LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1091
Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.(GU n.6 del 9-1-1971)
Vigente al: 24-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Con effetto dal 1 gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1971, rimangono in vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, e 6 dicembre 1965, n. 1374. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE