LEGGE 11 marzo 1975, n. 67 

Decorrenza  dei  benefici  previsti  dall'articolo  2  della legge 30
gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n.
93,  sull'assicurazione  obbligatoria dei medici contro le malattie e
le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.
(GU n.87 del 2-4-1975)
 
 Vigente al: 17-4-1975  
 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n.
47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1967. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 marzo 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                       MORO - TOROS - 
                                                             GULLOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE