DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. 626 

Modificazioni  allo  statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti.
(GU n.295 del 20-10-1978)
 
 Vigente al: 4-11-1978  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto della libera Universita' di Chieti, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 maggio 1965, n. 1007 e
modificato  con  decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre
1966, n. 1291, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi accademici della
libera  Universita'  di  Chieti e convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo   statuto   dell'Universita'   libera  di  Chieti,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 107, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi alla
istituzione  delle  seguenti scuole di specializzazione di medicina e
chirurgia.

          Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

  Art.  108. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha
sede   presso  l'istituto  di  patologia  speciale  chirurgica  della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  della  libera  Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti,  e  conferisce  il diploma di specialista in
chirurgia toracica.
  Art.  109. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.
  Art.  110.  -  Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i
laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del
corso,   il   possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
professionale rilasciato dalla autorita' competente.
  Art.  111. - La durata del corso di studi e' di cinque anni, non e'
suscettibile  di  abbreviazione  e prevede l'insegnamento di tutte le
branche  della  chirurgia  toracica,  chirurgia  polmonare, chirurgia
cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete
toracica.
  Art.  112. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno
di  corso  e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art.  113.  - L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli
ed esami.
  Art. 114. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      embriologia,  anatomia  descrittiva  e topografica del torace e
degli organi endotoracici;
      anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
      anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I;
      anestesia in chirurgia toracica.
    2° Anno:
      fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
      fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
      semeiotica   dell'apparato  respiratorio,  dell'esofago  e  del
mediastino;
      semeiotica dell'apparato circolatorio;
      anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II.
    3° Anno:
      patologia  e  clinica chirurgica delle affezioni dello apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) I;
      patologia  e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei
grossi vasi endotoracici;
      patologia  e clinica chirurgica delle affezioni dello esofago e
del diaframma;
      elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
      elementi di fisioterapia respiratoria;
      diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.
    4° Anno:
      patologia  e  clinica chirurgica delle affezioni dello apparato
respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II;
      tecnica  operatoria  per  le  affezioni  della parete toracica,
dell'apparato   respiratorio,  dell'esofago,  del  mediastino  e  del
diaframma (biennale) I;
      tecnica  operatoria  delle  affezioni  del  cuore, pericardio e
grossi vasi endotoracici;
      principi e tecniche della circolazione extracorporea.
    5° Anno:
      terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
      tecnica  operatoria  per  le  affezioni  della parete toracica,
dell'apparato   respiratorio,  dell'esofago,  del  mediastino  e  del
diaframma (biennale) II;
      terapia chirurgica della TBC pleuropolmonare.
  Art.  115.  -  Il  corso  di  compone  di lezioni, di esercitazioni
pratiche,   di   periodi  di  internato,  di  conferenze  riguardanti
argomenti specialistici, di turni in corsia e in sala operatoria.
  La  frequenza  ai  corsi,  agli  internati,  in  corsia  ed in sala
operatoria,  alle  esercitazioni e' obbligatoria. In caso contrario i
candidati   non   potranno   ottenere   l'attestazione  di  frequenza
necessaria per l'ammissione agli esami.
  Art.  116.  - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi
che  abbiano  ottenuto  la  firma  di frequenza dovranno sostenere un
esame  di profitto sulle materie d'insegnamento il cui superamento e'
condizione  necessaria  ed  indispensabile per ottenere la iscrizione
all'anno  successivo  e  per quelli che sono stati iscritti al quinto
anno,  per  l'ammissione  all'esame  di diploma. Durante il corso gli
specializzandi  frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua,
dovranno  assistere  a  numerosi  interventi di chirurgia toracica ed
essere in grado di eseguirne essi stessi.
  Art.  117.  -  Per  tutti gli specializzandi che hanno superato gli
esami  dei  cinque  anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo
l'esame  di  diploma consistente nella presentazione e discussione di
una  dissertazione  scritta  su  un  argomento  di chirurgia toracica
concordata con la direzione della scuola.
  Art.  118  -  Tasse,  soprattasse e contributi. - Gli importi delle
tasse sono cosi' ripartiti:
    tassa di immatricolazione L. 5.000;
    tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
    soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
    contributi generali L. 1.950;
    contributi di riscaldamento L. 7.000;
    contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
    libretto di riconoscimento L. 1.300;
    indennita' di schedatura L. 500.

          Scuola di specializzazione in ematologia generale

  Art. 119. - La scuola di specializzazione in ematologia generale ha
sede   presso   la  cattedra  di  ematologia  della  facolta'  medica
dell'Universita'  di Chieti e conferisce il diploma di specialista in
ematologia generale.
  Art.  120. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.
  Art. 121. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma   di   abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art.  122.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art.  123.  - Il numero massimo degli allievi e' di sei per ciascun
anno  di  corso  e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero
corso di studi.
  Art. 124. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 125. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      genetica ematologica;
      fisiopatologia della coagulazione dell'emostasi;
      fisiopatologia ematologica I;
      fisiopatologia del plasma;
      biochimica ematologica;
      tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia I;
      morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I.
    2° Anno:
      morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II;
      fisiopatologia ematologica II;
      immunoematologia;
      tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia II;
      patologia speciale ematologica I;
      clinica delle emopatie I;
      anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di
oncologia.
    3° Anno:
      tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia III;
      nozioni  di  radiobiologia  e  di  medicina  nucleare applicata
all'ematologia;
      patologia speciale ematologica II;
      clinica delle emopatie II;
      radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
      terapia sistematica ematologica;
      terapia trasfusionale.
  Art. 126. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e'  obbligatoria.  Gli  allievi che non conseguono le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Art. 127. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi
agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie
impartite durante l'anno. Per le materie biennali e triennali l'esame
sara' sostenuto alla fine del biennio e del triennio.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista  in ematologia generale gli interessati dovranno superare
l'esame  di  diploma  consistente  nella  dissertazione scritta di un
argomento attinente alla specializzazione.
  Art. 128. - Tasse, soprattasse e contributi:
    tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
    tassa di immatricolazione L. 5.000;
    soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
    contributi generali L. 1.950;
    contributi di riscaldamento L. 7.000;
    contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
    libretto di riconoscimento L. 1.300;
    indennita' di schedatura L. 500.

Scuola  di  specializzazione  in medicina del nuoto e delle attivita'
                              subacquee

  Art.  129.  - La scuola di specializzazione in medicina del nuoto e
delle  attivita'  subacquee  ha  sede presso l'istituto di fisiologia
umana della facolta' di medicina e chirurgia della libera Universita'
degli studi "G.
  D'Annunzio"  di  Chieti  e  conferisce il diploma di specialista in
medicina del nuoto e delle attivita' subacquee.
  Art.  130. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Art. 131. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  allo  esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art.  132.  -  La durata del corso di studi e' di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art.  133. - Il numero massimo degli iscritti e' di dieci posti per
ciascun  anno  di  corso  e  complessivamente  di trenta iscritti per
l'intero corso di studi.
  Art. 134. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 135. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      anatomia dell'apparato locomotore e nervoso;
      fisiologia dell'apparato locomotore e nervoso;
      otorinolaringoiatria;
      biofisica e biochimica del lavoro muscolare;
      cardiologia;
      pneumologia;
      pediatria infantile;
      valutazione funzionale e tecnica del nuotatore;
      idrodinamica e termodinamica;
      tecnica del nuoto.
    2° Anno:
      rianimazione (biennale) I;
      anatomia dell'apparato circolatorio e respiratorio;
      fisiologia dell'apparato circolatorio e respiratorio;
      oculistica;
      farmacologia applicata;
      chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
      traumatologia;
      medicina subacquea;
      tecnologia subacquea;
      apnea.
    3° Anno:
      rianimazione (biennale) II;
      fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
      psicologia;
      igiene e medicina preventiva;
      fisioterapia e rieducazione funzionale;
      istituzioni  di  scienze della nutrizione e dietetica applicata
all'attivita' sportiva;
      antinfortunistica del subacqueo;
      tecniche di salvataggio e di decompressione;
      allenamento e validita' fisica del nuotatore;
      lavoro subacqueo.
  Art. 136. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e'  obbligatoria.  Gli  allievi che non conseguono le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Art. 137. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi
agli  anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie
impartite durante l'anno.
  Per  le  materie  biennali  l'esame  sara'  sostenuto alla fine del
biennio.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista  in  medicina  del  nuoto e delle attivita' subacquee gli
interessati  dovranno  superare  l'esame di diploma consistente nella
dissertazione    scritta    di    un    argomento    attinente   alla
specializzazione.
  Art. 138. - Tasse, soprattasse e contributi:
    tassa di immatricolazione L. 5.000;
    tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
    soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
    contributi generali L. 1.950;
    contributi di riscaldamento L. 7.000;
    contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
    libretto di riconoscimento L. 1.300;
    indennita' di schedatura L. 500.

Scuola   di   specializzazione  in  gastroenterologia  ed  endoscopia
                              digestiva

  Art.  139.  - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed
endoscopia  digestiva  ha  sede presso l'istituto di patologia medica
dell'Universita'  di  Chieti,  facolta'  di medicina, e conferisce il
diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
  Art.  140. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.
  Art. 141. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  allo  esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art.  142.  - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non
e' suscettibile di abbreviazione.
  Art.  143.  - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno
di  corso  e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art. 144. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 145. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      anatomia clinica;
      farmacologia clinica;
      chimica clinica, coprologia, parassitologia;
      genetica;
      biostatistica ed epidemiologia.
    2° Anno:
      clinica medica generale (triennale) I;
      clinica  e  terapia  del  tubo  digerente,  fegato  e  pancreas
(triennale) I;
      anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
      fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;
      radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
      scienza dell'alimentazione e dietetica.
    3° Anno:
      clinica medica generale (triennale) II;
      clinica  e  terapia  del  tubo  digerente,  fegato  e  pancreas
(triennale) II;
      anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
      fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II;
      radiologia e medicina nucleare (biennale) II;
      endoscopia digestiva (biennale) I.
    4° Anno:
      clinica medica generale (triennale) III;
      clinica  e  terapia  del  tubo  digerente,  fegato  e  pancreas
(triennale) III;
      endoscopia digestiva (biennale) II;
      terapia intensiva;
      gastroenterologia pediatrica;
      elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
  Art.  146.  -  E'  obbligatorio  il  tirocinio  pratico  durante il
quadriennio  di  studi  da  svolgere nell'istituto clinico sede della
scuola  o  in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alla
scelta approvata dal consiglio della scuola.
  La   scuola   puo'   aggiungere   a   queste  materie  fondamentali
obbligatorie  materie complementari con corsi semestrali in un numero
non superiore a sei per la totalita' del corso.
  Per  le  materie  biennali e triennali sara' dato l'esame alla fine
del biennio o del triennio.
  Art. 147. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria.
  Gli  allievi  che  non  conseguono le attestazioni di frequenza sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame.
  Art. 148. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere
ammessi  agli  anni  di corso successivi, devono superare le prove di
esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali
e  triennali,  invece, sara' dato l'esame alla fine del biennio o del
triennio.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specializzazione  in  gastroenterologia  ed endoscopia digestiva, gli
interessati  dovranno  superare  l'esame di diploma consistente nella
dissertazione    scritta    di    un    argomento    attinente   alla
specializzazione.
  Art.  149. - Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sono
cosi' stabiliti:
    tassa di immatricolazione L. 5.000;
    tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
    soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
    contributi generali L. 1.950;
    contributi di riscaldamento L. 7.000;
    contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
    libretto di riconoscimento L. 1.300;
    indennita' di schedatura L. 500.

       Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

  Art.   150.   -  La  scuola  di  specializzazione  in  geriatria  e
gerontologia ha sede presso la clinica geriatrica dell'Universita' di
Chieti,  facolta' di medicina e chirurgia, e conferisce il diploma di
specialista in geriatria e gerontologia.
  Art.  151. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.
  Art.  152.  -  Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i
laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del
corso,   il   possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
professionale rilasciato dalla autorita' competente.
  Art.  153.  - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non
e' suscettibile di abbreviazione.
  Art.  154.  -  Il numero massimo degli allievi e' di dieci per ogni
anno  di  corso  e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero
corso di studi.
  Art. 155. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 156. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      farmacologia;
      principi   e  tecniche  della  riabilitazione  nella  patologia
dell'apparato locomotore;
      anatomia e istologia patologica (biennale) I;
      biologia della senescenza (biennale) I;
      fisiopatologia (biennale) I;
      geriatria sociale (biennale) I;
      semeiotica (biennale) I;
      principi  e  tecniche  di  materie  specialistiche in geriatria
(triennale) I.
    2° Anno:
      principi  e  tecniche  della  riabilitazione  cardiovascolare e
respiratoria;
      anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
      biologia della senescenza (biennale) II;
      fisiopatologia (biennale) II;
      geriatria sociale (biennale) II;
      semeiotica (biennale) II;
      radiologia e radioterapia (biennale) I;
      principi  e  tecniche  di  materie  specialistiche in geriatria
(triennale) II.
    3° Anno:
      neurologia;
      principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
      psicologia;
      radiologia e radioterapia (biennale) II;
      principi  e  tecniche  di  materie  specialistiche in geriatria
(triennale) III;
      clinica geriatrica (biennale) I;
      terapia medica (biennale) I;
      pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) I.
    4° Anno:
      chirurgia geriatrica;
      formazione degli operatori geriatrici;
      principi  e  tecniche  della  riabilitazione  nel  campo  delle
funzioni cerebrali superiori;
      principi  e  tecniche  di riattivazione, terapia occupazionale,
geragogia;
      psicogeriatria;
      clinica geriatrica (biennale) II;
      terapia medica (biennale) II;
      pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) II.
  Art. 157. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e'  obbligatoria.  Gli  allievi che non conseguono le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Art.  158.  -  Alla  fine  di  ogni  corso gli iscritti, per essere
ammessi  agli  anni  di corso successivi, devono superare le prove di
esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di
studi  per  il  conseguimento  del  diploma  di  specializzazione  in
geriatria   e  gerontologia  dovranno  superare  l'esame  di  diploma
consistente  nella  dissertazione  scritta  di un argomento attinente
alla specializzazione.
  Art.  159. - Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sono
cosi' stabiliti:
    tassa di immatricolazione L. 5.000;
    tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
    soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
    contributi generali L. 1.950;
    contributi di riscaldamento L. 7.000;
    contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
    libretto di riconoscimento L. 1.300;
    indennita' di schedatura L. 500.

               Scuola di specializzazione in ortopedia

  Art.  160.  -  La  scuola  di specializzazione in ortopedia ha sede
presso  la clinica ortopedica dell'Universita' di Chieti, facolta' di
medicina  e  chirurgia,  e  conferisce  il  diploma di specialista in
ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.
  Art.  161. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Art. 162. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  allo  esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art. 163. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art.  164.  - Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di
corso  e  complessivamente  di  trenta iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art. 165. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 166. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      Insegnamento pratico:
        chirurgia generale;
        pronto soccorso generale;
        fisioterapia.
      Insegnamento teorico:
        anatomia dell'apparato locomotore;
        fisiologia dell'apparato locomotore;
        semeiotica ortopedica;
        nozioni di chirurgia generale;
        bioingegneria dell'apparato locomotore I.
    2° Anno:
      Insegnamento pratico:
        chirurgia   generale  (con  frequenza  eventuale  in  reparti
specialistici interessati per l'apparato locomotore);
        reparti di pronto soccorso traumatologico;
        reparti di ortopedia e traumatologia.
      Insegnamento teorico:
        anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
        patologia dell'apparato locomotore I;
        clinica ortopedica I;
        traumatologia dell'apparato locomotore I;
        radiologia I;
        nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
        bioingegneria dell'apparato locomotore II.
    3° Anno:
      Insegnamento pratico:
        reparti  di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di
degenza e sale gessi).
      Insegnamento teorico:
        anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
        patologia dell'apparato locomotore II;
        clinica ortopedica II;
        traumatologia dell'apparato locomotore II;
        radiologia II;
        tecnica operatoria I;
        apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessanti;
        elementi di reumatologia.
    4° Anno:
      Insegnamento pratico:
        reparti  di  ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti
operatori).
      Insegnamento teorico:
        patologia dell'apparato locomotore III;
        clinica ortopedica III;
        traumatologia dell'apparato locomotore III;
        tecnica operatoria II;
        fisiokinesiterapia I;
        neuropatologia        dell'apparato       locomotore       ed
elettrodiagnostica;
        nozioni di medicina legale.
    5° Anno:
      Insegnamento pratico:
        reparti  di  ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti
operatori);
        officine ortopediche.
      Insegnamento teorico:
        patologia dell'apparato locomotore IV;
        clinica ortopedica IV;
        traumatologia dell'apparato locomotore IV;
        tecnica operatoria III;
        fisioterapia II.
  Art. 167. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e'  obbligatoria.  Gli  allievi che non conseguono le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Art. 168. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere
ammessi  agli  esami  successivi,  devono  superare le prove di esame
sulle  materie  impartite  durante  l'anno.  Per  le  materie a corso
pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di
diploma  consistente  nella  dissertazione  scritta  di  un argomento
attinente alla specializzazione.
  Art. 169. - Tasse, soprattasse e contributi:
    tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
    tassa di immatricolazione L. 5.000;
    soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
    contributi generali L. 1.950;
    contributi di riscaldamento L. 7.000;
    contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
    libretto di riconoscimento L. 1.300;
    indennita' di schedatura L. 500.

             Scuola di specializzazione in reumatologia

  Art.  170.  - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede
presso  la  cattedra  di  reumatologia  della  facolta' di medicina e
chirurgia  dell'Universita'  degli  studi  di  Chieti e conferisce il
diploma di specialista in reumatologia.
  Art.  171. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo e fuori ruolo di materia affine.
  Art. 172. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma   di   abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art.  173.  - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non
e' suscettibile di abbreviazione.
  Art.  174.  - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per ogni
anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso
di studi.
  Art. 175. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 176. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
      fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
      biochimica di interesse reumatologico;
      microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
      immunologia reumatologica;
      semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) I.
    2° Anno:
      semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) II;
      esami di laboratorio in reumatologia;
      diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
      farmacologia reumatologica;
      anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
      clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) I.
    3° Anno:
      clinica e terapia ortopedica (biennale) I;
      fisiochinesi-terapia reumatologica;
      idro-climatologia di interesse reumatologico;
      reumo-artropatie professionali;
      clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) II.
    4° Anno:
      epidemiologia ed aspetti sociali dei reumatismi;
      riabilitazione del malato reumatico;
      clinica e terapia ortopedica (biennale) II;
      clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) III.
  Art. 177. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria.
  Gli  allievi  che  non  conseguono le attestazioni di frequenza sul
relativo  libretto  nono potranno essere ammessi a sostenere le prove
di esame.
  Art. 178. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi
agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie
impartite durante l'anno.
  Per  le  materie  biennali e triennali l'esame sara' sostenuto alla
fine del biennio o del triennio.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista in reumatologia gli interessati dovranno superare l'esame
di  diploma  consistente  nella dissertazione scritta di un argomento
attinente alla specializzazione.
  Art. 172. - Tasse, soprattasse e contributi:
    tassa di immatricolazione L. 5.000;
    tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
    tassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
    contributi generali L. 1.950;
    contributi di riscaldamento L. 7.000;
    contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
    libretto di riconoscimento L. 1.300;
    indennita' di schedatura L. 500.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 maggio 1978

                                LEONE

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1978
  Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 195