DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. 666
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce.(GU n.300 del 18-11-1972)
Vigente al: 3-12-1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Linguistica applicata; Semiologia; Storia della questione meridionale e teoria del sottosviluppo; Storia dei partiti politici e del sindacalismo. Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Didattica; Storia della scuola; Metodologia delle scienze sociali; Filosofia della politica; Istituzioni politiche comparate. Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Storia della pedagogia italiana" muta la denominazione in quello di "Storia della pedagogia". Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Geografia politica; Filologia classica; Archeologia classica; Papirologia; Letteratura comparata; Filologia medioevale e umanistica; Archeologia medioevale; Archivistica; Filologia latina. Art. 63. - All'elenco degli istituti della facolta' di magistero e' aggiunto il seguente: Istituto di studi medioevali. Nello stesso articolo l'istituto di "Lingue e letterature classiche e del medio evo" muta la denominazione in quella di "Istituto di studi classici". Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: b) per l'indirizzo didattico: Filosofia della scienza; Didattica della fisica; Istruzione programmata; c) per l'indirizzo applicativo: Istruzione programmata; Fisica sanitaria; d) per l'indirizzo generale: Teoria dei campi; Filosofia della scienza; Fisica cosmica. Art. 66, relativo alle modalita' degli esami di laurea e' modificato nel senso che il secondo comma viene soppresso. Art. 67. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: per il terzo e quarto anno dell'indirizzo generale: Teoria degli anelli; Gruppi ed algebre di Lie; Topologia differenziale; Analisi armonica; Topologia algebrica; Analisi numerica; Funzioni analitiche; Sistemi dinamici. Nello stesso corso di laurea al quarto anno per l'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti: Didattica della matematica; Matematiche elementari da un punto di vista superiore. Dopo l'art. 70 sono inseriti gli articoli 71 e 72 relativi alla creazione di istituti e di un centro elettronico di calcolo dell'Universita' Salentina. Art. 71. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti istituti: Istituto di fisica; Istituto di matematica. Art. 72. - Presso l'Universita' di Lecce e' costituito il centro elettronico di calcolo dell'Universita' Salentina (C.E.C.U.S.) che persegue gli scopi indicati in apposito statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 7. - CARUSO