DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. 666 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce.
(GU n.300 del 18-11-1972)
 
 Vigente al: 3-12-1972  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e
modificato con decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1969, n. 764, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Lecce,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 
 
    Linguistica applicata; 
    Semiologia; 
    Storia della questione meridionale e teoria del sottosviluppo; 
    Storia dei partiti politici e del sindacalismo. 
 
  Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: 
 
    Didattica; 
    Storia della scuola; 
    Metodologia delle scienze sociali; 
    Filosofia della politica; 
    Istituzioni politiche comparate. 
 
  Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Storia della
pedagogia italiana" muta la denominazione in quello di "Storia  della
pedagogia". 
  Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: 
 
    Geografia politica; 
    Filologia classica; 
    Archeologia classica; 
    Papirologia; 
    Letteratura comparata; 
    Filologia medioevale e umanistica; 
    Archeologia medioevale; 
    Archivistica; 
    Filologia latina. 
 
  Art. 63. - All'elenco degli istituti della facolta' di magistero e'
aggiunto il seguente: 
 
    Istituto di studi medioevali. 
 
  Nello stesso articolo l'istituto di "Lingue e letterature classiche
e del medio evo" muta la denominazione  in  quella  di  "Istituto  di
studi classici". 
  Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: 
    b) per l'indirizzo didattico: 
      Filosofia della scienza; 
      Didattica della fisica; 
      Istruzione programmata; 
    c) per l'indirizzo applicativo: 
      Istruzione programmata; 
      Fisica sanitaria; 
    d) per l'indirizzo generale: 
      Teoria dei campi; 
      Filosofia della scienza; 
      Fisica cosmica. 
  Art.  66,  relativo  alle  modalita'  degli  esami  di  laurea   e'
modificato nel senso che il secondo comma viene soppresso. 
  Art. 67. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: 
 
    per il terzo e quarto anno dell'indirizzo generale: 
 
      Teoria degli anelli; 
      Gruppi ed algebre di Lie; 
      Topologia differenziale; 
      Analisi armonica; 
      Topologia algebrica; 
      Analisi numerica; 
      Funzioni analitiche; 
      Sistemi dinamici. 
 
Nello stesso corso di laurea al quarto anno per l'indirizzo didattico
sono aggiunti i seguenti: 
 
    Didattica della matematica; 
    Matematiche elementari da un punto di vista superiore. 
 
  Dopo l'art. 70 sono inseriti gli articoli 71  e  72  relativi  alla
creazione  di  istituti  e  di  un  centro  elettronico  di   calcolo
dell'Universita' Salentina. 
  Art. 71. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
comprende i seguenti istituti: 
 
    Istituto di fisica; 
    Istituto di matematica. 
 
  Art. 72. - Presso l'Universita' di Lecce e'  costituito  il  centro
elettronico di calcolo dell'Universita'  Salentina  (C.E.C.U.S.)  che
persegue gli scopi indicati in apposito statuto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 21 giugno 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                               MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1972 
  Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 7. - CARUSO