COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 4 luglio 2006 

Autorizzazione  alla  costruzione,  presso  la  Centrale  nucleare di
Latina,  degli  edifici  «estrazione»  e «condizionamento» dei fanghi
radioattivi,  dell'edificio «cutting facility» nonche' di un deposito
temporaneo di rifiuti radioattivi.
(GU n.160 del 12-7-2006)

                       IL COMMISSARIO DELEGATO
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nei
territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte;
  Vista  l'O.P.C.M.  n.  3267  del 7 marzo 2003 con cui il Presidente
della  Sogin  S.p.A.  e'  stato  nominato Commissario delegato per la
messa  in  sicurezza  dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di
poteri  di  derogare,  tra  le  altre,  alle  norme  del  decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle
disposizioni  in  materia  di  permesso  di costruire contenute nella
parte I, titolo I, capo II;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
  Vista  l'O.P.C.M.  n.  3355  del  7 maggio 2004 con cui, a parziale
modifica  ed  integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al
fine  di  assicurare  la  massima  celerita'  per  l'attuazione delle
iniziative  finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il
Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 marzo  2005  di  proroga  fino  al  31 dicembre 2005 dello stato di
emergenza;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 febbraio  2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello
stato di emergenza;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale  necessari  a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei rifiuti radioattivi;
  Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile
2003  sono  state  disposte,  tra  le altre, le misure di adeguamento
della Centrale nucleare di Latina a standard di sicurezza rispondenti
alla nuova situazione di emergenza internazionale;
  Considerato   che   in  attuazione  della  sovra  citata  ordinanza
commissariale  n.  3  e'  stato  disposto  di  procedere,  a cura del
«soggetto attuatore» Sogin, presso la Centrale nucleare di Latina, al
recupero e condizionamento dei fanghi radioattivi e allo smontaggio e
smaltimento  boilers  e  rottami  metallici  e  che  tali  interventi
richiedono  rispettivamente la costruzione degli edifici «estrazione»
e   «condizionamento»   con   relative   opere   di   collegamento  e
dell'edificio «cutting facility»;
  Considerato  che  in  data  15 ottobre 2003 il «soggetto attuatore»
Sogin  ha  presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla
prescritta  documentazione,  diretta  al  rilascio  del  permesso  di
costruire  gli  edifici  «estrazione»  e «condizionamento» dei fanghi
radioattivi  con relative opere di collegamento e l'edificio «cutting
facility»;
  Considerato  che  con  nota  27 aprile  2004  il competente Ufficio
tecnico del comune di Latina ha comunicato che sulla suddetta domanda
del  permesso  di  costruire  la  Commissione edilizia aveva espresso
parere  favorevole nella seduta del 4 novembre 2003 e che il relativo
rilascio era subordinato alla integrazione della documentazione, come
specificato nella nota stessa;
  Considerato  che  con  nota  6 maggio  2004  la Sogin ha inviato la
documentazione  e  fornito  le precisazioni richieste ad integrazione
della   domanda  del  permesso  di  costruire  del  15 ottobre  2003,
nonostante  che  la  richiesta  di  integrazione della documentazione
fosse  stata  inviata  dal  comune di Latina oltre il termine fissato
dall'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;
  Considerato  che  in  data  1° aprile  2004 il «soggetto attuatore»
Sogin  ha  presentato al comune di Latina la domanda, corredata dalla
prescritta  documentazione,  diretta  al  rilascio  del  premesso  di
costruire un «deposito temporaneo di rifiuti radioattivi»;
  Considerato che i «cronoprogrammi» commissariali del giugno 2004 ex
O.P.C.M.  n.  3355/2004  hanno attribuito carattere emergenziale alla
realizzazione  del  deposito temporaneo di rifiuti radioattivi presso
la Centrale nucleare di Latina;
  Considerato che con nota 11 gennaio 2005, pertanto oltre il termine
fissato   dal  citato  art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, il competente Ufficio tecnico del
comune di Latina ha richiesto la produzione di una serie di documenti
ad  integrazione  di  quelli  allegati  alla  domanda del permesso di
costruire del 1° aprile 2004;
  Considerato  che  rispetto  alle  indicate  domande  di permesso di
costruire  si  e' formato il silenzio - rifiuto ai sensi dell'art. 20
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
non  avendo  il  comune di Latina osservato i termini fissati da tale
norma;
  Ritenuta   la   improrogabile   necessita'   e  l'urgenza  di  dare
attuazione,  presso  la  Centrale  nucleare di Latina, alle misure di
sicurezza  gia'  disposte  con l'ordinanza commissariale del 3 aprile
2003  sopra citata, relative al recupero e condizionamento dei fanghi
radioattivi  e  allo  smontaggio  e  smaltimento  boilers  e  rottami
metallici,  nonche' a quella di cui ai «cronoprogrammi» commissariali
del giugno   2004   relativa   al   deposito  temporaneo  di  rifiuti
radioattivi;
  Considerato  che  gli  interventi  in  questione  sono  di primario
interesse  pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della
collettivita'  e  ad  assicurare  la  messa in sicurezza di materiali
radioattivi  e  sono  percio'  compresi  tra  le  misure  speciali di
emergenza  dirette  a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza
dello Stato;
  Ritenuto  altresi' che il recupero ed il condizionamento dei fanghi
ed  il  successivo  stoccaggio  dei  prodotti  di  condizionamento in
adeguata infrastruttura di deposito consegue la finalita' di messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi della Centrale nucleare di Latina e
costituisce  intervento  gia'  ritenuto  adeguato  dalla  Commissione
tecnico-scientifica   ex   art.  5  O.P.C.M.  n.  3267/2003  con  sua
risoluzione  del 23 settembre 2005 con riferimento alla necessita' di
eliminare  le  criticita'  residue  anche  in  relazione  al fenomeno
terroristico;
  Attesa  pertanto  la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi
dei  poteri  di  deroga  concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n.
3355,  rispettivamente  del  7 marzo  2003  e  del  7 maggio 2004, il
provvedimento  di  autorizzazione,  a favore del «soggetto attuatore»
Sogin,  alla  realizzazione dei suindicati interventi emergenziali in
deroga   alle  disposizioni  in  materia  di  permesso  di  costruire
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.  380,  e,  in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11,
12,  13  e  16,  che  rispettivamente  individuano  gli interventi di
trasformazione  urbanistica  subordinati al permesso di costruire, la
titolarita'  dello  stesso,  i  presupposti,  la  competenza  per  il
rilascio,  nonche'  le  modalita'  e i tempi della corresponsione del
contributo di costruzione;
  Considerato   che  non  si  rinvengono  motivi  per  sottrarre  gli
interventi  ai  contributi  di  costruzione, ma occorre consentire al
comune  di  Latina  in  deroga all'art. 16 del decreto del Presidente
della   Repubblica   6 giugno  2001,  n.  380,  di  determinarli  con
provvedimento diverso dal permesso di costruire;
  Considerato  che  l'APAT  in  data  31 luglio  2003 ha approvato il
progetto  per  l'estrazione e condizionamento dei fanghi radioattivi,
che  comporta  la  costruzione  dei sopra citati edifici estrazione e
«condizionamento» con relative opere di collegamento;
  Considerato  che  la  Sogin  ha  presentato  all'APAT i Rapporti di
progetto   particolareggiato   (RPP)   relativi   allo  smontaggio  e
trattamento   dei   generatori  di  vapore  («boilers»)  e  di  altri
componenti  metallici  ed  alla  realizzazione Deposito temporaneo di
rifiuti  radioattivi  e  che  per  essi e' stato previsto il rispetto
delle  prescrizioni  in  vigore  e  che, in ogni caso, la Sogin viene
vincolata al rispetto delle eventuali diverse prescrizioni;
  Ritenuto  che,  ove  successivamente alla emanazione della presente
ordinanza,  e comunque entro quindici giorni dalla sua pubblicazione,
dovesse  sopravvenire il rilascio dei richiesti permessi di costruire
da parte del comune di Latina, si provvedera' alla revoca con effetto
«ex nunc» della ordinanza stessa;
  Sentita  la  regione  Lazio,  come  previsto  dall'art. 1, comma 4,
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003;
                              Dispone:
  In  deroga,  per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme
di  cui  agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, sono autorizzate presso la
Centrale Nucleare di Latina:
    a) la  costruzione degli edifici «estrazione» e «condizionamento»
dei  fanghi  radioattivi con relative opere di collegamento di cui al
progetto   e  alla  annessa  documentazione,  che  qui  si  allegano,
presentati  dalla  Sogin al comune di Latina ai fini del rilascio del
permesso di costruire;
    b) la  costruzione,  previa approvazione dell'APAT e nel rispetto
delle  eventuali  diverse  prescrizioni  della  stessa, dell'edificio
«cutting  facility» e del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi,
di  cui  ai  progetti  ed  alle  annesse  documentazioni,  che qui si
allegano,  presentati  dalla  Sogin  al  comune  medesimo ai fini del
rilascio del premesso di costruire.
  Le  aree interessate dalla realizzazione delle opere anzidette sono
distinte al NCT foglio 50, mappale 377 sub. 1 e 3.
  La  realizzazione  delle  suddette  opere  e'  a  cura della Sogin,
«soggetto  attuatore»,  titolare  della  licenza  di  esercizio della
Centrale nucleare di Latina.
  La   Sogin   e'   tenuta  a  richiedere  al  comune  di  Latina  la
determinazione  dei contributi di costruzione di cui agli articoli 16
e  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,   con  l'indicazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per  la
corresponsione  della  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di
urbanizzazione  e  di  quella  relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi.
  La  Sogin  comunichera'  immediatamente  al  comune  di  Latina  il
nominativo  del  Direttore  dei  lavori, del responsabile dei lavori,
della/e  impresa/e  esecutrice/i  e  contestualmente depositera' agli
atti  del  comune  ogni  documentazione prevista e, conseguentemente,
dara' avvio ai lavori.
  La  presente  ordinanza  vale  a  tutti  gli effetti di legge quale
«permesso  di  costruire»  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380, e, pertanto, comporta il totale
esonero del «soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei
suoi  tecnici  dalle responsabilita' previste in difetto del permesso
comunale di costruire.
  La  presente  ordinanza  verra'  revocata  con effetto «ex nunc» se
interverra'   entro   quindici  giorni  dalla  sua  pubblicazione  il
rilascio,  da  parte  del comune di Latina, dei permessi di costruire
richiesti da Sogin.
  La  presente ordinanza viene trasmessa al comune di Latina, per gli
adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, alla provincia di Latina, alla regione Lazio, nonche' a tutti
gli   altri   enti   coinvolti   nell'iter   autorizzativo   e   alle
amministrazioni centrali e periferiche competenti.
  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva appena pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2006
                                        Il commissario delegato: Jean