DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 813 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
(GU n.43 del 14-2-1975)
 
 Vigente al: 1-3-1975  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio
decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Dopo  l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia:

    Scuola di specializzazione in chirurgia
  Art.  168. - Presso gli istituti di clinica chirurgica generale, di
patologia speciale chirurgica e di semeiotica chirurgica e' istituita
la scuola di specializzazione in chirurgia.
  Il  direttore della scuola sara' nominato dal consiglio di facolta'
fra  i  direttori  degli  istituti  di  clinica chirurgica, patologia
chirurgica e di semeiotica chirurgica.
  La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di
specialista in chirurgia.
  Alla  scuola  possono  iscriversi soltanto i laureati in medicina e
chirurgia.
  Art.  169.  -  Gli  anni necessari per il conseguimento del diploma
sono cinque.
  Il  numero  complessivo  degli iscritti e' di 30 per tutti i cinque
anni di corso.
  La  selezione  dei  candidati  aspiranti all'ammissione alla scuola
avverra' sulla base di titoli ed esami.
  Non sono consentite iscrizioni con abbreviazione di corso.
  Art. 170. - Le materie del corso sono le seguenti:
    1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
    2) Anatomia e istologia patologica (biennale);
    3) Anestesia e rianimazione;
    4) Chirurgia cardiovascolare;
    5) Chirurgia d'urgenza;
    6) Chirurgia ginecologica;
    7) Chirurgia pediatrica;
    8) Chirurgia riparativa e plastica;
    9) Chirurgia sperimentale;
    10) Chirurgia toracica;
    11) Chirurgia urologica;
    12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
    13) Fisiopatologia chirurgica;
    14) Medicina legale;
    15) Neurochirurgia;
    16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
    17) Radiologia;
    18) Ricerche di laboratorio;
    19) Semeiotica chirurgica (biennale);
    20) Semeiotica strumentale ed endoscopia;
    21) Trattamento pre e post-operatorio;
    22) Traumatologia ed ortopedia.
  Le materie sopraelencate sono cosi' distribuite:
    1° Anno:
      Clinica chirurgica generale 1°;
      Patologia speciale chirurgica 1°;
      Semeiotica chirurgica 1°;
      Anatomia chirurgica e corso di operazioni 1°;
      Chirurgia sperimentale;
      Anestesia e rianimazione;
      Ricerche di laboratorio.
    2° Anno:
      Clinica chirurgica generale 2°;
      Patologia speciale chirurgica 2°;
      Semeiotica chirurgica 2°;
      Anatomia chirurgica e corso di operazioni 2°;
      Fisiopatologia chirurgica;
      Trattamento pre e post-operatorio;
      Anatomia e istologia patologica 1°.
    3° Anno:
      Clinica chirurgica generale 3°;
      Patologia speciale chirurgica 3°;
      Semeiotica strumentale ed endoscopia;
      Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3°;
      Radiologia;
      Anatomia e istologia patologica 2°.
    4° Anno:
      Clinica chirurgica generale 4°;
      Chirurgia ginecologica;
      Chirurgia urologica;
      Neurochirurgia;
      Traumatologia e ortopedia;
      Chirurgia pediatrica.
    5° Anno:
      Clinica chirurgica generale 5°;
      Chirurgia toracica;
      Chirurgia cardiovascolare;
      Chirurgia riparativa e plastica;
      Chirurgia d'urgenza;
      Medicina legale.
  I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.
  Art.  171.  -  La  frequenza  alle lezioni ed alle esercitazioni e'
obbligatoria per tutti gli iscritti.
  L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e
si   svolgera'  presso  istituti  di  chirurgia  della  facolta'  con
modalita'  e  per periodi che saranno fissati all'inizio di ogni anno
accademico dal consiglio della, scuola.
  Art.  172.  -  Gli  allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a
quelli  degli assistenti. Gli specializzandi che abbiano, compiuto il
primo  triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati
a prestare servizio presso il reparto operatorio.
  Art.  173.  -  Il  direttore  e  gli  insegnanti  della  scuola  si
accerteranno  durante  l'anno  accademico  dell'operosita' scolastica
degli   allievi   con  frequenti  interrogazioni  e  vigilando  sulle
esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
  L'allievo  che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.
  Alla  fine  dei corsi l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame
generale di profitto.
  L'esame  di  diploma  consistera'  nella  discussione  di  una tesi
scritta su argomenti di chirurgia generale.
  Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti
sara'  rilasciato  un  diploma  di  specialista in chirurgia valido a
tutti gli effetti di legge.
  Art. 174. - Tassa di immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000;
tassa di iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; sopratassa esami
(ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso)
L. 14.000; tassa di diploma (ultimo anno di corso) L. 20.000.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1974

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975
  Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 76