MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Berlanga  Henriques  Andrea  Guida, di
titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di farmacista.
(GU n.136 del 14-6-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Berlanga Henriques Andrea
Guida, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
«Farmaceutica-Bioquimica»    conseguito    in    Brasile,   ai   fini
dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 15 marzo 2005 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
16 febbraio  2006,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della quale la sig.ra
Berlanga Henriques Andrea Guida e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  «Farmaceutica-Bioquimica»,  rilasciato  in  data
11 febbraio  2003  dall'Universidade Paulista (S. Paolo Brasile) alla
sig.ra Berlanga Henriques Andrea Guida cittadina italiana, nata nello
Stato  di San Paolo (Brasile) il 5 gennaio 1980 e' riconosciuto quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
farmacista.
  2. La  dott.ssa  Berlanga  Henriques Andrea Guida e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione   di   farmacista,   previa   iscrizione  all'Ordine  dei
farmacisti territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
farmacista  non  si  iscriva  al  relativo  albo professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2006
                                      Il direttore generale: Leonardi