DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 811 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
(GU n.43 del 14-2-1975)
 
 Vigente al: 1-3-1975  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute  le  proposte   di   modifiche   dello   statuto   formulate
dall'autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli  articoli  114,   115,   116,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione  in  radiologia,  sono  abrogati  e  sostituiti  dai
seguenti: 
 
    Scuola di specializzazione in radiologia 
  Art.  114.  -  La   scuola   rilascia   i   seguenti   diplomi   di
specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica. 
  La scuola e' riservata ai laureati in  medicina  e  chirurgia,  che
possono essere accolti in numero massimo di dieci per ciascun anno di
corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale 40). 
  Art. 115. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di
specializzazione in radiologia e' di quattro anni. 
  Gli insegnamenti sono i seguenti: 
    a)  Matematica,  fisica,  nozioni  di  statistica  e  informatica
(annuale) comprendente: 
      1) Richiami di matematica e fisica generale; 
      2) Costituzione della materia; 
      3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 
      4) Statistica applicata alla medicina; 
      5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia. 
    b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 
      1) Principi generali di radiodiagnostica; 
      2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 
      3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 
      4) I mezzi  di  contrasto  artificiale  in  radiodiagnostica  -
effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 
      5) Semeiotica radiologica; 
      6) Diagnostica differenziale radiologica; 
      7) Dimostrazioni autoptiche di  pazienti  sottoposti  ad  esami
radiologici; 
      8) Dimostrazioni di casistica clinica. 
    c) Radiobiologia (annuale) comprendente: 
      1) Radiobiologia generale; 
      2) Danni da radiazioni e radiopatie. 
    d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi  di
tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 
      1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 
      2) Compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo; 
      3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 
      4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni
e problemi connessi con le radioprotezioni; 
      5) Radioprotezione chimica; 
      6) Problemi tecnici e  funzionali  inerenti  la  progettazione,
organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. 
    e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente: 
      1) Radiobiologia applicata; 
      2) Fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica; 
      3) Istopatologia speciale dei tumori; 
      4) Nozioni sugli apparecchi o strumenti per la radioterapia; 
      5) Tecnica e metodica radioterapica; 
      6) Dosimetria; 
      7) Clinica radioterapica; 
      8) Fondamenti generali di chemioterapia oncologica; 
      9) Chemioterapia clinica dei tumori  e  sua  associazione  alla
radioterapia; 
      10) Dimostrazione di casistica clinica. 
    f) Medicina nucleare (biennale) comprendente: 
      1) Elementi di medicina nucleare; 
      2)  Istrumentario,  tecnica   e   metodica   dell'impiego   dei
radioisotopi in medicina nucleare; 
      3) Dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna; 
      4) Diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna; 
      5) Radioterapia metabolica; 
      6) Dimostrazioni di casistica clinica. 
  I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti, a secondo  di
quanto  opportuno  al  loro  migliore  svolgimento  e  completati  da
conferenze, dimostrazioni prati che e, ove opportuno e possibile,  da
visite a istituzioni di particolare interesse, sono cosi' distribuiti
nei quattro anni di corso: 
    1° Anno (tronco comune): 
      Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; 
      Radiobiologia; 
      Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e  problemi  di
tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; 
      Radiodiagnostica (I). 
    2° Anno: 
      Radiodiagnostica (II); 
      Radioterapia e terapia fisica (I). 
    3° Anno: 
      Radiodiagnostica (III); 
      Radioterapia e terapia fisica (II); 
      Medicina nucleare (I). 
    4° Anno: 
      Radioterapia e terapia fisica (III); 
      Medicina nucleare (II). 
  Art. 116. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di
specializzazione in radiologia diagnostica di tre anni. 
  Gli insegnamenti sono i seguenti: 
    a)  Matematica,  fisica,  nozioni  di  statistica  e  informatica
(annuale) comprendente: 
      1) Richiami di matematica e fisica generale; 
      2) Costituzione della materia; 
      3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 
      4) Statistica applicata alla medicina; 
      5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia. 
    b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 
      1) Principi generali di radiodiagnostica; 
      2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 
      3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 
      4) I mezzi  di  contrasto  artificiale  in  radiodiagnostica  -
effetti collaterali connessi con il loro impiego e la loro terapia; 
      5) Semeiotica radiologica; 
      6) Diagnostica differenziale e radiologica; 
      7) Dimostrazioni autoptiche di  pazienti  sottoposti  ad  esami
radiologici; 
      8) Dimostrazioni di casistica clinica. 
    c) Radiologia (annuale) comprendente: 
      1) Radiobiologia generale; 
      2) Danni da radiazioni e radiopatie. 
    d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi  di
tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 
      1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 
      2) Compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo; 
      3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 
      4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni
e problemi connessi con le radioprotezioni; 
      5) Radioprotezione chimica; 
      6) Problemi tecnici e  funzionali  inerenti  la  progettazione,
organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. 
  I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti a  seconda  di
quanto  opportuno  al  loro  migliore  svolgimento  e  completati  da
conferenze e dimostrazioni pratiche, sono cosi' distribuiti  nei  tre
anni di corso. 
    1° Anno (tronco comune): 
      Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; 
      Radiobiologia; 
      Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e  problemi  di
tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; 
      Radiodiagnostica (I). 
    2° Anno: 
      Radiodiagnostica (II). 
    3° Anno: 
      Radiodiagnostica (III). 
  Per essere ammessi  agli  esami  di  diploma  in  radiologia  e  in
radiologia diagnostica gli  iscritti,  oltre  ad  avere  compiuto  un
congruo periodo di  internato,  devono  aver  superato  un  esame  su
ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su  di
un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola. 
  L'art. 205, secondo comma, e' modificato nel senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
ortopedia e traumatologia e' stabilito in sessanta (60) per  l'intero
corso di studi. 
  L'art. 217, ultimo comma, e' modificato nel  senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
ematologia clinica e di laboratorio e' stabilito in novanta (90)  per
l'intero corso di studi. 
  L'art. 218, primo comma, e' modificato  nel  senso  che  il  numero
degli iscritti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
gerontologia e geriatria e' stabilito in sessanta (60)  per  l'intero
corso di studi. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975 
  Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 70