DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. 728
Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.(GU n.277 del 11-10-1977)
Vigente al: 26-10-1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Scuola normale di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1965, n. 979, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, n. 914, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola normale superiore di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 5, relativo alla composizione del consiglio direttivo, e' modificato nel modo seguente: La lettera h) del primo comma e' abrogata e sostituita dalle seguenti: h) di un rappresentante del personale non docente; i) del direttore amministrativo. Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il rappresentante del personale non docente e' eletto il 31 dicembre di ogni anno a scrutinio segreto da tutti i dipendenti non docenti della Scuola, di ruolo e non di ruolo, risultanti in servizio nel mese in cui ha luogo l'elezione e rimane in carica fino all'avvenuta elezione del rappresentante dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre. Se viene a cessare nel corso dell'anno sara' sostituito da coloro che lo seguono nell'ordine di designazione per numero di voti". L'attuale sesto comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo. Questi, unitamente al rappresentante del personale non docente di cui alla lettera h), partecipa alle riunioni con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il personale non insegnante della Scuola". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1977 Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 368