AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 maggio 2007 

Avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie,
relative   al   mercato   della  vendita  al  dettaglio  dell'energia
elettrica,  in prospettiva della completa liberalizzazione, a partire
dal 1° luglio 2007. (Deliberazione n. 106/07).
(GU n.121 del 26-5-2007)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 3 maggio 2007,
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   Autorita)   30 giugno  2004,  n.  107  (di  seguito:
deliberazione n. 107/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  12 luglio  2005,  n.  141  (di
seguito: deliberazione n. 141/05);
    il  disegno  di  legge  AS  691  recante  delega  al  Governo per
completare  la  liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e
del  gas  naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle
fonti   rinnovabili,   in   attuazione  delle  direttive  comunitarie
2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (di seguito: DDL AS 691).
  Considerato che:
    ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/95 e' finalita'
dell'Autorita'   garantire   la   promozione   della   concorrenza  e
dell'efficienza  nei  servizi  di pubblica utilita', nonche' adeguati
livelli   di   qualita'   nei   servizi  medesimi  in  condizioni  di
economicita'  e  di  redditivita',  assicurandone la fruibilita' e la
diffusione  sull'intero  territorio  nazionale, promuovendo la tutela
degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria  e  degli  indirizzi  di  politica generale formulati dal
Governo;
    l'art.  21  della  Direttiva prevede che, a partire dal 1° luglio
2007  sono  idonei  tutti i clienti finali e tale previsione e' stata
recepita con l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
79/99, come novellato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04;
    l'art. 3 della Direttiva disciplina specificatamente gli obblighi
relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori prevedendo tra
l'altro,  al  comma 5,  che  gli  Stati membri adottino le misure per
tutelare  i  clienti  finali, ed assicurare in particolare ai clienti
vulnerabili   un'adeguata   protezione  comprese  le  misure  atte  a
permettere  loro di evitare l'interruzione delle forniture per motivi
commerciali;
    l'art.  3  della  direttiva  2003/54/CE  prevede  tra l'altro, al
comma 3,  che  gli  Stati membri provvedano affinche' tutti i clienti
civili  e,  ove  necessario,  le  piccole  imprese  usufruiscano  del
servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia
elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli;
    l'art. 14, comma 5-sexies, del decreto legislativo n. 79/99, come
novellato  dall'art.  1,  comma 30, della legge n. 239/04, stabilisce
che  i  clienti vincolati, diventati idonei, hanno diritto a recedere
dal  preesistente  contratto di fornitura e che, qualora tale diritto
non  sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua
ad  essere  garantita  dalla  societa'  Acquirente  Unico  S.p.a. (di
seguito: Acquirente Unico);
    la  Direttiva  implica,  dal  1° luglio  2007, l'operativita' dei
meccanismi  di  tutela dei consumatori previsti all'art. 3, commi 3 e
5,  della  Direttiva,  per  tener  conto  dell'evoluzione del mercato
vincolato  e  della conseguente necessita' di rivedere la regolazione
per   i   clienti   serviti   nel   mercato  libero  che  si  trovano
temporaneamente  senza  venditore  e dei clienti finali che non hanno
esercitato  il recesso dal preesistente contratto di fornitura, anche
al fine di porre in linea la regolazione del mercato della vendita al
dettaglio   con  l'implementazione  ed  il  pieno  recepimento  della
Direttiva,  attualmente  all'esame del Parlamento nella forma del DDL
AS 691.
  Considerato che:
    la definizione della regolazione per i clienti finali deve essere
effettuata  considerando  che  gli  strumenti  di  tutela non debbano
alterare  la  concorrenza  ne' creare potenziali barriere alla libera
scelta  di venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali e
in modo tale da garantire la non discriminazione tra i clienti aventi
le medesime caratteristiche;
    con  particolare  riferimento ai clienti finali civili l'esigenza
di  maggiore  tutela  di  tali  consumatori,  deve  essere inquadrata
tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 3 della Direttiva
e,  conseguentemente,  la definizione delle condizioni economiche per
tali  clienti  deve anche garantire la fornitura di energia elettrica
di  una  qualita'  specifica a prezzi ragionevoli ai predetti clienti
finali civili;
    con  riferimento  agli altri clienti finali, la definizione della
regolazione  deve  essere inquadrata in modo tale da assicurare che a
ciascun  cliente finale venga garantita la fornitura nelle situazioni
in cui si trova senza un venditore scelto direttamente.
  Considerato che:
    l'analisi dell'evoluzione del mercato della vendita al dettaglio,
evidenzia  un  incremento  della  percentuale dei clienti finali che,
avendone  diritto, hanno scelto un venditore sul mercato libero ma il
processo di liberalizzazione richiede, con particolare riferimento ai
clienti  caratterizzati  da  minore  forza  contrattuale  e  che sono
diventati idonei a partire dal 1° luglio 2004, ancora tempo per poter
raggiungere livelli elevati di clienti serviti sul mercato libero;
    il  fatto  che  un significativo numero di clienti gia' idonei ma
caratterizzati  da  minore forza contrattuale non abbia ancora scelto
un  venditore  sul  mercato  libero,  aumenta l'esigenza di prevedere
gradualita'  nella definizione delle condizioni economiche del regime
di  salvaguardia, definendo condizioni differenziate transitoriamente
in   ragione   della  forza  contrattuale  dei  clienti;  e  che  con
particolare  riferimento  ai  clienti  diventati idonei a partire dal
1° luglio  2004,  detto  fatto  comporta  la  definizione  di  regole
specifiche  affinche',  al  termine  di  un periodo transitorio, tali
clienti  abbiano maggiori possibilita' di accedere al mercato libero,
vale  a  dire  siano  dotati  di maggiore capacita' di operare scelte
consapevoli  del  proprio  venditore di energia elettrica nel mercato
libero.
  Considerato infine che:
    l'individuazione   del   soggetto  garante  della  fornitura  dei
soggetti  civili deve essere effettuata sulla base di quanto disposto
dal  decreto  legislativo n. 79/99, ma deve altresi' tenere conto dei
vincoli di operativita' a decorrere dal 1° luglio 2007 nell'attivita'
di  vendita  al  dettaglio delle imprese distributrici previsti dalla
direttiva 2003/54/CE;
    l'individuazione  del soggetto garante della fornitura agli altri
clienti finali deve essere effettuata, almeno nel breve periodo, alla
luce  dell'esigenza  di  una immediata applicazione dei meccanismi di
tutela  con  decorrenza  1° luglio  2007  e della necessita' che tale
soggetto  non  abbia  interesse  ad  operare,  nella fissazione delle
condizioni  economiche,  in modo tale da aumentare i propri profitti,
rendendo  meno  critico il processo di definizione dei criteri per la
fissazione delle medesime condizioni;
    il  mantenimento  della  medesima  struttura  contrattuale  per i
clienti  civili pone l'esigenza di definire direttive specifiche alle
societa'  di  vendita  facenti  parte  del medesimo gruppo societario
dell'impresa distributrice che operano nell'ambito degli strumenti di
tutela previsti per i clienti civili al fine di evitare comportamenti
opportunistici   basati,   ad   esempio,  sul  vantaggio  commerciale
derivante  dalla disponibilita' di informazioni sulle caratteristiche
dei clienti finali.
  Ritenuto necessario:
    avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi
ad  oggetto  la definizione della disciplina, a partire dal 1° luglio
2007,   dei   regimi   di   tutela  ai  clienti  finali,  nonche'  di
provvedimenti  aventi  ad  oggetto  la  definizione  di direttive nei
confronti delle societa' di vendita facenti parte del medesimo gruppo
societario dell'impresa distributrice;
    provvedere    alla    definizione,   nell'ambito   del   medesimo
provvedimento, dei regimi di tutela previsti e le relative condizioni
economiche per:
      a) i clienti civili;
      b) gli altri clienti finali;
    tenere  conto, nella definizione dei servizi di cui al precedente
alinea, dell'esigenza di garantire:
      a) per  i  clienti civili, la fornitura di qualita' specifica a
prezzi   ragionevoli,   nella   prospettiva   del  recepimento  della
Direttiva;
      b) non discriminazione tra clienti finali;
      c) gradualita', con riferimento a tutti i clienti finali, nella
definizione  di  condizioni  economiche rispetto alle tariffe vigenti
sino  al  30 giugno  2007  per  i  clienti del mercato vincolato, con
particolare riferimento all'anno 2007;
      d) ulteriore  gradualita',  per  clienti dotati di minore forza
contrattuale quali i clienti diventati idonei a partire dal 1° luglio
2004   anche   nel   corso  del  2008,  salvo  implementazione  delle
disposizioni legislative all'atto del recepimento della Direttiva;
    definire  regole  specifiche  in  modo tale che, al termine di un
periodo  transitorio,  anche  per  i  clienti  dotati di minore forza
contrattuale, con particolare riferimento ai clienti diventati idonei
a   partire   dal  1° luglio  2004,  sia  favorita  una  scelta  piu'
consapevole dei medesimi;
    prevedere  direttive  alle  societa' di vendita facenti parte del
medesimo  gruppo  societario  dell'impresa  distributrice che operano
nell'ambito  degli  strumenti di tutela previsti per i clienti civili
svolgono  al  fine  di  promuovere  la  concorrenza nel mercato della
vendita  al  dettaglio dell'energia elettrica, limitando il vantaggio
contrattuale  che  questi  soggetti potrebbero avere nell'acquisire i
clienti nel mercato libero;
    al fine di promuovere la concorrenza nel mercato della vendita al
dettaglio   dell'energia   elettrica   e  di  limitare  il  vantaggio
contrattuale  delle imprese o gruppi di societa' vantato nel medesimo
mercato  di  cui  al  precedente  alinea,  valutare l'introduzione di
opportuni  strumenti  atti a introdurre la trasparenza nel mercato al
dettaglio ed a ridurre le asimmetrie informative;
                              Delibera:
  1)  di  avviare  un procedimento per la formazione di provvedimenti
aventi  ad  oggetto  la disciplina, a partire dal 1° luglio 2007, dei
regimi  di  tutela ai clienti finali, nonche' di provvedimenti aventi
al  oggetto  la definizione di direttive nei confronti delle societa'
di  vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa
distributrice;
  2) di  conferire  mandato  al  direttore  della  direzione  mercati
dell'Autorita',  in  coerenza con quanto previsto dalla deliberazione
n.  107/04  e  dalla  deliberazione  n. 141/05, affinche' il medesimo
provveda,  in  collaborazione con la direzione consumatori e qualita'
del servizio, a:
    a) predisporre   documenti   per   la  consultazione  e  proposte
all'Autorita'  per  gli  interventi  di competenza, in relazione allo
sviluppo del procedimento;
    b) predisporre   incontri  con  il  coinvolgimento  dei  soggetti
interessati  e  delle formazioni associative che ne rappresentano gli
interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per
la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3) di prevedere che il procedimento avviato porti ad esito entro il
1° luglio  2007  almeno la disciplina dei regimi di tutela previsti e
le relative condizioni economiche per:
    a) i clienti civili;
    b) gli altri clienti finali;
  4) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.

    Milano, 3 maggio 2007

                                                 Il presidente: Ortis