DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1977, n. 611
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.(GU n.234 del 29-8-1977)
Vigente al: 13-9-1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 680, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso la facolta' di farmacia. Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Art. 681. - E' istituita presso la facolta' di farmacia dell'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e tecnologie farmaceutiche) la possibilita' di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attivita' nella farmacia ospedaliera. Art. 682. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha la durata biennale. Art. 683. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche. Art. 684. - Gli insegnamenti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) matematica e informatica; 2) patologia generale; 3) biofarmaceutica e farmacocinetica I; 4) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farinacei; 5) radiochimica e radiobiologia; 6) microbiologia e igiene; 7) tecnologia delle preparazioni magistrali. 2° Anno: 1) biofarmaceutica e farmacocinetica II; 2) immunochimica; 3) farmacia clinica; 4) documentazione e informazione sui farmaci; 5) officina galenica; 6) chimica degli alimenti; 7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera. Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Art. 685. - La scuola e' organizzata dalla facolta' di farmacia dell'Universita' di Napoli. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facolta' o universita' od esperti anche dall'estero. La direzione della scuola e' affidata ad un docente di ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facolta', per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologiche (uno). Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale. Art. 686. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 687. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facolta' di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto. Art. 688. - Il numero massimo degli iscritti alla scuola e' di 15 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esame e per titoli. La frequenza e' obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni. Art. 689. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione e attraverso eventuali contributi della Societa' italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti e donazioni di altri enti privati. L'art. 764, relativo alla scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici, e' modificato nel senso che il primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in scienze agrarie e in scienze della produzione animale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 37