
entro  novanta  giorni  dalla conclusione degli accertamenti compiuti
dall'U.I.C.   (trecentosessanta   giorni  per  i  soggetti  residenti
all'estero).
  L'atto  di  contestazione,  oltre  agli  elementi  formali idonei a
qualificarlo  come atto di contestazione introduttivo della procedura
sanzionatoria amministrativa, contiene:
    il    riferimento    all'accertamento    da    cui   sia   emersa
l'irregolarita';
    la descrizione dell'irregolarita';
    l'indicazione  delle  disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie;
    l'invito  a  far  pervenire  all'U.I.C.  eventuali  deduzioni nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della notifica dell'atto di
contestazione.
  L'atto  di  contestazione  viene  notificato  sulla  base di quanto
dispone  l'art.  14  della  legge  n. 689/1981 che, nel richiamare le
modalita'  previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la
notificazione   possa  essere  effettuata  anche  da  un  funzionario
dell'amministrazione  che  ha accertato la violazione. Per i soggetti
residenti  all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio
non siano noti, la notifica della contestazione non e' obbligatoria.
  A  tal  fine, l'U.I.C. potra' chiedere alle societa' o agli enti ai
quali  appartengono gli autori delle violazioni informazioni relative
al  luogo  e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale
dei soggetti destinatari delle contestazioni.
  Le  societa'  o  gli  enti  ai  quali appartengono gli autori delle
violazioni   forniscono  tempestivamente  le  informazioni  richieste
dall'U.I.C., relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza
e  al  codice  fiscale  dei soggetti destinatari delle contestazioni,
impegnandosi a verificarne l'esattezza.
  L'U.I.C.  procede  alla  contestazione  anche  nei  confronti della
societa'  o dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle
violazioni,  in  persona  del  legale rappresentante, in virtu' della
responsabilita' solidale prevista dall'art. 145, comma 10, T.U.B.
  Per  le violazioni di cui al presente provvedimento non e' prevista
la  facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della
legge n. 689/1981.
                  4.1.2. Istruttoria del procedimento.
                  4.1.2.1. Presentazione delle deduzioni.
  I  soggetti  responsabili delle violazioni e le societa' o gli enti
di  appartenenza possono presentare all'U.I.C. (servizio intermediari
finanziari  ed  altri  operatori,  ufficio  segreteria,  normativa  e
contenzioso)  deduzioni  in ordine agli addebiti contestati, entro il
termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  notifica  dell'atto  di
contestazione.
  Entro  il  medesimo termine di trenta giorni i soggetti destinatari
delle   contestazioni   possono   chiedere   all'U.I.C.  -  (servizio
intermediari  finanziari  ed  altri  operatori,  ufficio  segreteria,
normativa  e  contenzioso)  di essere ricevuti per esporre le proprie
ragioni.
  Nei  casi  in  cui sussistano particolari motivi che impediscano il
rispetto   del  termine  indicato,  i  soggetti  interessati  possono
richiedere  una  breve  proroga  motivata  (di norma non superiore ai
quindici giorni).
  La  mancata  presentazione  di  deduzioni non pregiudica il seguito
della procedura sanzionatoria.
             4.1.2.2. Valutazione degli atti del procedimento.
  L'U.I.C.  valuta le deduzioni, rappresentate per iscritto o rese in
sede  di audizione personale, tenendo anche conto del complesso delle
informazioni raccolte.
  Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi
compresi   accertamenti   di   carattere   ispettivo,  l'U.I.C.  puo'
sospendere  la  procedura  fino  a  un  massimo di centoventi giorni,
dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.
  L'entita'   della  sanzione,  stabilita  entro  i  limiti  edittali
previsti  dalla  legge,  viene  applicata  avendo riguardo ai criteri
fissati dalla legge n. 689/1981.
  In particolare, rilevano:
    le  ipotesi di piu' violazioni della medesima disposizione ovvero
di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od
omissione;
    i casi di reiterazione della condotta irregolare.
  Il  direttore  generale  comunica  all'interessato  la chiusura del
procedimento  nel  caso  in  cui  gli  elementi di difesa presentati,
ovvero  le  altre  informazioni  raccolte,  siano  ritenuti  idonei a
giustificare i fatti oggetto di contestazione.
  Qualora,   invece,   le   conclusioni   raggiunte  in  ordine  alla
sussistenza della violazione contestata siano ritenute comprovate, il
direttore  generale  formula  al  presidente  dell'U.I.C. la proposta
sanzionatoria per la relativa decisione.
  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.  689/1981,  che  sancisce
l'intrasmissibilita'   agli  eredi  dell'obbligazione  relativa  alla
sanzione  irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di
decesso del soggetto interessato.
           4.1.3. Emanazione del provvedimento sanzionatorio.
  Il  presidente,  con provvedimento motivato, determina la sanzione,
stabilendone l'importo ed ingiungendone il pagamento.
  Il provvedimento che applica la sanzione e' adottato nel termine di
duecentodieci  giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle deduzioni.
    4.1.4. Notificazione    e    pubblicazione    del   provvedimento
                           sanzionatorio.
  Il  provvedimento  motivato viene notificato agli interessati, alla
societa'  o all'ente solidalmente responsabili, anche, eventualmente,
da un funzionario dell'U.I.C., ai sensi della legge n. 689/1981.
  Il  provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art.
144,  commi  3  e  4, T.U.B. e' pubblicato per estratto, entro trenta
giorni  dalla data della notificazione, a cura e spese della societa'
o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su
almeno  due  quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Dell'avvenuta pubblicazione sui quotidiani e' data notizia all'U.I.C.
  Il  provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal
titolo  VIII  del T.U.B. e' pubblicato per estratto sul bollettino di
cui all'art. 8 T.U.B.
                           4.2. Esecuzione.
  Ai  sensi  dell'art.  145,  comma 9, T.U.B., alla riscossione delle
sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini
e  le  modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo n. 46/1999.
  I  soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento
effettuato alla societa' o all'ente di appartenenza.
  In  caso  di  inadempienza  delle  persone  fisiche interessate, le
societa'  o  gli  enti,  solidalmente  responsabili,  rispondono  del
pagamento  della  sanzione  e  sono tenuti a esercitare il diritto di
regresso verso i responsabili.
       4.3. Opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio.
  Il  provvedimento  sanzionatorio puo' essere impugnato dinanzi alla
Corte   d'appello  di  Roma.  L'opposizione  deve  essere  notificata
all'U.I.C.  nel  termine di trenta giorni dalla data di notificazione
del  provvedimento  impugnato  e  deve  essere  depositata  presso la
cancelleria della Corte entro trenta giorni dalla notifica.
  La  presentazione  dell'opposizione  non  sospende l'esecuzione del
provvedimento.
  4.4. Unita'    organizzativa    responsabile    del    procedimento
                amministrativo ed accesso agli atti.
  Ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, della legge n. 241/1990, l'unita'
organizzativa  responsabile del procedimento amministrativo di cui al
presente   provvedimento   e'   l'ufficio   segreteria,  normativa  e
contenzioso  del  servizio intermediari finanziari ed altri operatori
dell'U.I.C.,  presso cui puo' essere altresi' esercitato, nei termini
di legge, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.