DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978, n. 460 

Variazioni  all'aliquota  contributiva,  al  massimale  e all'importo
minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio.
(GU n.231 del 19-8-1978)
 
 Vigente al: 3-9-1978  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti
dell'Ente  nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
  Visto  l'art.  6,  ultimo  comma,  della legge suindicata, il quale
prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo
dei  contributi  possono  essere  variati  con decreto del Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,   sentito   il   consiglio  di  amministrazione
dell'E.N.A.S.A.R.C.O.,  in  relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle
risultanze di gestione;
  Considerato  che  in  relazione  al  fabbisogno  dell'Ente  ed alle
risultanze  di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre
la   variazione   dell'aliquota   contributiva,   del   massimale   e
dell'importo minimo dei contributi di cui al primo comma del predetto
art. 6;
  Sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O.;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  L'aliquota  contributiva,  il  massimale  e  l'importo  minimo  dei
contributi  di  cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio
1973,  n.  12,  a  partire  dal  primo  giorno  del  trimestre solare
successivo  a  quello  della  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono cosi' variati:
    a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del proponente e 4
per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio;
    b)  massimale  di  contribuzione:  L.  12.000.000  annue  qualora
l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare
la  sua  attivita'  per  un  solo proponente e L. 7.500.000 annue per
ciascun proponente in ogni altro caso;
    c)  importo  minimo  dei  contributi:  L.  240.000  annue qualora
l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare
la  sua  attivita'  per un solo proponente e L. 120.000 annue in ogni
altro caso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 giugno 1978

                  p. Il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                               FANFANI

                                                               SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1978
  Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 56