MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2007 

Misure  relative  al  Fondo per la promozione dei trasporti marittimi
sicuri.
(GU n.234 del 8-10-2007)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2001), come modificato
dall'art.  22,  comma 14,  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448, e
dall'art.  80,  comma 13,  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,
recante, tra l'altro, disposizioni per il sostegno e l'incentivazione
per  l'alta  formazione  professionale  realizzate da istituti per la
professionalita'   nautica  partecipati  da  istituti  di  istruzione
universitaria  o  convenzionate  con  gli  stessi  e  misure  per  la
promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;
  Visto  l'art.  1,  comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2005), con il quale il
fondo di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore
della   nautica   da   diporto,  nella  misura  e  con  le  modalita'
disciplinate  dal  combinato  disposto  della lettera c) del comma 14
dell'art.  22  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448 e del comma 13
dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art.  22,  comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che   affida   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  la
determinazione  con  proprio  decreto,  delle modalita' di attuazione
delle  disposizioni  recate  dall'art.  145, comma 40, della legge n.
388/2000, come modificato dal suddetto art. 22, comma 14, della legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  e  dell'art.  80, comma 13, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181, convertito in
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  dei  Ministeri  con  il  quale  sono  stati  istituiti i
Ministeri delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;
  Ritenuta  l'opportunita'  di definire le modalita' di utilizzazione
dei   finanziamento   con  riferimento  all'anno  2007  e  agli  anni
successivi  in  relazione  alle  corrispondenti previsioni del citato
art.  80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la sola
quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di
trasporti  marittimi  sicuri  nel  settore  della nautica da diporto;
rinviando   a  successivo  decreto  ministeriale  l'emanazione  delle
disposizioni   in  merito  alla  concessione  del  finanziamento  per
l'incentivazione e il sostegno per l'alta formazione professionale;
  Considerato   pertanto,  che  occorre  stabilire  le  modalita'  di
attuazione  delle  disposizioni  dell'art. 145, comma 40, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e successive modificazioni, a decorrere
dall'anno  2007,  per la quota relativa a studi e ricerche aventi per
oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della
nautica  da diporto secondo il disposto dell'art. 1, comma 236, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Considerato  che  l'individuazione  del  soggetto  o  dei soggetti,
aventi titolo al finanziamento per il sostegno e l'incentivazione per
l'alta  formazione  professionale  nel  settore  nautico, e avvenuta,
previa     selezione,     da    parte    dell'apposita    Commissione
interministeriale nominata, ai sensi dell'articolo unico, comma 5 del
decreto  ministeriale  17 aprile 2003, in data 1° luglio 2005, che ha
individuato per il triennio 2005/2007 il soggetto al quale attribuire
il finanziamento;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  Il  contributo autorizzato dall'art. 145, comma 40, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388  e successive modificazioni, iscritto sul
capitolo  n.  1962,  istituito nell'ambito della U.P.B. 3.1.2.6 dello
stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti per l'anno 2007 e
corrispondenti   capitoli   per   gli  anni  successivi,  secondo  le
percentuali  indicate dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre
2001,  n  448,  come  modificato  dall'art. 80, comma 13, della legge
27 dicembre  2002, n. 289, e' utilizzato nel settore della nautica da
diporto ai sensi dell'art. 1 comma 236, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  per  finanziare  l'incentivazione ed il sostegno per l'alta
formazione  professionale  e  progetti  di  studio  e  ricerca per la
promozione di trasporti marittimi sicuri.
  2.   Lo  stanziamento  annuale  per  ciascuna  delle  tipologie  di
intervento previste dalla normativa indicata al comma 1, e' ripartito
nella  misura  dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed
incentivazione per l'alta formazione professionale e del 20 per cento
a  favore  del  finanziamento di programmi di studio e ricerca per la
promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da
diporto.
  3.  L'assegnazione  dei  finanziamenti per le finalita' di studio e
ricerca  nella misura del 20 per cento di cui all'art. 145, comma 40,
della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388 e successive modificazioni,
sara'  effettuata,  a  decorrere dall'anno 2007, a cura del Ministero
dei  trasporti  a  favore  di  soggetti specializzati nel campo della
ricerca  nel settore della nautica da diporto per programmi mirati al
conseguimento  delle  specifiche finalita' di legge ed in particolare
alla:
    a) riduzione   dei  fattori  di  rischio  di  sinistri  marittimi
attraverso  studio  di  metodologie  e  modalita'  di progettazione e
costruzione   di   unita'   da  diporto  caratterizzate  da  elementi
innovativi;
    b) riduzione   dei  fattori  di  rischio  di  sinistri  marittimi
connessi  ad  aspetti tecnico-impiantistici delle navi e imbarcazioni
da diporto;
    c) riduzione  dei  fattori  di  rischio  per  la  sicurezza della
navigazione  connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di
salvataggio  e delle tecniche di evacuazione utilizzate a bordo delle
unita' da diporto;
    d) riduzione  dei  rischi  per la nave e per le persone derivanti
dalla  gestione  della sicurezza della navigazione e della security a
bordo delle unita' da diporto,
    e) riduzione  dei  rischi  per  la nave ed il personale navigante
imbarcato   sulle   navi   e   imbarcazioni   da  diporto,  correlati
all'organizzazione ed alle modalita' delle prestazioni lavorative.
  4.  Il  finanziamento  e'  accordato ai programmi di cui al comma 3
nella  misura  del  90  per  cento dei costi per attivita' di ricerca
fondamentale,  del  50  per  cento dei costi per attivita' di ricerca
industriale  e  del  25  per cento dei costi per attivita' di ricerca
precompetitiva,  nel  rispetto  della  disciplina comunitaria per gli
aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e sviluppo di cui alla comunicazione
della  Commissione  delle Comunita' europee n. 96/C45/ 06, pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  C45  del
17 febbraio 1996.
  5.  Le  istanze  di  finanziamento,  devono essere presentate entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso
di  presentazione  di  piu'  programmi  aventi i requisiti per essere
ammessi  al finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle
risorse  disponibili  a  tale titolo e nel rispetto delle aliquote di
cui   al   comma 4   sara'   ripartito   pro-quota  proporzionalmente
all'ammontare dei costi complessivi di ciascun programma.
  6. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento, sulla
base delle specifiche finalita' indicate al comma 3, e' effettuata da
una commissione composta da due dirigenti del Ministero dei trasporti
e  da  un  dirigente  del Ministero dell'economia e delle finanze, da
nominarsi,  rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento per la
navigazione e il trasporto marittimo ed aereo e del Capo Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2007

                                          Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
  Economia e finanze, foglio n. 112