N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2006
Ordinanza emessa il 28 giugno 2006 dal giudice di pace di Chiavenna nel procedimento civile promosso da Tecno Alarm S.r.l. contro Comune di Chiavenna Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione Civile - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3003 - Arbitraria quintuplicazione dell'originario importo da parte della legge n. 449/1997 - Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzione della norma allo scopo - Rispondenza della sanzione alle emergenze finanziarie dello Stato, anziche' alle finalita' della disciplina stradale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 94, comma 3, come sostituito dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001. - Costituzione, art. 3.(GU n.6 del 7-2-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 54/C/2006 r.g. promossa da Tecno Alarm S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Del Curto, ricorrente, contro Comune di Chiavenna in persona del sindaco pro tempore, resistente. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981. 1. - Con ricorso depositato il 10 marzo 2006 la Tecon Alarm S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, ha proposto opposizione contro il verbale di accertamento n. 7984/2005 elevato a suo carico il 30 dicembre 2005 dal Servizio associato di Polizia municipale dei Comuni di Chiavenna, Gordona, Prata Camportaccio, San Giacomo Filippo e Villa di Chiavenna per violazione dell'art. 94, commi 2 e 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), per avere omesso di richiedere alla MCTC entro il prescritto termine di 60 giorni l'aggiornamento della carta di circolazione in conseguenza dell'avvenuta variazione di domicilio fiscale della societa'. 2. - Eccepisce la societa' ricorrente l'inesistenza dell'atto opposto per ragioni inerenti la sua notifica, l'errato calcolo della sanzione pecuniaria e l'eccessivo lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento e l'applicazione della sanzione. 3. - Il Comune di Chiavenna si e' costituito in giudizio insistendo per la fondatezza del verbale opposto e chiedendo che il giudice ne dichiarasse la legittimita'. 4. - Sussistono giustificati motivi per ritenere che l'art. 94, terzo comma del codice della strada, cosi' come sostituito dall'art. 17, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio 2001, sia viziato da illegittimita' costituzionale, sotto il profilo che verra' appresso specificato, nella parte in cui prevede che chi viola le disposizioni del medesimo articolo sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003,00. 5. - Ai sensi dell'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata anche d'ufficio dall'organo giurisdizionale avanti a cui pende il giudizio. 6. - La rilevanza della questione di legittimita' nel presente giudizio emerge da quanto esposto nel precedente punto 2 in quanto, ove venissero ritenuti infondati i motivi di fatto e diritto avanzati dall'opponente, quest'ultimo si troverebbe assoggettato quantomeno al pagamento della sanzione minima prevista dalla norma citata senza che al giudice sia consentita una interpretazione equitativa che consenta una determinazione della sanzione al di sotto del minimo edittale. 7. - Ritiene questo giudice che l'art. 94, terzo comma del codice della strada, cosi' come sostituito dall'art. 17, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio 2001, sia in contrasto con l'art. 93 della Costituzione per violazione del principio della ragionevolezza. La convinzione del rimettente discende dalla ricostruzione storica dei successivi passaggi legislativi che hanno condotto alla formulazione attuale della norma violata e dal suo raffronto con altre disposizioni codicistiche. Il testo originario prevedeva, per la violazione oggetto del presente giudizio, una sanzione pecuniaria pari nel minimo a lire duecentomila; per una grave violazione alle norme di comportamento come quella di cui all'art. 148, comma 10 (sorpasso in curva) la sanzione ammontava, nel minimo, a lire centomila ed analoga era la proporzione con gli importi stabiliti per violazioni di portata similare quali l'eccesso di velocita' e l'omessa precedenza. Sin qui, nulla quaestio, non potendosi sostenere che tale contenuta disparita' di trattamento esulasse dall'ambito di discrezionalita' del legislatore. L'art. 17, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, elevava la sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 94 del codice della strada a lire un milione, e cioe' ad una misura pari a cinque volte quella originaria, cifra portata poi ad euro 600 dal d.m. 22 febbraio 2001; nulla veniva innovato per quanto concerneva le gravi violazioni alle norme comportamentali sopra indicate. In ordine alle stesse venivano apportati successivamente diversi ritocchi ed arrotondamenti che portavano le relative sanzioni all'odierno livello in forza del quale, ad esempio, il sorpasso in curva viene colpito con una sanzione pecuniaria pari ad euro 138,00. La violazione per la quale e' processo ha un carattere meramente formale, e non e' suscettibile di impedire l'attivita' di accertamento della pubblica amministrazione; puo' semmai renderla piu' difficoltosa ed onerosa, il che giustifica la sua sanzionabilita'. Mentre essa era originariamente punita con una sanzione pecuniaria obiettivamente modesta e comunque proporzionata a quella stabilita per altre violazioni, oggi viene colpita con un onere pecuniario che equivale a quella che per numerose categorie di lavoratori equivale alla retribuzione di un mese, mentre gravi violazioni alle norme di comportamento, tali da mettere in pericolo il bene primario dell'integrita' fisica o addirittura della vita, comportano un onere che, pur dopo i modesti incrementi successivamente disposti, rientra in un ordine di grandezza nettamente inferiore. Questo giudice non intende mettere in discussione il principio fondamentale secondo cui spetta al legislatore, nell'ambito della sua insindacabile discrezionalita', stabilire discipline differenziate per fattispecie diverse. Intende pero' richiamare la validita' del principio di ragionevolezza quale canone ispiratore del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della legge fondamentale dello Stato; ritiene pertanto di poter legittimamente invocare il controllo della Corte costituzionale chiamandola a verificare se la scelta del legislatore abbia una ragione giustificatrice coerente con l'intrinseca ratio legis o non sia, piuttosto, l'espressione di un mero arbitrio. L'esigenza che una norma sia ragionevole e proporzionata agli scopi che essa persegue e' avvertita come fondamentale dalla coscienza giuridica che ispira esperienze costituzionali anche di segno profondamente diverso, sia di quelle informate ai principi di origine europea continentale che di quelle che si rifanno ai canoni della common law di matrice anglosassone. La stessa esigenza di dover disciplinare fattispecie diverse comporta necessariamente il ricorso al criterio di ragionevolezza quale chiave per la risoluzione dei conflitti tra i diversi interessi in gioco e per una graduazione delle sanzioni che rispecchi la gravita' dei comportamenti ritenuti illeciti. In quest'ottica la ragionevolezza non puo' essere altro che l'accettabilita' sociale e culturale delle possibili e spesso ineludibili diversita' di scelte che il legislatore puo' e deve operare. Nel caso di specie sembra che tali esigenze, tenute ben presenti dal legislatore del 1992, abbiano ceduto il passo, nella parziale e sbilanciata revisione dei canoni sanzionatori successivamente operata, alla necessita' di fronteggiare le emergenze finanziarie dello Stato e che il tessuto normativo attualmente in vigore sia uscito da quelle che sono le finalita' complessive del codice della strada, concepito e nato per tutelare, nella sua organicita', la' sicurezza della circolazione e l'efficace controllo amministrativo sui soggetti della circolazione stessa.
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 94, terzo comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), cosi' come modificato dall'art. 17, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio 2001, per violazione dell'art. 3 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Chiavenna, addi' 27 giugno 2006 Il giudice di pace: Poletti 07C01000