DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. 626
Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.(GU n.295 del 20-10-1978)
Vigente al: 4-11-1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Universita' di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' libera di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 107, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia toracica Art. 108. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica della facolta' di medicina e chirurgia della libera Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti, e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica. Art. 109. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini. Art. 110. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. Art. 111. - La durata del corso di studi e' di cinque anni, non e' suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica. Art. 112. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 113. - L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami. Art. 114. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici; anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I; anestesia in chirurgia toracica. 2° Anno: fisiopatologia dell'apparato respiratorio; fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio; semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino; semeiotica dell'apparato circolatorio; anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II. 3° Anno: patologia e clinica chirurgica delle affezioni dello apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) I; patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici; patologia e clinica chirurgica delle affezioni dello esofago e del diaframma; elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie; elementi di fisioterapia respiratoria; diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace. 4° Anno: patologia e clinica chirurgica delle affezioni dello apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II; tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) I; tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici; principi e tecniche della circolazione extracorporea. 5° Anno: terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica; tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) II; terapia chirurgica della TBC pleuropolmonare. Art. 115. - Il corso di compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia e in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni e' obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 116. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie d'insegnamento il cui superamento e' condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi. Art. 117. - Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola. Art. 118 - Tasse, soprattasse e contributi. - Gli importi delle tasse sono cosi' ripartiti: tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; contributi generali L. 1.950; contributi di riscaldamento L. 7.000; contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000; libretto di riconoscimento L. 1.300; indennita' di schedatura L. 500. Scuola di specializzazione in ematologia generale Art. 119. - La scuola di specializzazione in ematologia generale ha sede presso la cattedra di ematologia della facolta' medica dell'Universita' di Chieti e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale. Art. 120. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini. Art. 121. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 122. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 123. - Il numero massimo degli allievi e' di sei per ciascun anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 124. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 125. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica ematologica; fisiopatologia della coagulazione dell'emostasi; fisiopatologia ematologica I; fisiopatologia del plasma; biochimica ematologica; tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia I; morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I. 2° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II; fisiopatologia ematologica II; immunoematologia; tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia II; patologia speciale ematologica I; clinica delle emopatie I; anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia III; nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; patologia speciale ematologica II; clinica delle emopatie II; radiodiagnostica e radioterapia ematologica; terapia sistematica ematologica; terapia trasfusionale. Art. 126. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 127. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali e triennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio e del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 128. - Tasse, soprattasse e contributi: tassa annuale di iscrizione L. 18.000; tassa di immatricolazione L. 5.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; contributi generali L. 1.950; contributi di riscaldamento L. 7.000; contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000; libretto di riconoscimento L. 1.300; indennita' di schedatura L. 500. Scuola di specializzazione in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee Art. 129. - La scuola di specializzazione in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee ha sede presso l'istituto di fisiologia umana della facolta' di medicina e chirurgia della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e conferisce il diploma di specialista in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee. Art. 130. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 131. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 132. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 133. - Il numero massimo degli iscritti e' di dieci posti per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 134. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 135. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia dell'apparato locomotore e nervoso; fisiologia dell'apparato locomotore e nervoso; otorinolaringoiatria; biofisica e biochimica del lavoro muscolare; cardiologia; pneumologia; pediatria infantile; valutazione funzionale e tecnica del nuotatore; idrodinamica e termodinamica; tecnica del nuoto. 2° Anno: rianimazione (biennale) I; anatomia dell'apparato circolatorio e respiratorio; fisiologia dell'apparato circolatorio e respiratorio; oculistica; farmacologia applicata; chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; traumatologia; medicina subacquea; tecnologia subacquea; apnea. 3° Anno: rianimazione (biennale) II; fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; psicologia; igiene e medicina preventiva; fisioterapia e rieducazione funzionale; istituzioni di scienze della nutrizione e dietetica applicata all'attivita' sportiva; antinfortunistica del subacqueo; tecniche di salvataggio e di decompressione; allenamento e validita' fisica del nuotatore; lavoro subacqueo. Art. 136. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 137. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 138. - Tasse, soprattasse e contributi: tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; contributi generali L. 1.950; contributi di riscaldamento L. 7.000; contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000; libretto di riconoscimento L. 1.300; indennita' di schedatura L. 500. Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 139. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia medica dell'Universita' di Chieti, facolta' di medicina, e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 140. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini. Art. 141. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 142. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 143. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 144. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 145. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale (triennale) I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I; radiologia e medicina nucleare (biennale) I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale (triennale) II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II; anatomia ed istologia patologica (biennale) II; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II; radiologia e medicina nucleare (biennale) II; endoscopia digestiva (biennale) I. 4° Anno: clinica medica generale (triennale) III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III; endoscopia digestiva (biennale) II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. Art. 146. - E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alla scelta approvata dal consiglio della scuola. La scuola puo' aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie materie complementari con corsi semestrali in un numero non superiore a sei per la totalita' del corso. Per le materie biennali e triennali sara' dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Art. 147. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 148. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sara' dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 149. - Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sono cosi' stabiliti: tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; contributi generali L. 1.950; contributi di riscaldamento L. 7.000; contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000; libretto di riconoscimento L. 1.300; indennita' di schedatura L. 500. Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 150. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso la clinica geriatrica dell'Universita' di Chieti, facolta' di medicina e chirurgia, e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. Art. 151. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini. Art. 152. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. Art. 153. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 154. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 155. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 156. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia; principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore; anatomia e istologia patologica (biennale) I; biologia della senescenza (biennale) I; fisiopatologia (biennale) I; geriatria sociale (biennale) I; semeiotica (biennale) I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) I. 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria; anatomia ed istologia patologica (biennale) II; biologia della senescenza (biennale) II; fisiopatologia (biennale) II; geriatria sociale (biennale) II; semeiotica (biennale) II; radiologia e radioterapia (biennale) I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) II. 3° Anno: neurologia; principi e tecniche della riabilitazione neurologica; psicologia; radiologia e radioterapia (biennale) II; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) III; clinica geriatrica (biennale) I; terapia medica (biennale) I; pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) I. 4° Anno: chirurgia geriatrica; formazione degli operatori geriatrici; principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori; principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia; psicogeriatria; clinica geriatrica (biennale) II; terapia medica (biennale) II; pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) II. Art. 157. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 158. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 159. - Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sono cosi' stabiliti: tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; contributi generali L. 1.950; contributi di riscaldamento L. 7.000; contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000; libretto di riconoscimento L. 1.300; indennita' di schedatura L. 500. Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 160. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica dell'Universita' di Chieti, facolta' di medicina e chirurgia, e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 161. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 162. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 163. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 164. - Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 165. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 166. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia. Insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessati per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia. Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi). Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessanti; elementi di reumatologia. 4° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche. Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisioterapia II. Art. 167. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 168. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 169. - Tasse, soprattasse e contributi: tassa annuale di iscrizione L. 18.000; tassa di immatricolazione L. 5.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; contributi generali L. 1.950; contributi di riscaldamento L. 7.000; contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000; libretto di riconoscimento L. 1.300; indennita' di schedatura L. 500. Scuola di specializzazione in reumatologia Art. 170. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Chieti e conferisce il diploma di specialista in reumatologia. Art. 171. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo e fuori ruolo di materia affine. Art. 172. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 173. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 174. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per ogni anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 175. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 176. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore; fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore; biochimica di interesse reumatologico; microbiologia in relazione alle malattie reumatiche; immunologia reumatologica; semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) I. 2° Anno: semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) II; esami di laboratorio in reumatologia; diagnostica radiologica delle reumo-artropatie; farmacologia reumatologica; anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche; clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) I. 3° Anno: clinica e terapia ortopedica (biennale) I; fisiochinesi-terapia reumatologica; idro-climatologia di interesse reumatologico; reumo-artropatie professionali; clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) II. 4° Anno: epidemiologia ed aspetti sociali dei reumatismi; riabilitazione del malato reumatico; clinica e terapia ortopedica (biennale) II; clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) III. Art. 177. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto nono potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 178. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali e triennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 172. - Tasse, soprattasse e contributi: tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; tassa annuale per esami di profitto L. 7.000; contributi generali L. 1.950; contributi di riscaldamento L. 7.000; contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000; libretto di riconoscimento L. 1.300; indennita' di schedatura L. 500. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 195