DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1189 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
(GU n.306 del 25-11-1974)
 
 Vigente al: 10-12-1974  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in
malattie infettive.

  Scuola di specializzazione in malattie infettive (seconda scuola)

  Art.  712. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha
lo  scopo  di  promuovere  un'approfondita  conoscenza delle malattie
umane  da infezione e dei metodi di diagnosi, di profilassi e di cura
delle stesse.
  Essa conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
  Alla  scuola  sono  ammessi  i  laureati in medicina e chirurgia in
numero  non  superiore  a  20 per ciascun anno. Qualora gli aspiranti
siano  in  numero  maggiore, i candidati dovranno sostenere una prova
scritta e la ammissione sara' determinata in base alla graduatoria.
  Gli  aspiranti  che  per  titoli  gia' acquisiti ritengano di poter
essere  ammessi  al 2° anno di corso, dovranno presentare documentata
richiesta.
  Art.  713.  - Il corso di studi ha la durata di tre anni, durante i
quali  gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di frequentare le lezioni, le
esercitazioni pratiche ed i vari reparti degli istituti clinici.
  La  firma di frequenza e' necessaria per l'ammissione agli esami di
profitto  che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico per
le  discipline  di  insegnamento annuale ed alla fine del biennio per
gli insegnamenti biennali.
  Alla  fine  del  corso gli iscritti dovranno presentare e discutere
una dissertazione scritta su un argomento di malattie infettive.
  Per  essere  ammesso  a  questo esame di diploma, il candidato deve
aver superato tutti gli esami di profitto.
  Art.  714.  -  La  scuola di specializzazione in malattie infettive
comprende i seguenti insegnamenti:

    1° Anno:
      1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
      2)   Nozioni   generali  di  batteriologia,  di  virologia,  di
parassitologia, di immunologia;
      3)   Tecnica   batteriologica,   virologica,   parassitologica,
immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

    2° Anno:
      1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
      2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
      3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
      4)   Tecnica   batteriologica,   virologica,   parassitologica,
immunologica applicata alle malattie infettive (2° anno).

    3° Anno:
      1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
      2) Malattie infettive dei Paesi caldi;
      3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
      4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

  L'ordine degli esami e' il seguente:
    I anno: esame delle discipline n. 1) e 2);
    II anno: esame delle discipline n. 2), 3) e 4);
    III anno: esame delle discipline n. 1), 2), 3), 4) ed un esame di
diploma.

  I  candidati  non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno
ripresentarsi  dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se, al
secondo  esame,  non  sara'  loro  riconosciuta la idoneita', saranno
esclusi da ulteriori prove.
  Art.  715.  - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a
pagare, sono fissate come segue:

tassa d'immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000
contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 950
riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
contributo di laboratorio per esercitazioni . . . . . . . . L. 50.000
libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
indennita' di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 137. - SCIARRETTA