MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 marzo 1985, n. 26 

Decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,   nella   legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  recante
disposizioni  in  materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria.
(GU n.69 del 21-3-1985 - Suppl. Ordinario n. 22)
 
 Vigente al: 21-3-1985  
 

                                  Alle Intendenze di Finanza

                                  Agli   Ispettorati  Compartimentali
                                  delle tasse ed II.II. sugli affari

                                  Agli   Ispettorati  Compartimentali
                                  delle imposte dirette

                                  Agli Uffici IVA

                                  Agli   Uffici   Distrettuali  delle
                                  imposte dirette

                                  Agli Uffici del registro

                                     e, per conoscenza:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  A tutti i Ministeri

                                  A  tutte  le Direzioni Generali del
                                  Ministero delle Finanze

                                  Al   Servizio   Centrale  Ispettori
                                  Tributari

                                  Al  Comando  Generale della Guardia
                                  di Finanza

                                  Alla     Confederazione    Generale
                                  dell'Industria Italiana

                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane per azioni

                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  piccola e media industria

                                  Alla  Confederazione generale della
                                  agricoltura italiana

                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane

                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti

                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio - Confcommercio

                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana     dell'artigianato     -
                                  Confartigianato

                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  dell'artigianato

                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  esercenti  attivita'  commerciali -
                                  Confesercenti

                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  armatori liberi

                                  Alla  Confederazione  italiana  dei
                                  servizi  pubblici degli enti locali
                                  - C.I.S.P.E.L.

                                  Alla  federazione italiana pubblici
                                  esercizi (F.I.P.E.)

                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  commercio petroli - Assopetroli

                                  All'Associazione  nazionale aziende
                                  gas   e   petroli  liquefatti,  via
                                  Larga, 8, Milano

                                  All'Associazione          nazionale
                                  commercianti  in  ferro  e  acciai,
                                  metalli    non   ferrosi,   rottami
                                  ferrosi, ferramenta e affini, corso
                                  Venezia, 47-49, Milano

                                  All'Associazione  nazionale  tra  i
                                  produttori di alimenti zootecnici

                                  All'Associazione nazionale mugnai e
                                  pastai d'Italia

La Gazzetta Ufficiale n. 41-bis del 17 febbraio 1985 ha pubblicato la
legge  17  febbraio  1985, n. 17, di conversione del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul
valore  aggiunto  e  di  imposte  sul reddito e disposizioni relative
all'amministrazione finanziaria. Il testo del citato decreto-legge n.
853,  coordinato  con  la  relativa  legge  di  conversione, e' stato
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48
del 25 febbraio 1985.
Il   provvedimento,   che   da'   attuazione   a   precisi  indirizzi
parlamentari,   comprende   misure   che  costituiscono  in  parte  i
presupposti,  in  parte  gli  strumenti  ed  in  parte le premesse di
un'azione intesa a contenere il fenomeno dell'evasione e quello della
erosione  degli  imponibili. In particolare, il provvedimento tende a
soddisfare  quella  esigenza  da tutti avvertita di una riduzione del
ventaglio   delle   aliquote   IVA  -  senza  scopi  di  inasprimento
dell'imposizione  -  mediante  l'accorpamento  delle  stesse  in  tre
aliquote (2, 9 e 18 per cento), con il mantenimento di una quarta (38
per  cento)  di  interesse  marginale per la esiguita' del numero dei
beni   ad   essa  soggetti.  Contemporaneamente  esso  provvede  alla
riduzione  di  talune  aliquote nei confronti di beni non destinati a
consumatori  finali ma impiegati per la produzione di beni e servizi,
attenuando in tal modo il fenomeno dei crediti d'imposta.
Altro  elemento caratterizzante del provvedimento e' costituito dalla
introduzione,  sia  pure  con  carattere  di  temporaneita', di nuovi
regimi di imposta, imperniati sulla forfetizzazione dell'IVA dovuta e
del  reddito  imponibile, applicabili da parte di tutti gli esercenti
arti  e professioni e dalle imprese commerciali - comprese ovviamente
quelle  artigianali - in relazione a determinati presupposti relativi
alle risultanze contabili riferite all'anno 1984.
Tanto  premesso,  ai  fini  di  una corretta ed uniforme applicazione
delle  nuove  disposizioni, si forniscono qui di seguito taluni primi
chiarimenti   che  rispondono  alle  piu'  immediate  esigenze  degli
operatori   economici   interessati  e  degli  uffici  chiamati  alla
applicazione delle disposizioni stesse.
1 - Aliquote.
L'art.  1,  primo comma, del decreto n. 853 attua, con effetto dal 1°
gennaio  1985, la manovra di accorpamento delle aliquote dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  consistente nella unificazione al 9 per cento
delle  previgenti  aliquote  dell'8  e  del  10  per  cento  e  nella
unificazione  al  18 per cento delle previgenti aliquote del 15, 20 e
30 per cento.
La  disposizione  stabilisce  conseguentemente  per i commercianti al
minuto  e  gli  altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  le nuove
percentuali  di  scorporo  dell'imposta  conglobata nei corrispettivi
annotati  a  norma  dell'art. 24 del decreto medesimo, riconfermando,
nel  contempo, il criterio matematico alternativo previsto dal quarto
comma dell'art. 27.
Con  i  successivi  commi  2,  3,  4, 5 e 6 vengono determinati nuovi
trattamenti di aliquota per talune operazioni.
In  particolare  sono state assoggettate all'aliquota del 2 per cento
le operazioni di seguito elencate:
1)  Le  cessioni  e  le  importazioni  di  pane,  altri  prodotti  di
panetteria,  paste  alimentari  e  latte  fresco  di  cui all'art. 2,
lettera 1), del decreto n. 633.
Pertanto,    in    un   coordinamento   formale,   devono   ritenersi
implicitamente  abrogati: la lettera l) del citato art. 2; la lettera
g)  del  successivo  art.  68; l'inciso "per le cessioni non soggette
all'imposta  a  norma  dell'art.  2,  lettera l)" contenuto nel sesto
comma  dell'art. 21, nonche' il riferimento alla lettera l) dell'art.
2 contenuto nell'ultimo comma dell'art. 30.
2) Le cessioni e le importazioni di crusche.
In   proposito  va  precisato  che  con  l'espressione  "crusche"  il
legislatore  ha  inteso fare riferimento ai prodotti gia' indicati al
numero  67)  della  tabella  A, parte seconda, allegata al decreto n.
633,  per  cui  l'aliquota  agevolata  torna  applicabile  anche alle
stacciature  ed agli altri residui della vagliatura, della molitura o
di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
3) Le cessioni e le importazioni di aragoste, astici (homarus sp.p.),
ostriche,  freschi  (vivi  o  morti), refrigerati, congelati, secchi,
salati  o  in  salamoia; non sgusciati, semplicemente cotti in acqua;
preparati  o  conservati (v.d. 03.03 - AI; AII; BI; ex 16.05 - B); di
storione e salmone affumicati.
Cio'  per effetto della abrogazione, disposta dalla seconda parte del
sesto  comma  dello stesso art. 1, della disposizione di cui all'art.
3,  secondo  comma,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1982,  n.  697,
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887,
e  del  combinato  disposto  delle  norme di cui all'art. 78, secondo
comma,  del  decreto  n.  633  e dell'art. 13 della legge 22 dicembre
1980, n. 889.
4)  Le  cessioni  e  le  importazioni  di  periodici, libri, edizioni
musicali  a  stampa  e  carte  geografiche, nonche' le prestazioni di
composizione  e  stampa  degli stessi e le cessioni e le importazioni
della carta occorrente.
Va  sottolineato  che,  dalla  data di operativita' (1° gennaio 1985)
delle  disposizioni  contenute  nel piu' volte citato decreto n. 853,
per  i  periodici  il  beneficio  della  aliquota  agevolata si rende
applicabile  indipendentemente dalla loro natura, nel senso cioe' che
il  riconoscimento  del  detto beneficio non e' piu' subordinato alla
sussistenza del carattere politico, sindacale, culturale, religioso o
sportivo.
Per  periodico  o pubblicazione periodica, al fine che qui interessa,
deve  intendersi  ogni  pubblicazione  registrata come tale presso la
cancelleria  del  Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione
stessa  deve  effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 3 febbraio
1948, n. 47.
Si  rammenta  che le cessioni di giornali quotidiani sono escluse dal
campo  di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, lettera i), del
decreto n. 633.
Si  fa  presente  altresi'  che,  in  virtu'  di  quanto disposto dal
successivo art. 2, ottavo comma, del decreto n. 853, gli editori, per
il   commercio   dei   giornali   periodici,   nonche'   delle  altre
pubblicazioni   periodiche  di  prezzo  non  superiore  a  L.  8.000,
registrati  come  tali,  continueranno  ad  applicare  la particolare
modalita'  di determinazione dell'imposta di cui all'art. 74, lettera
c),  del  decreto  n. 633 e del decreto ministeriale di attuazione 28
dicembre 1972.
Per  completezza  di  trattazione si fa infine presente che, ai sensi
dell'art. 4, ultimo comma, del decreto n. 633, sono escluse dal campo
di  applicazione  dell'IVA le cessioni di pubblicazioni effettuate da
associazioni   politiche,   sindacali   e  di  categoria,  religiose,
assistenziali,  culturali  e  sportive, prevalentemente nei confronti
dei propri associati.
Per quanto concerne i libri, attesa la generica espressione usata dal
legislatore, senza alcuna specifica preclusione, come e' stata invece
operata nel passato, l'aliquota agevolata torna applicabile a tutti i
libri,   ivi   compresi   quindi   anche   quelli   di  antiquariato,
indipendentemente dal loro contenuto.
Ai fini poi dell'applicazione dell'aliquota agevolata alle cessioni e
alle  importazioni  della  carta occorrente per i periodici, i libri,
compresa  quella  occorrente per la copertina, le edizioni musicali a
stampa  e  le  carte  geografiche, si precisa che deve sussistere una
correlazione  con  la  sua  destinazione  agevolata,  la  quale  deve
risultare  da  apposita  dichiarazione  rilasciata  dall'acquirente o
importatore, sotto la sua responsabilita'.
Nell'ipotesi  di  variazione  di  impiego  della  carta rispetto alla
originaria   destinazione   che   ha   dato   luogo  all'applicazione
dell'aliquota  agevolata,  dovra'  procedersi  alla  regolarizzazione
della  relativa  operazione  a  norma  dell'art. 26, primo comma, del
decreto  n.  633.  Nell'ipotesi  di  acquisto  di  carta in parte con
aliquota  ridotta  e in parte con aliquota normale, la corrispondente
destinazione puo' risultare dalle risultanze contabili.
Si  rammenta  che le cessioni agli editori della carta destinata alla
stampa  di  giornali quotidiani, nonche' le prestazioni relative alla
composizione e stampa dei giornali medesimi sono esenti da tributo ai
sensi  dell'art.  10, n. 10, del decreto n. 633 e che le importazioni
fatte  dagli  editori  medesimi della carta destinata alla stampa dei
predetti  giornali  quotidiani  non  sono soggette a tributo ai sensi
dell'art. 68, lettera c), del decreto medesimo.
5) Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari.
L'imposta  con  aliquota  agevolata  si  applica esclusivamente per i
canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e non anche alle
prestazioni  di  servizi  delle  radiodiffusioni, salvo quelle aventi
carattere  prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso,
sportivo,  didattico  o ricreativo, effettuate ai sensi dell'art. 19,
lettere  b)  e  c),  della legge 14 aprile 1975, n. 103, per le quali
l'aliquota  e' stata stabilita nella misura del 2 per cento dall'art.
3 del decreto-legge n. 697 del 1982.
Sono state assoggettate all'aliquota del 9 per cento le operazioni di
seguito elencate:
1)  Le  cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso
domestico  e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, comprese
le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
Nel  richiamare  i criteri di massima enunciati nella declaratoria n.
331293 del 9 luglio 1981 in ordine al concetto di "uso domestico", si
precisa  che per la individuazione delle imprese beneficiarie occorre
fare  riferimento al decreto ministeriale 29 ottobre 1974, recante la
tabella  dei  coefficienti  di  ammortamento,  nel  quale  le imprese
estrattive  e  manufatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a
XV.   Si   precisa,   altresi',   che,   ai   fini  dell'applicazione
dell'aliquota  ridotta,  le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo
debbono  inviare  alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta,
valida  fino  a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria
responsabilita',  di  trovarsi  nelle  condizioni soggettive previste
dalla  legge  e  che  l'energia elettrica o al gas saranno utilizzati
nell'esercizio dell'impresa estrattiva o manufatturiera.
2)  Le  cessioni  e  le  importazioni di gas metano e gas petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nella tubazione
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati.
Per  quanto  concerne  le  importazioni  di gas metano non sussistono
problemi    circa    l'applicazione   dell'aliquota   ridotta   sulle
importazioni dello stesso, in quanto, come e' noto, il prodotto viene
immesso  direttamente  nelle tubazioni delle reti di distribuzione. E
tale  aliquota ridotta torna applicabile anche nel caso in cui il gas
metano  debba sostare, a fini tecnici (passaggio dalla fase liquida a
quella  gassosa),  in impianti collegati in modo diretto ed esclusivo
con la rete di distribuzione.
Per quanto riguarda poi le cessioni di gas petroliferi liquefatti, si
fa  presente  che  assumono  rilevanza  esclusivamente le transazioni
effettuate   successivamente  alla  nazionalizzazione  dei  prodotti,
atteso  che  le  eventuali  cessioni  poste  in  essere anteriormente
esulano dalla sfera di applicazione dell'IVA trattandosi di beni allo
"stato estero".
3)  Le  cessioni e le importazioni dei prodotti petroliferi di cui ai
punti  F/4,  I/2,  I/3  della  tabella A allegata al decreto-legge 23
ottobre  1964,  n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18
dicembre  1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti A/1,
A/3,  G/4,  H/1,  H/4,  H/5,  H/9 e L/1 della tabella B allegata allo
stesso  decreto  come  sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive modificazioni.
4)  Le  cessioni  e  le  importazioni di carboni fossili, comprese le
mattonelle,  gli  ovoidi e simili (v.d. 27.01); di ligniti e relativi
agglomerati  (v.d. 27.02); di coke e semi-coke di carbon fossile e di
lignite,  agglomerati  o  non (v.d. 27.04-A e B); di coke di petrolio
(v.d. 27.14-B).
5)  Le  cessioni  e  le  importazioni  delle  materie  tessili e loro
manufatti  indicati  nella  sezione  XI della tariffa doganale comune
vigente  alla  data  del  20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02,
65.03,  65.04,  65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa,
nonche'  degli  altri  prodotti  di cui alla legge 12 agosto 1957, n.
757, e successive modificazioni.
In  particolare,  sono  soggetti  all'aliquota ridotta, in quanto non
piu'  compresi  nella  tabella  B  allegata  al decreto n. 633, quale
sostituita dall'art. 1, comma 8, del decreto n. 853, anche i filati e
tessuti di vicuna, cammello e cachemir.
Sono  state  portate  all'aliquota  ordinaria  del  18  per  cento le
somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  in  pubblici  esercizi di
categoria lusso, compresi quelli alberghieri.
Con  l'occasione,  si  ritiene  opportuno  precisare  che  l'aliquota
normale  del  18  per  cento  torna applicabile anche alle cessioni e
importazioni   di   caviale   (uova   di  storione).  Infatti,  nella
fattispecie,  non  si  rende  applicabile  la  disposizione contenuta
nell'art.  78  del  decreto  n.  633,  posto  che  per il commercio e
l'importazione  del  prodotto  medesimo l'I.G.E. era dovuta nei modi,
termini e misura normali.
Sempre  in  materia  di  aliquota,  l'art.  1 del decreto in rassegna
provvede    ad    un    ridimensionamento   dell'ambito   applicativo
dell'aliquota  del  38  per  cento,  riformulando all'ottavo comma la
tabella B allegata al decreto n. 633.
Una  nota  particolare  merita  la  disposizione  di  cui  al comma 7
dell'art.  1,  la  quale dispone, al fine di rendere attuale anche la
tabella A, allegata al decreto n. 633, concernente tra l'altro i beni
e   servizi   soggetti   ad   aliquota  diversa  da  quella  normale,
naturalmente coordinata con le nuove disposizioni recate dallo stesso
articolo,  un  riordino  legislativo  nella  delicata  materia  delle
aliquote d'imposta che aveva subito nel tempo numerose modifiche.
In  adempimento  della  cennata  disposizione,  e'  stato  emanato il
decreto  ministeriale  di contenuto ricognitivo e dichiarativo del 28
febbraio  1985,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  55  del  5  marzo  successivo,  contenente nelle parti
seconda  e  terza, rispettivamente, i beni ed i servizi soggetti alle
aliquote  del 2 e del 9 per cento. La parte prima riguarda i prodotti
agricoli  e  ittici rientranti nel regime speciale di cui all'art. 34
del   decreto   n.  633  alle  cui  cessioni,  com'e'  noto,  tornano
applicabili  le  aliquote  corrispondenti  a  quelle di compensazione
forfetaria stabilite dal decreto ministeriale 5 gennaio 1985.
E'  appena  il  caso  di ricordare che per tutti i beni e servizi non
compresi  nella  tabella A (aliquote del 2 e del 9 per cento) e nella
tabella  B  (aliquota  del  38  per  cento) e' applicabile l'aliquota
normale del 18 per cento.
Le  nuove aliquote si applicano anche per le operazioni effettuate, a
decorrere dal 1° gennaio 1985, nei confronti dello Stato e degli enti
ed  istituti  indicati  nell'ultimo  comma dell'art. 6 del decreto n.
633, ancorche' le stesse derivino da contratti conclusi anteriormente
a  tale  data.  E  tale  disposizione  non  subisce,  per  evitare le
complicazioni  derivanti  dal  permanere delle vecchie aliquote anche
successivamente alla suddetta data, alcuna eccezione.
Essa  vale  quindi  anche  per  le operazioni per le quali le fatture
emesse  sono  state  annotate  sul  registro "in sospeso" di cui alla
circolare  n.  32 del 27 aprile 1973, ogni qualvolta il pagamento dei
corrispettivi viene eseguito successivamente al 31 dicembre 1984.
Tuttavia,  l'art. 1, comma 11, prevede l'inapplicabilita' delle nuove
aliquote  alle operazioni in questione a condizione che alla data del
31  dicembre 1984, anche nel caso in cui alla predetta data non siano
stati  ancora  pagati  i relativi corrispettivi, siano state emesse e
registrate le fatture ai sensi degli articoli 21, 23 o 24 del decreto
n.  633  ai  fini  della  conseguenziale  liquidazione e del relativo
versamento del tributo.
Con  il successivo comma 12 e' stata disposta, inoltre, l'abrogazione
dell'art.  4  del  decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  29 novembre 1982, n. 887, il quale
dichiarava  non  applicabili  le  variazioni  delle aliquote previste
dallo  stesso  decreto alle operazioni effettuate nei confronti dello
Stato  e  degli enti sopra richiamati derivanti da contratti conclusi
anteriormente  al  4  ottobre  1982.  La disposizione stabilisce, nel
contempo,  che  le  operazioni  in  parola  aventi  per  oggetto beni
indicati  nella  riformulata tabella B sono soggette all'aliquota del
38  per  cento,  anche  se  i relativi contratti siano stati conclusi
pinna  dell'entrata  in vigore (4 ottobre 1982) del citato decreto n.
697,  sempreche',  beninteso,  le  relative  fatture  non siano state
emesse e registrate entro il 31 dicembre 1984, nel qual caso si rende
applicabile la disciplina prevista dal precedente comma 11.
Ai  fini  della determinazione delle diverse aliquote nell'ipotesi di
cui  al terzo comma dell'art. 24 del decreto n. 633 (ventilazione dei
corrispettivi),   l'ultimo  comma  dell'art.  1  stabilisce  che  gli
acquisti  e  le importazioni effettuati entro il 31 dicembre 1984 con
le aliquote allora vigenti e registrati dopo tale data si considerano
effettuati con le corrispondenti nuove aliquote.
Per  quanto  concerne,  infine,  le cessioni di beni effettuate - nel
significato che l'espressione "effettuazione delle operazioni" assume
nell'art.  6  del  decreto  n.  633  - nel mese di dicembre 1984, con
fatturazione  differita  ai  sensi  dell'art. 21, quarto comma, dello
stesso decreto, si precisa che in ordine alle medesime non operano le
variazioni di aliquota disposte dal decreto n. 853.

2 - Rottami ed altri materiali di recupero.
Con il decimo comma dell'art. 1 del decreto n. 853 e' stato integrato
l'art.  74  del decreto n. 633, con. cernente disposizioni relative a
particolari  settori,  con  l'aggiunta  di due commi contenenti nuove
modalita'  di  applicazione  del  tributo  in materia di commercio di
rottami  ed  altri  materiali di recupero, ritenute utili per evitare
particolari abusi che si verificavano nel settore.
Stabilisce  il  primo  dei suddetti commi aggiunti che le cessioni di
rottami,  cascami  ed avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei
relativi  lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,
pelli,  vetri,  gomma  e  plastica,  sono  effettuate senza pagamento
dell'imposta,  fermi  restando  gli obblighi di cui al titolo secondo
del decreto n. 633.
Va  sottolineato,  innanzitutto, che la norma riguarda esclusivamente
le  cessioni dei beni in questione, per cui sono rimaste assoggettate
al  tributo,  con  le  aliquote  proprie dei beni stessi, le relative
importazioni nonche' le prestazioni di servizi.
Circa il contenuto, la norma comprende una gamma di rottami e scarti,
cioe' di beni atti, in via di principio, al recupero del metallo o di
componenti  di  altra  natura  non  utilizzabili di per se', bensi' a
seguito di lavorazione e trasformazione.
Cio'  spiega  la  non  assoggettabilita'  a tributo delle cessioni in
parola,   costituenti   passaggi   intermedi,   tributo   che  verra'
corrisposto  successivamente  al  momento della cessione del prodotto
finito.
Irrilevante  si  presenta  la  natura  dei  materiali di recupero che
possono  essere  ferrosi  o  non ferrosi, cartacei, di stoffa, ovvero
ossa,  scarti  di  pelli, di vetro, di gomma, di plastica, nonche' il
metodo  di  realizzazione  degli  stessi, per cui rientrano anche gli
avanzi  di  metalli,  cioe'  quelli  che si producono nel corso della
lavorazione  o  fabbricazione  della  ghisa, del ferro o dell'acciaio
(quali  le  torniture,  limature,  rottami di lingotti, di' barre, di
profilati, ecc.), nonche' scorie, matte, scaglie ed altri avanzi.
Nel  particolare  regime,  inoltre,  rientrano  anche le cessioni dei
"relativi  lavori",  ossia dei manufatti - rottami - intendendosi per
tali quei manufatti divenuti inutilizzabili in assoluto rispetto alla
loro primitiva destinazione.
Cosi'  non  puo'  considerarsi  rottame  al  fine  che  interessa una
apparecchiatura   obsoleta,   una   vecchia  autovettura,  un  vagone
ferroviario  dismesso  e  quindi  ceduto,  posto  che gli stessi sono
ancora  idonei  in astratto ad assolvere la loro funzione; e' rottame
invece  una  autovettura  che, a seguito di sinistro, non si presenti
piu' nelle condizioni di essere comunque ripristinata all'uso.
Il  beneficio  della  non  assoggettabilita'  a  tributo ha carattere
oggettivo, per cui riguarda tutte le cessioni dei beni in parola, dal
raccoglitore   fino  alle  imprese  manufatturiere,  comprese  quelle
effettuate  da queste ultime di scarti della lavorazione, con obbligo
tuttavia  della  emissione  della  relativa  fattura  la quale dovra'
contenere,  in  luogo dell'ammontare dell'imposta, la annotazione che
si  tratta  di operazione effettuata senza pagamento dell'imposta con
l'indicazione della relativa norma (art. 74, sesto comma, del decreto
n. 633).
Particolari  disposizioni  sono dettate con il secondo comma aggiunto
per  i  raccoglitori  non  dotati  di  sede  fissa  per la successiva
rivendita,  i quali, per le cessioni effettuate, non hanno obbligo di
emissione  delle fatture al cui adempimento deve invece provvedere il
cessionario,   ma  sono  soltanto  tenuti  alla  loro  numerazione  e
conservazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto n. 633.
Ogni  cessione, quindi, deve essere coperta da fattura o autofattura,
e,  conseguentemente,  deve  ritenersi  caducata  la  circolare n. 70
dell'8  novembre  1973,  per  la  parte  relativa agli adempimenti da
osservare  in  ordine  agli  acquisti  di  rottami  e di materiale di
recupero.
Va  precisato  infine  che  le  cessioni  effettuate  senza pagamento
dell'imposta sono considerate operazioni imponibili ai fini del terzo
comma  dell'art.  30  del  decreto  n.  633,  per  cui  non  opera la
limitazione  ivi prevista per la richiesta a rimborso della eventuale
eccedenza d'imposta.
L'introduzione  del  commercio dei rottami e degli altri materiali di
recupero  tra i particolari settori di cui all'art. 74 del decreto n.
633  comporta,  nei riflessi della nuova disciplina forfetaria di cui
all'art.  2  e  di  cui sara' detto in prosieguo, la inapplicabilita'
della  disciplina  stessa  per  effetto della norma di cui al comma 8
dello  stesso  art.  2, e quindi l'applicazione dell'imposta nel modo
normale,  per  le  cessioni sia di rottami che di parti o pezzi degli
stessi  recuperati, ferma restando la non assoggettabilita' a tributo
dei   rottami.  La  preclusione  dell'applicazione  della  disciplina
forfetaria opera evidentemente per i soggetti che effettuano cessioni
di  rottami nell'ambito di un'attivita' di impresa avente per oggetto
operazioni  di tale tipo, preclusione che deve ritenersi estesa anche
alle  operazioni  derivate  dalla stessa attivita', ancorche' abbiano
per oggetto beni recuperati o servizi connessi.

3 - Regime forfetario - Premessa.

L'accorpamento delle aliquote, operato con l'art. 1 del provvedimento
in  esame,  oltre  a  realizzare gli obiettivi specifici di cui si e'
detto,  e  cioe' semplificazione, migliore trasparenza del tributo ed
omogeneita'  delle  stesse  in  modo  da  incidere  sul  problema dei
rimborsi,    costituisce    il    presupposto    indispensabile   per
l'introduzione  del particolare regime di determinazione dell'imposta
sul  valore aggiunto previsto dall'art. 2 del provvedimento medesimo.
Peraltro,  il raggiungimento delle finalita' che con il provvedimento
si  intendono  perseguire  ha  reso necessario che la nuova normativa
operasse,  con analoghi principi ispirati a parziale forfetizzazione,
non  solo  ai  fini  della determinazione dell'IVA dovuta ma anche ai
fini  della  determinazione  del  reddito imponibile. In presenza dei
necessari  presupposti  e  fatte  salve  le  eccezioni previste dalla
legge,  il  contribuente e' quindi vincolato a uniformi comportamenti
sia ai fini IVA sia ai fini dell'imposizione diretta.
Stabilisce  in  particolare  il primo comma del citato art. 2 che per
ciascuno  degli  anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto
dovuta  dagli  esercenti  imprese  commerciali - esclusi gli enti non
commerciali di cui all'art. 2, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 - che nell'anno 1984 hanno
tenuto  la  contabilita'  semplificata di cui all'art. 18 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella
dovuta  dagli esercenti arti e professioni sono determinate riducendo
l'imposta  relativa  alle  operazioni  imponibili  delle  percentuali
stabilite  nella tabella A allegata al decreto-legge n. 853, a titolo
di  detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti di beni
e servizi e le importazioni.
Trattasi  di un regime temporaneo, limitato cioe' ad un triennio, che
non  concretizza  un  totale  regime  forfetario  ma che determina un
criterio  parzialmente  forfetario  nella  determinazione  dei  dati,
fiscalmente   rilevanti,   relativi   agli   acquisti.   Infatti,  la
forfetizzazione  dell'imposta  detraibile non e' riferita globalmente
ed  indistintamente  a  tutti  gli  acquisti,  ma,  come meglio sara'
illustrato  in  seguito,  viene riconosciuta analitica detrazione per
determinati acquisti.

4   -  Soggetti  ammessi  al  particolare  regime  di  determinazione
dell'imposta.

Dal  punto  di  vista  soggettivo,  sono  innanzitutto tenuti, per il
triennio  1985-87,  al  nuovo  particolare  regime  di determinazione
dell'IVA,  salvo  l'esercizio della facolta' di opzione per il regime
ordinario  di  cui  al  comma  16  dell'art. 2, gli esercenti imprese
commerciali  persone  fisiche e societa' di persone (societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice,  societa'  di  armamento  e
societa'  di  fatto)  che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita'
semplificata  in  conformita'  alle disposizioni relative all'imposta
sul   reddito   delle   persone  fisiche,  sussistendone  i  relativi
presupposti.
Sono  altresi'  tenuti  al  regime  forfetario  i  predetti esercenti
imprese   commerciali   che  pur  avendo  tenuto  nell'anno  1984  la
contabilita'  ordinaria  non  hanno  tuttavia conseguito nel medesimo
anno  ricavi  per un ammontare superiore a 780 milioni di lire, salvo
il disposto del comma 18 dell'art. 2.
Gli  esercenti  imprese  commerciali che hanno intrapreso l'attivita'
nel   corso   del  1984  e  che  nell'anno  stesso  hanno  tenuto  la
contabilita'   ordinaria,   devono  ragguagliare  ad  anno  i  ricavi
conseguiti  nella  frazione  di detto periodo d'imposta. Se l'importo
che  ne risulta non e' superiore a 780 milioni di lire, sono soggetti
al nuovo regime forfetario, salva la facolta' di optare per il regime
ordinario;  in  caso  contrario  sono  obbligati  alla  tenuta  della
contabilita' ordinaria per il triennio 1985-1987.
Sono  inoltre soggetti al particolare regime tutti gli esercenti arti
e  professioni  nonche',  per  l'equiparazione  posta dall'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 633 e dal primo comma
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  597,  le  societa' o associazioni costituite tra artisti o
professionisti  per  l'esercizio in forma associata dell'arte o della
professione.
Le  prestazioni  relative  a  rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa  entrano,  se  soggette  ad  IVA,  nel  relativo  regime
forfetario,  salvo  diversa  opzione; esse invece, come pure le altre
indicate  dal  terzo  comma  dell'art.  49  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 597, rimangono oggettivamente estranee
alla  forfetizzazione ai fini della imposizione sul reddito in quanto
soggette  ad  altre  forme  di forfetizzazione ai sensi del penultimo
comma   dell'art.  50  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, del quale non e' stata sospesa l'applicazione.
Sono  esclusi  dai particolari sistemi di determinazione dell'imposta
recati dal piu' volte citato art. 2:
a)  le  societa' di capitali (societa' per azioni, in accomandita per
azioni  ed  a responsabilita' limitata), le societa' cooperative e le
societa'  di  mutua assicurazione, obbligate in ogni caso alla tenuta
della contabilita' ordinaria;
b) gli enti pubblici o privati, diversi dalle societa', che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c)  gli  enti  non  commerciali  residenti  e  non  residenti, di cui
all'art.  2,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
n.  598,  per esplicita esclusione prevista dal primo comma dell'art.
2;
d)  gli esercenti imprese commerciali che hanno tenuto nell'anno 1984
la  contabilita'  ordinaria in dipendenza della opzione per il regime
ordinario  fatta,  ai  sensi  dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600, nella dichiarazione, presentata nel 1984 con
effetto  per  il triennio 1983-85, atteso che gli effetti della detta
opzione  per  il  regime  ordinario  si  estendono di diritto, giusta
quanto  disposto  dal  comma  18  dell'art.  2,  all'intero  triennio
1985-87.
Sono,  altresi',  escluse,  ma  ai  soli effetti della determinazione
forfetaria dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comcomma 8, del decreto n.
853,  l'attivita'  della pesca marittima, nonche' le attivita' di cui
agli  articoli  del  decreto  n.  633: art. 34 (regime speciale per i
produttori  agricoli)  a  nulla rilevando l'esercitata opzione di cui
all'ultimo   comma  dello  stesso  articolo,  come  chiarito  con  la
circolare  n.  9  del  28  gennaio 1985; art. 74, quale integrato dal
comma  10 dell'art. 1, (concernente particolari settori: commercio di
sali  e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli dello Stato ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopolio;  commercio  dei  fiammiferi,  limitatamente  alle cessioni
successive   alle   consegne   effettuate   al   Consorzio  industrie
fiammiferi; commercio dei giornali periodici e di altre pubblicazioni
periodiche  registrate  come tali di prezzo non superiore a L. 8.000;
prestazioni  dei  gestori  di  posti  telefonici pubblici, telefoni a
disposizione  del  pubblico e cabine telefoniche stradali; vendita al
pubblico  di  documenti  di  viaggio  relativi  ai trasporti pubblici
urbani  di  persone;  attivita'  di spettacolo; commercio di rottami,
cascami  e  avanzi  di metallo, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi
lavori,  di  carta  da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli,
vetri,  gomma  e  plastica)  e  art.  74-ter  (agenzie  di  viaggio e
turismo).   Per   tali   attivita'  nulla  e'  modificato  in  ordine
all'osservanza  delle disposizioni relative alla normale applicazione
dell'I.V.A.  ed  in  particolare delle discipline previste nei citati
articoli  34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633.
Si  richiama  l'attenzione sulla disposizione della seconda parte del
comma  13  dell'art.  2,  ai  sensi  del  quale gli esercenti imprese
commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' ordinaria
ed  hanno  conseguito  ricavi  per ammontare superiore a 780 milioni,
negli  anni  successivi  sono  vincolati  per  l'intero trienmo per i
regimi ordinari ed alla tenuta della relativa contabilita'.
Per i soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali e
di arti o professioni nel triennio 1985-87, in mancanza dell'elemento
di riferimento oggettivo, il provvedimento in rassegna stabilisce, al
comma  19,  l'applicazione del nuovo particolare regime, a meno che i
soggetti  interessati  non  optino  per  il  regime  ordinario, nella
dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  di  cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della, Repubblica n. 633.

5 - Scritture contabili per i soggetti tenuti al nuovo regime.

In  ordine alla tenuta delle scritture contabili ai fini dell'I.V.A.,
per  i  contribuenti soggetti all'applicazione del regime forfetario,
permangono i normali obblighi previsti dal titolo secondo del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 633, riguardanti la tenuta dei
registri  di  cui  agli  articoli 23, 24, 25 o 39, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
Tali   registri   obbligatori,  opportunamente  integrati,  ai  sensi
dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600,
anche  con  le  indicazioni  relative alle rimanenze, valgono pure ai
fini  dell'imposizione  diretta,  in  quanto  per  i  soggetti che si
avvalgono  del  regime  forfetario  resta  fermo  il  beneficio della
contabilita' semplificata.
Inoltre,   la   deduzione   delle  quote  di  ammortamento  dei  beni
ammortizzabili  in  piu'  di  tre anni e' subordinata alla tenuta del
registro dei beni ammortizzabili (art. 2, comma 9).
In  relazione alla nuova tecnica di determinazione dell'I.V.A. dovuta
da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono
state individuate violazioni di particolare pericolosita', penalmente
sanzionate.  Stabilisce,  infatti, l'art. 2; comma 26, del decreto n.
853  che  i detti contribuenti, qualora nell'ipotesi di cui al quarto
comma  dell'art.  41  del  decreto  n. 633, non provvedano nella loro
qualita' di cessionari o committenti alla regolarizzazione nei modi e
nei  termini  ivi  stabiliti,  sono  puniti,  ferma  restando la pena
pecuniaria  di cui allo stesso art. 41, con l'arresto fino a due anni
o  con  l'ammenda  fino  a  4  milioni  di  lire se nell'anno abbiano
effettuato  acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare
di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire, e con l'ammenda fino
a  4  milioni  di lire se nell'anno abbiano effettuato acquisti senza
applicazione  dell'imposta  per  un  ammontare  di  corrispettivi non
superiore a 10 milioni di lire.

6  -  Determinazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  in  regime
forfetario.

I  soggetti  tenuti  all'applicazione del nuovo regime forfetario non
possono,  per  il  triennio  1985-87,  procedere  alla determinazione
dell'I.V.A.   dovuta   secondo  il  principio  fondamentale  previsto
dall'art.  19  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in
base  al  quale,  salvi  i  casi  di  limitazione o di esclusione ivi
previsti,   tutti   i   beni   e   servizi   acquistati  o  importati
nell'esercizio  dell'impresa,  arte o professione, danno diritto alla
detrazione della relativa imposta.
Per  essi,  invece,  l'ammontare  del  tributo  dovuto  e'  calcolato
riducendo  di  determinate  percentuali  (indicate  nella  Tabella  A
allegata al decreto n. 853 e diverse secondo i vari tipi di attivita'
esercitata)   l'ammontare   dell'I.V.A.   relativa   alle  operazioni
imponibili  effettuate, determinato secondo le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
La  diversificazione  delle  percentuali  forfetarie di detrazione in
relazione ai diversi settori di attivita' esercitata, comporta, per i
soggetti  che  esercitano, attivita' aventi differenti percentuali di
detrazione,  il calcolo separato dell'imposta per ciascuna attivita',
sempreche'  le  operazioni  effettuate  nell'esercizio di ciascuna di
esse   siano  annotate  distintamente.  In  mancanza  della  distinta
annotazione  si  applica,  relativamente  a tutte le attivita' per le
quali non e' stata operata la distinta annotazione, la percentuale di
riduzione meno elevata (art. 2, commi 14 e 15, del decreto n. 853).

Valgano in proposito i seguenti esempi:
Esempio n. 1:
Contribuente che svolge un'attivita' la cui percentuale di detrazione
forfetaria sia del 35% (trasporti):


ammontare delle operazioni imponibili effettuate ....  L. 100.000.000
IVA relativa alle operazioni imponibili .............  "   18.000.000
IVA detraibile in via forfetaria ....................  "    6.300.000
IVA dovuta ..........................................  "   11.700.000

Esempio n. 2:
Commerciante  al  minuto  che esercita due settori di attivita' per i
quali sono previste distinte percentuali di detrazione forfetaria:

a)  ipotesi  di  distinta  annotazione dei corrispettivi: cessione di
prodotti alimentari e bevande:



al 9%, su 200.000.000 IVA relativa ................... L.  18.000.000
percentuale di detrazione forfettaria (78%) .......... "   14.040.000
IVA dovuta ........................................... "    3.960.000


cessione di latte e latticini:
al 2%, su 120.000.000 IVA relativa  .................. L.   2.400.000
percentuale di detrazione forfetaria (83%) ........... "    1.992.000
IVA dovuta ........................................... "      408.000
IVA complessiva dovuta ............................... "    4.368.000


b)  ipotesi,  per  lo  stesso soggetto, di indistinta annotazione dei
corrispettivi:  sul  totale  complessivo  dell'I.V.A.  relativa di L.
20.400.000  (18.000.000  +  2.400.000)  si  applica la percentuale di
detrazione meno elevata e cioe' il 78%, pari a L. 15.912.000 e quindi
con  una  imposta dovuta di L. 4.488.000 in luogo di L. 4.368.000, di
cui all'ipotesi sub a).
Ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 2 del decreto n. 853 la detrazione
forfetaria non si applica sull'imposta relativa alla cessione di beni
ammortizzabili  in  piu' di tre anni, indipendentemente dalla data di
acquisto  dei  beni  medesimi  e  indipendentemente  dal fatto che il
contribuente  abbia  o meno detratto l'I.V.A. all'atto dell'acquisto.
Concorre,   invece,   nella   determinazione   dell'ammontare   delle
operazioni  imponibili  l'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni
ammortizzabili In periodo non superiore a tre anni.

Valgano in proposito i seguenti esempi:
a)  cessione  di  bene  ammortizzabile in periodo non superiore a tre
anni da parte di soggetto che fruisce della percentuale di detrazione
del 35%:


IVA relativa alle operazioni imponibili .............. L. 10.000.000+
IVA relativa alla cessione di bene ammortizzabile
in periodo non superiore a tre anni .................. "   1.000.000=
                                                       -------------
                        Totale IVA sulle vendite . . . L. 11.000.000-


IVA detraibile in via fortetaria (35% su 11.000.000) . "   3.850.000=
                                                       -------------
IVA dovuta ........................................... L.  7.150.000

b) cessione di bene ammortizzabile in periodo superiore a tre anni:


IVA relativa alle operazioni imponibili .............. L. 10.000.000+
IVA relativa alla cessione del bene ammortizzabile ... "   1.000.000=
                                                       -------------
Totale IVA sulle vendite ............................. L. 11.000.000-


IVA detraibile in via forfetaria (coeff. 35%
calcolato su L. 10.000.000) . ........................ "   3.500.000=
                                                       -------------
IVA dovuta ........................................... L.  7.500.000

7 - Contribuenti che effettuano operazioni non imponibili.
Il  terzo comma dell'art. 2 reca la disciplina del sistema forfetario
di  detrazione  per  quei  soggetti  che  effettuano  operazioni  non
imponibili,  disponendo che a tali contribuenti compete, con riguardo
alle citate operazioni, una distinta detrazione forfetaria, calcolata
mediante    l'applicazione    delle   stesse   percentuali   indicate
nell'allegata  Tabella  A  sull'imposta  che  sarebbe applicabile per
analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
In  altri termini, ai soli fini della determinazione della base sulla
quale  applicare  i  parametri  fissi  di  detrazione  d'imposta,  le
operazioni  non  imponibili  si  considerano  alla  stessa stregua di
quelle imponibili.
L'introduzione  di  una  disposizione come quella in esame si e' resa
indispensabile - attesa l'inesistenza di una imposta effettiva su cui
commisurare la detrazione - per evitare che ai soggetti che applicano
il  regime  forfetario  fosse negato il recupero dell'imposta a monte
per le operazioni di esportazione e assimilate.
E'  ovvio  che  nei casi in cui il soggetto considerato effettui, nel
medesimo  periodo,  sia  operazioni imponibili che non imponibili, la
detrazione  di cui al terzo comma in discussione viene ad aggiungersi
a quella, afferente le operazioni imponibili, di cui al primo comma.
Allo scopo, peraltro, di consentire il corretto calcolo e il relativo
riscontro, il citato terzo comma subordina il diritto alla detrazione
forfetaria  relativa  alle operazioni non imponibili all'onere che le
stesse siano annotate distintamente, anche per aliquota, sul registro
delle   fatture   attive  o  su  quello  dei  corrispettivi  di  cui,
rispettivamente,  agli  articoli  23  e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Alla  mancata  osservanza  dell'adempimento  in  parola  (annotazione
distinta  per  importo  ed  aliquota) consegue la perdita del diritto
alla detrazione forfetaria predeterminata sulla base teorica relativa
alle  operazioni  non  imponibili.  La distinta annotazione in parola
viene,  quindi,  a  porsi  come  condizione sostanziale ai fini della
detrazione forfetaria di cui trattasi.
Interessati  alla particolare disciplina anzidetta sono, per espressa
previsione normativa, gli operatori che effettuano:
1)  cessioni  di  beni  all'esportazione  ai sensi dell'art. 8, primo
comma,  lettera  a)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
633/1972;
2)  cessioni  di  beni  all'esportazione,  mediante  il  sistema c.d.
"triangolare",  agendo  in  tale  contesto  nella  veste  di  cedenti
nazionali,  cioe'  di  primi  cedenti  (stesso  art.  8, primo comma,
lettera a);
3)  cessioni  di  beni  nello  Stato  a  non  residenti che ne curano
l'esportazione   entro   novanta  giorni  dalla  consegna,  ai  sensi
dell'art. 8, primo comma, lettera b);
4)  operazioni  assimilate  alle  cessioni  all'esportazione  di  cui
all'art. 8-bis, primo comma;
5)  prestazioni  di  servizi  internazionali  o  connessi agli scambi
internazionali di cui al primo comma dell'articolo 9;
6)  cessioni  di  beni  di  cui  all'art.  38-quater nei confronti di
viaggiatori stranieri;
7)  cessioni  di  beni  e  prestazioni di servizi, in applicazione di
trattati  e  accordi internazionali, ai sensi del primo e terzo comma
dell'art. 72.
Sono esclusi dalla succitata detrazione prevista dal terzo comma:
i)  i  soggetti  che,  nelle  c.d. "operazioni triangolari" di cui al
citato  art.  8,  primo comma, lettera a), intervengono nella duplice
veste  di  cessionari nazionali-cedenti all'estero. Il motivo di tale
esclusione appare chiaro, ove si consideri che le cessioni all'estero
da   essi   effettuate   derivano   da  acquisti  oggettivamente  non
imponibili, ai sensi dello stesso art. 8, lettera a);
2)  i  soggetti  che  nelle  cessioni  all'esportazione  (semplici  o
triangolari)  agiscono  nella  veste  di  commissionari. Anche in tal
caso,  l'esclusione  da qualsiasi forma di detrazione e' giustificata
dalla   circostanza   che,  nella  fase  precedente  l'operazione  di
esportazione,  non  viene  applicata  alcuna  imposta  ai  sensi  del
richiamato art. 8, lettera a);
3)  i  soggetti  che  effettuano  cessioni  di  beni o prestazioni di
servizi  senza  pagamento  d'imposta nei confronti di esportatori (od
operatori  assimilati)  rientranti  nel  regime  ordinario  e  che si
avvalgono  della  facolta' di acquistare In sospensione d'imposta, al
sensi  del  combinato  disposto del primo comma, lettera a) e secondo
dell'art. 8 e del secondo comma degli articoli 8-bis e 9.
Valga in proposito il seguente esempio:
commerciante  all'ingrosso  di beni diversi dai prodotti alimentari e
bevande  (percentuale di detrazione forfetaria, come da tabella A, n.
11  =  80  per  cento)  che, nel periodo d'imposta considerato, abbia
effettuato  solo  cessioni  all'esportazione  ai  sensi  dell'art. 8,
lettera a), per un importo complessivo di L. 100.000.000:


Importo fatturato ex art. 8, lett. a) ...............  L. 100.000.000
IVA relativa addebitata .............................  "            0
IVA teoricamente calcolata (per es. 18%) ............  "   18.000.000
detrazione forfetaria (80% di lire 18.000.000) ......  "   14.400.000

In  mancanza  dell'IVA  da  versare, l'importo della detrazione cosi'
calcolata  costituira'  un  credito  d'imposta  per  il  soggetto  in
questione.
Uve,   invece,   lo  stesso  commerciante  abbia  effettuato,  in  un
determinato  periodo,  operazioni  Imponibili  per  un  Importo di L.
120.000.000  e  cessioni  all'esportazione  --  escluse quelle di cui
all'art. 8, lettera c) - per un totale di L. 5.000.000, procedera' al
calcolo del suo debito d'imposta nel modo seguente:


Importo operazioni imponibili .......................  L. 120.000.000
IVA relativa addebitata (18%) .......................  "   21.600.000
detrazione forfetaria afferente tali operazioni
 (80% di L. 21.600.000) .............................  "   17.280.000
Importo fatturato ex art. 8, lett. a)................  "    5.000.000
IVA relativa addebitata .............................  "            0
IVA teoricamente calcolata (18%) ....................  "      900.000
detrazione forfetaria riguardante le operazioni
 non imponibili (80% di lire 900.000) ...............  "      720.000

L'IVA  da  versare  per il periodo considerato sara' di L. 3.600.000,
ottenuta  sottraendo  da  L. 21.600.000 la somma delle due detrazioni
(L. 17.280.000 + L. 720.000), cioe' L. 18.000.000.
Il  quarto comma del citato art. 2 stabilisce, nella prima parte, che
le  disposizioni  del  primo  comma,  lettera  c) e del secondo comma
dell'art.  8,  del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell'art.
68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72
e  successive  modificazioni,  relative alla facolta' di acquistare o
importare  beni  e  servizi  senza  applicazione  d'imposta,  non  si
applicano ai contribuenti che applicano il regime forfetario, che pur
disporrebbero di un "plafond" derivante da operazioni non imponibili.
Il  venir  meno  dell'agevolazione  di  cui  trattasi  per i soggetti
sopraindicati  si  spiega  tenendo presente che il mantenimento della
facolta'   in   parola  avrebbe  dato  luogo  ad  una  ingiustificata
duplicazione di detrazione.
La  violazione  della  disposizione  di  cui  al  citato quarto comma
dell'art. 2, che fa divieto ai contribuenti forfetari di acquistare o
importare  beni e servizi senza pagamento dell'imposta, e' punita, ai
sensi  del  successivo  comma 25, con la pena pecuniaria da due a sei
volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

8 - Contribuenti che effettuano operazioni esenti.

I  soggetti  che  effettuano  esclusivamente  operazioni  esenti,  in
mancanza   di   operazioni   imponibili  le  quali  costituiscono  il
presupposto    indispensabile   ai   fini   dell'applicazione   delle
percentuali  di  detrazione,  non  possono  in  concreto avvalersi di
alcuna detrazione forfetaria.
Per  i  contribuenti  invece che effettuano promiscuamente operazioni
imponibili   ed  operazioni  esenti,  ai  fini  della  determinazione
dell'I.V.A.  dovuta,  devono  essere prese in considerazione soltanto
quelle  imponibili,  sulla  cui  relativa  imposta  va  calcolata  la
percentuale forfetaria di detrazione.
Valga in proposito il seguente esempio:

contribuente  che  effettua  congiuntamente operazioni imponibili con
coefficiente di detrazione del 35% ed operazioni esenti:


operazioni imponibili ......... 100.000.000
IVA relativa (18%) ............                        L.  18.000.000
operazioni esenti . . ......... 100.000.000
volume di affari complessivo .. 200.000.000
IVA detraibile in via forfe-
 taria (coeff. 35 %
 su 18.000.000) ...............                        "    6.300.000
                                                       --------------
IVA dovuta ....................                        L.  11.700.000

9 - Imprese mannufatturiere che acquistano rottami od altri materiali
di recupero.

La  non  assoggettabilita' al tributo delle cessioni di beni previsti
dall'art. 74, quale integrato dal comma 10 dell'art. 1 del decreto n.
853,  ha richiesto, nel-l'ambito del regime forfetario caratterizzato
dall'applicazione   delle   percentuali   di  detrazione,  un  idoneo
correttivo al fine di evitare l'applicazione delle percentuali stesse
in assenza di onere di imposta a monte.
A  cio' provvede la disposizione di cui alla seconda parte del quarto
comma  dell'art.  2  del  decreto  n. 853, la quale stabilisce che le
imprese   manifatturiere  fruenti  della  detrazione  forfetaria  che
acquistano  rottami  o  altri  materiali di recupero di cui al citato
art.  74,  sono  tenute  al  pagamento  della  relativa  imposta, con
applicazione dell'aliquota propria dei beni acquistati.
La  norma  infende  ripristinare la effettiva situazione contabile su
cui applicare le percentuali forfetarie.
Quanto  alle  modalita' di pagamento dell'imposta la norma prevede il
versamento  periodico  (mensile  o  trimestrale)  il cui ammontare e'
determinato  in  sede di liquidazione relativa al periodo in cui sono
state  annotate  le  fatture  ricevute  ovvero emesse nell'ipotesi di
obbligo di emissione di autofattura.
Nella  liquidazione  periodica l'ammontare dell'imposta relativa agli
acquisti   anzidetti   deve   essere   evidennato  mediante  distinta
annotazione,  e  concorre  alla  determinazione  del debito d'imposta
ovvero a ridurne l'eventuale eccedenza.

10 - Ventilazione dei corrispettivi.

Come  e'  noto,  l'art.  24,  terzo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 633 stabilisce che per determinate categorie di
commercianti  al  minuto  che  effettuano vendite di beni soggetti ad
aliquote   d'imposta   diverse,   il   Ministro  delle  finanze  puo'
consentire,   stabilendo   le   modalita'   da   osservare,   che  la
registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta
senza  distinzione  per aliquota e che la ripartizione dell'ammontare
dei  corrispettivi  ai  fini dell'applicazione delle diverse aliquote
sia fatta in proporzione degli acquisti.
E'  noto  altresi' che in relazione alla citata disposizione e' stato
emanato il decreto ministeriale di attuazione 24 febbraio 1973 con il
quale   nel  delimitare,  dal  punto  di  vista  oggettivo,  l'ambito
applicativo  della  disposizione  a  determinati  beni  rientranti in
talune categorie (prodotti alimentari o dietetici; articoli tessili o
di  vestiario, comprese le calzature; prodotti per l'igiene personale
o  farmaceutici) disciplina il procedimento e le modalita' di calcolo
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, tenendo conto degli
acquisti  e  delle  importazioni  dei beni destinati alla rivendita e
della   cessione  dei  beni  stessi  senza  emissione  di  fattura  e
prevedendo  che  l'imposta  relativa  alle  cessioni  effettuate  con
emissione  di  fattura va cumulata con quella dei corrispettivi delle
vendite senza fattura.
In  relazione  alla  nuova  normativa contenuta nel piu' volte citato
decreto  n.  853  e'  stato  emanato il decreto ministeriale 19 marzo
1985,  in  corso di pubblicazione, con il quale si e' provveduto alla
integrazione  delle  disposizioni  recate dal decreto ministeriale 24
febbraio  1973 stabilendo che i contribuenti che si avvalgono, per il
triennio   1985-87,   del   regime   forfetario   di   determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta debbono, in correlazione alla
ripartizione  dei  corrispettivi  imponibili per i diversi settori di
attivita'   per   i   quali  sono  previste  diverse  percentuali  di
detrazione,   procedere  alla  annotazione  degli  acquisti  e  delle
importazioni distintamente per ciascun settore di attivita'.
La  cennata disposizione non e' applicabile ai commercianti al minuto
autorizzati  alla  vendita  di  prodotti  alimentari  e  bevande  che
commerciano  anche  altri  beni e che hanno effettuato nell'anno 1984
acquisti  di  beni  destinati  alla  rivendita  per  un ammontare non
superiore  a  50 milioni di lire, risultante dalle relative fatture o
bollette doganali registrate nello stesso anno.
Naturalmente,  per  i  contribuenti  con  volume  d'affari  annuo non
superiore  a  18  milioni  di  lire  resta  ferma  la possibilita' di
avvalersi  del sistema di calcolo del'IVA dovuta basato sull'aliquota
media, prevista dal comma 6 dell'art. 2.
Valgano in proposito i seguenti esempi:

Esempio n. 1:
Commerciante  al  minuto  che ha effettuato acquisti per un ammontare
superiore a 50 milioni:

Acquisti             350.000.000
Corrispettivi        500.000.000   di cui    225.000.000  settore A e
                                    275.000.000 settore B


Acquisti settore A   157.500.000      Acquisti settore B  19.2500.000
50% al 2% ........    78.750.000               -               -
30% al 9% ........    47.250.000           10% al 9% ...   19.250.000
20% al 18% .......    31.500.000           90% al 18%...  173.250.000
                     -----------                          -----------
                     157.500.000                          192.500.000


Ventilazione:
corrispettivi        225.000.000      Corrispettivi       275.000.000
50% a 2% .........   112.500.000            -                  -
30% al 9% ........    67.500.000        10% al 9% ......   27.500.000
20% al 18% .......    45.000.000        90% al 18%......  247.500.000
                     -----------                          -----------
                     225.000.000                          275.000.000


Calcolo dell'imposta incorporata (con metodo matematico)
Settore A:
Corrispettivi al 2%  112.500.000
                     ----------- x 100 = 110.294.110
                         102


base imponibile      110.294.110
IVA 2% ..........      2.206.000                            2.206.600


Corrispettivi al9%    67.500.000
                       --------- x 100 =  61.926.605
                          109


base imponibile       61.926.605
IVA 9%                 5.573.000                            5.573.000


Corrispettivi al 18%  45.000.000
                      ---------- x 100 =  38.135.593
                          118


base imponibile       38.135.593
IVA 18%                6.864.000                            6.864.000
                                                           ----------
Totale IVA settore A....................................   14.643.000


Settore B:
Corrispettivi al 9%   27.500.000
                      ---------- x 100 = 25.229.357
                         109


base imponibile       25.229.357
IVA 9%                 2.271.000                            2.271.000


Corrispettivi al 18% 247.500.000
                     ----------- x 100 =209.745.760
                         118


base imponibile      209.745.760
IVA 18% .........     37.754.000                           37.754.000
                                                           ----------
                          Totale IVA settore B.............40.025.000

                       Calcolo dell'IVA dovuta

Settore A:

Totale imposta relativa alle operazioni
 imponibili                             14.463.000
IVA detraibile in via forfetaria
 (percentuale 78%)                      11.421.540
                                        ----------
differenza ................              3.221.460
IVA dovuta settore A                                        3.221.000


Settore B:
Totale imposta relativa alle operazioni
 imponibili .                           40.025.000
IVA detraibile in via forfetaria
 (percentuale 65%)                      26.016.250
                                        ----------
Differenza ................             14.008.750
IVA dovuta settore B                                       14.009.000
                                                           ----------
Totale IVA dovuta..........                                17.230.000

Esempio n. 2:
Commerciante  al  minuto  di prodotti alimentari e bevande e di altri
beni  che ha effettuato acquisti per uri ammontare non superiore a 50
milioni:

Acquisti            (50.000.000)
acquisti al 2%        11.250.000           percentuale         22,5%
acquisti al 9%         9.500.000           percentuale         19,0%
acquisti al 18%       29.250.000           percentuale         58,5%
                      ----------                               -----
                      50.000.000                                100%


Corrispettivi       (90.000.000)   di cui 40.500.000 pari al 45% per
                                    il settore A
                                   e 49.500.000 pari al 55% per il
                                    settore B
22,5% al 2%           20.250.000
19% al 9%             17.100.000
58,5% al 18%          52.650.000
                      ----------
                      90.000.000


Calcolo dell'imposta incorporata (con metodo matematico):

Corrispettivi al 2%   20.250.000
                      ---------- x 100 = 19.853.000
                          102



base imponibile       19.853.000
IVA al 2%                397.000                              397.000

Corrispettivi al 9%   17.100.000
                      ---------- x 100 = 15.688.000
                          109



base imponibile       15.688.000
IVA al 9%              1.412.000                            1.412.000

Corrispettivi al 18%  52.650.000
                      ---------- x 100 = 44.619.000
                          118


base imponibile ..    44.619.000
IVA 18% ..........     8.031.000                            8.031.000
                                                          -----------
                                                 Totale IVA 9.840.000


IVA su corrispettivi settore A (45%) ....  4.428.000
IVA su corrispettivi settore B (55%) ....  5.412.000
                                           ---------
                                           9.840.000


Settore A:
Totale imposta su operazioni imponibili .  4.428.000
IVA detraibile in via forfetaria (78%) ..  3.454.000
                                           ---------
differenza ..............................    974.000
IVA dovuta settore A ....................                     974.000


Settore B:
Totale imposta su operazioni imponibili .  5.412.000
IVA detraibile in via forfetaria (65%) ..  3.518.000
                                           ---------
differenza ..............................  1.894.000
IVA dovuta settore B ....................                   1.894.000
                                                            ---------
Totale IVA dovuta .......................                   2.868.000

11 - Detrazione nei modi ordinari aggiuntiva di quella forfetaria.

Come   in  precedenza  accennato,  la  forfetizzazione  non  riguarda
indistintamente  tutti  gli  acquisti  di beni e servizi in quanto lo
stesso  art.  2  prevede il diritto alla detrazione nei modi ordinari
dell'imposta afferente determinate operazioni.
Tale  detrazione  analitica,  in  aggiunta  a  quella  forfetaria, e'
subordinata  alla spettanza del diritto alla detrazione medesima, nel
senso  che  soffre  delle limitazioni e delle esclusioni previste dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 633 ed in particolare
dall'art. 19 dello stesso decreto.
Pertanto,  per  l'ammissibilita' della detrazione analitica, primaria
condizione  e'  che  i  beni  ed  i  servizi  siano  stati acquistati
nell'esercizio  dell'impresa,  arte  o  professione e che inoltre non
sussistano  le  limitazioni  od  esclusioni  specifiche  previste dal
citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
Per   quanto   concerne   i  contribuenti  forfetari  che  effettuano
promiscuamente   operazioni   imponibili  ed  esenti,  la  detrazione
analitica   dell'imposta   relativa  ai  beni  e  servizi  utilizzati
promiscuamente  e'  ammessa nei limiti consentiti dal terzo comma del
citato  art.  19  e  con le eventuali rettifiche di cui al successivo
articolo 19-bis.
Tanto  premesso,  l'art.  2  consente  per le sole specifiche ipotesi
appresso indicate la detrazione nei modi ordinari della:
a)   imposta  afferente  gli  acquisti  e  le  importazioni  di  beni
ammortizzabili in piu' di tre anni.
La  individuazione  dei  beni ammortizzabili va effettuata sulla base
dei  criteri  previsti in materia di imposizione diretta e, quanto al
periodo  di ammortamento, con riferimento alle disposizioni contenute
nel decreto ministeriale 29 ottobre 1974;
b)  imposta  afferente le locazioni finanziarie ed i noleggi dei beni
di  cui  alla  precedente  lettera a), purche' la durata dei relativi
contratti non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento.
Anche  l'IVA  addebitata  sui  canoni  di  locazione finanziaria e di
noleggio  di beni ammortizzabili in piu' di tre anni e' esclusa dalla
forfetizzazione  ed  e'  detrai-bile  nel  modo  normale,  sempreche'
spettante  a norma dell'art. 19 del decreto n. 633 e nel rispetto dei
chiarimenti forniti alla precedente lettera a).
E'  indispensabile  inoltre,  ai  fini  della  detraibilita' nel modo
normale,  che la durata del contratto di locazione finanziaria, anche
se  trattasi  di immobili, e di noleggio non sia inferiore alla meta'
del periodo di ammortamento.
In  proposito va precisato che le cennate condizioni operano anche in
relazione  ai contratti stipulati anteriormente al 10 gennaio 1985 ed
in corso alla stessa data, e in tale ipotesi e' ammessa la detrazione
nel   modo  normale  dell'IVA  addebitata  sui  canoni  di  locazione
finanziaria  e di noleggio fatturati a partire dal 10 gennaio 1985 in
dipendenza  di  contratti  aventi  la originaria durata non inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento del bene.
Deve  ritenersi  valido,  al fine che interessa, anche il rinnovo del
contratto  originario,  carente del requisito temporale, a condizione
che  nel  contratto  di  rinnovo  venga  rispettato ex novo il limite
temporale.  In  altri  termini, non e' sufficiente una proroga pura e
semplice  del termine di durata del contratto che ai fini del computo
del   termine  medesimo  tenga  conto  del  periodo  di  ammortamento
anteriore al 1° gennaio 1985;
c) imposta afferente l'eventuale affitto di azienda.
Al  riguardo  va  precisato  che  nella  fattispecie  in  esame  deve
trattarsi  di  affitto  di  azienda  ovvero  di  complessi  aziendali
relativi  a  singoli  rami dell'impresa, intesa l'espressione secondo
l'accezione  giuridica  di  tale  termine ai sensi dell'art. 2555 del
codice civile.
Va  precisato  altresi'  che il locatore, titolare dell'unica azienda
data  in  affitto,  perde,  con  l'affitto dell'azienda, lo status di
soggetto  passivo  d'imposta  e  conseguentemente l'operazione non e'
soggetta ad IVA bensi' ad imposta di registro;
d)  imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto
dell'attivita'  propria  dell'impresa,  eseguite da terzi senza alcun
impiego  di  materiali  o impiegando esclusivamente materiali forniti
dal committente.
La disposizione trova fondamento nella esigenza di evitare disparita'
di   trattamento   tra   imprese   integrate,   le  quali  provvedono
direttamente  all'intero  ciclo  produttivo,  e  quelle  che  per  la
produzione  di  beni  si  avvalgono  in ordine ad una o piu' fasi del
processo produttivo di terzi affidandone la esecuzione agli stessi.
Invero,  le  seconde,  in  mancanza  della  disposizione in esame che
consente   loro   la   detrazione  analitica  dell'IVA  afferente  le
lavorazioni, si sarebbero venute a trovare rispetto alle prime in una
posizione  discriminata  posto  che  avrebbero  sopportato il maggior
carico  d'imposta afferente le lavorazioni non considerato in sede di
determinazione della percentuale forfetaria di detrazione.
Il   beneficio   della   detrazione  analitica  e'  subordinato  alle
condizioni  che  le  lavorazioni,  nel significato sopra indicato, si
riferiscano  a  beni  che  formano  oggetto  dell'attiivita'  propria
dell'impresa  committente,  nel  significato  che  all'espressione e'
stata  data  con  la  circolare  n.  25 del 3 agosto 1979, e che tali
lavorazioni  vengano  eseguite da terzi senza alcun impiego di propri
materiali,  ovvero  impiegando  esclusivamente  materiali forniti dal
committente.
Da quanto sopra consegue che non e' consentita la detrazione nel modo
ordinario  dell'imposta  afferente  le  lavorazioni ogni qualvolta le
stesse siano relative a beni strumentali ovvero vengano impiegati dal
prestatore di servizio materiali propri.
La detrazione in parola e' limitata al 73% dell'imposta addebitata in
fattura;
e)  Imposta  afferente  le  prestazioni  ricevute  in  dipendenza  di
rapporti  di  agenzia,  mediazione,  rappresentanza  di  commercio  e
procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa.
Nella fattispecie e' necessario che le prestazioni siano eseguite per
beni   o  servizi  costituenti  oggetto  dell'attivita'  propria  del
soggetto interessato alla detrazione.
La  detrazione  e'  limitata  all'82  o al 91 per cento della imposta
addebitata  in  fattura  secondo  che  le  prestazioni  siano rese da
intermediari con o senza deposito;
f)  imposta  afferente le prestazioni di opera intellettuale relative
all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata.
La  norma  riguarda  gli  esercenti  arti  e  professioni ai quali e'
consentita   la   detrazione   analitica  dell'imposta  afferente  le
prestazioni  di  opera  intellettuale  relative all'attivita' propria
dell'arte o professione esercitata.
Deve   quindi   trattarsi   innanzitutto   di   prestazione   d'opera
intellettuale,  o  attivita'  professionale, le cui fonti regolatrici
sono da rinvenire negli articoli del libro V, titolo III, capo lI del
codice civile.
Le    anzidette   prestazioni   devono   altresi'   essere   relative
all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata dal soggetto
interessato alla detrazione.
In proposito si ritiene opportuno precisare che al fine che interessa
e'  necessario  che  sussista  una  inerenza, anche funzionale, della
prestazione  alla  attivita'  svolta dal soggetto che ha richiesto la
prestazione medesima.
Cosi'   e'   ammessa  in  detrazione  analitica  l'IVA  inerente  una
prestazione   resa  da  un  professionista  ad  altro  professionista
utilizzata da quest'ultimo per lo svolgimento della propria attivita'
professionale  (pareri,  consulti,  ecc.),  nonche'  quella  resa, ad
esempio,  da  un commercialista ad un avvocato (revisione di bilanci,
eccetera) purche' inerente e connessa funzionalmente alle prestazioni
professionali proprie di quest'ultimo.
Anche  per  tale  ipotesi  la  detrazione  spetta  non  per  l'intero
ammontare  dell'IVA  addebitata,  bensi' limitatamente al 94 o all'85
per  cento  dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese
da soggetti di cui al n. 38 o di cui al n. 39 della tabella A.
Le  limitazioni  delle detrazioni indicate alle lettere d); e); f) si
applicano  indipendentemente  dal  fatto  che  colui  che  esegue  le
prestazioni sia soggetto a regime ordinario o forfetario;
g) altre detrazioni analitiche.
A  norma  della  disposizione  contenuta  nella nota apposta al n. 36
della tabella A allegata al decreto n. 853, relativamente agli agenti
o  rappresentanti  di  commercio,  l'IVA  relativa  agli  acquisti di
carburanti  e  lubrificanti  per  i veicoli utilizzati nell'esercizio
della attivita' di intermediazione e' esclusa dalla forfetizzazione e
continua  ad  essere detraibile nel modo ordinario ai sensi dell'art.
19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
Compete,  altresi',  in  aggiunta  a  quella  forfetaria, la maggiore
detrazione  prevista  dall'art.  1, comma 11, della legge 19 dicembre
1983,  n.  696,  pari al 6 per cento della base imponibile risultante
dalle  fatture e bollette doganali relative ad acquisti, importazioni
e  locazioni  finanziarie  di  macchine operatrici ed apparecchiature
meccaniche  ad  elevata  tecnologia,  risultanti da ordinativi emessi
entro  il  31 marzo 1985, giusta proroga recata dall'art. 14, secondo
comma,  della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Trattasi di provvidenze
finanziarie  attuate  attraverso  lo  strumento  fiscale,  per cui la
cennata  maggiore  detrazione,  in  assenza  di espresse disposizioni
limitative  in proposito, continua ad applicarsi in aggiunta a quelle
spettanti a norma dell'art. 2 del decreto n. 853.

12 - Le imprese minime.

Particolari disposizioni di natura semplificativa ed agevolativa sono
dettate,   dal  sesto  comma  dell'art.  2,  nell'ambito  del  regime
forfetario  IVA,  per le imprese minime, intendendosi per tali quelle
che,  con  riferimento  a  ciascun  anno  del triennio 1985-87, hanno
realizzato  nell'anno  precedente un volume di affari non superiore a
18  milioni di lire, determinato a norma dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633.
Le  dette  norme agevolative, in sostanza, pur essendo applicabili da
soggetti  tenuti,  con  vincolo triennale, all'osservanza delle nuove
disposizioni  relative  al  regime  forfetario,  presentano  autonoma
rilevanza  annuale  con  riferimento  al  volume  d'affari realizzato
nell'anno precedente.
Cio'  comporta  che,  qualora  nel corso di un anno venga superato il
limite  dei  18  milioni  di  lire;  le disposizioni cessano di avere
applicazione a partire dall'anno solare successivo.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa nel corso del
triennio  1985-87,  se ritengono di realizzare un volume d'affari che
comporti  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al citato sesto
comma  dell'art. 2, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio di
attivita'  da  presentare  a  norma  del primo comma dell'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
Va  sottolineato  che  le agevolazioni previste dalla disposizione in
rassegna  a  favore delle imprese minime, con esclusione quindi degli
esercenti  arti  e  professioni  per  definizione  e dei soggetti che
svolgono le attivita' indicate nel comma 8 dell'art. 2, costituiscono
delle  facolta' di cui i destinatari possono avvalersi congiuntamente
o meno.

Esse consistono:
a)  nell'esonero  dall'obbligo,  ove  sussista,  di  emissione  della
fattura,  con  conseguente  obbligo  di  annotazione delle operazioni
effettuate  a  norma  dell'art.  24  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  633,  fermi  restando gli obblighi di emissione delle
ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento.
L'esonero  dall'obbligo  non  comporta  il divieto di emissione della
fattura,  la  quale  peraltro  deve  essere  emessa  se richiesta dal
cliente, anche per obbligo proprio;
b)  nell'esonero  dall'obbligo  di  registrazione  delle  fatture  di
acquisto  e  delle bollette doganali, le quali tuttavia devono essere
numerate  progressivamente  e  conservate  a  norma  dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
Al  riguardo si ritiene opportuno precisare, come gia' accennato, che
le  particolari  disposizioni  agevolative  per le imprese minime, si
innestano pur sempre nel regime forfetario, per cui agli esercenti le
suddette  imprese  compete  innanzitutto  la detrazione forfetaria ai
medesimi   spettante   a   norma   dell'art.   2,  primo  comma,  con
l'applicazione   delle   percentuali,   secondo  i  vari  settori  di
attivita', indicate nella tabella A allegata al decreto n. 853.
Per  quanto  concerne le detrazioni analitiche aggiuntive di cui alle
lettere  a),  b),  c), d) ed e) dello stesso primo comma dell'art. 2,
alle  condizioni  e  nelle misure ivi previste e sopra illustrate, va
osservato quanto segue.
La  detrazione  dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni
di  beni  ammortizzabili in piu' di tre anni e di quella afferente le
locazioni finanziarie ed i noleggi di tali beni purche' la durata dei
relativi  contratti  non  sia  inferiore  alla  meta'  del periodo di
ammortamento,  potra'  avvenire nelle liquidazioni periodiche in base
alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento,
a  condizione  che  queste  siano  allegate  in  originale o in copia
fotostatica   alla   relativa   dichiarazione   annuale.   Quindi  la
disposizione  di  cui alla lettera c) del comma sesto dell'art. 2 non
presenta  carattere riduttivo rispetto a quelle di carattere generale
previste  nel  primo comma dell'art. 2, bensi' valore agevolativo nel
senso  che  viene  consentita  la  detrazione  pur  in  mancanza  dei
presupposti   contabili   necessari,  che  vengono  sostituiti  dalla
semplice  allegazione,  sia  pure  in  sede di dichiarazione annuale,
delle relative fatture e bollette doganali.
Per  quanto  riguarda  invece  le  altre  detrazioni analitiche sopra
menzionate,  l'esercizio  di  esse  e'  condizionato dalla tenuta del
registro  di  cui  all'art.  25 del decreto n. 633 e dall'adempimento
dell'obbligo  di  annotazione  delle  fatture  di  acquisto  e  delle
bollette   doganali   di   importazione,   con  conseguente  rinuncia
all'esonero di cui alla lettera b) del sesto comma in esame.
E'  appena  il  caso  di  precisare  che l'obbligo della compilazione
dell'elenco  clienti  di  cui  all'art. 29 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  633  continua  a  permanere relativamente alle
fatture  emesse  e registrate nei confronti dei soggetti di imposta e
che  l'obbligo  della  compilazione  dell'elenco  fornitori di cui al
medesimo  articolo  non sussiste qualora gli esercenti imprese minime
si  siano avvalsi della facolta' di esonero dalla registrazione degli
acquisti.
Nell'ambito  delle  imprese minime e relativamente ai commercianti al
minuto  che  effettuano  promiscuamente  cessioni di beni soggetti ad
aliquote  diverse,  il predetto sesto comma dell'art. 2 prevede anche
una   particolare  modalita'  di  individuazione  delle  aliquote  da
utilizzare  per  il  calcolo  dell'imposta  dovuta,  imperniata sulla
determinazione   di   una   aliquota  media,  pari  al  rapporto  tra
l'ammontare   complessivo   dell'imposta  afferente  gli  acquisti  e
l'importazione  dei  beni  destinati alla rivendita ed il complessivo
ammontare imponibile degli stessi.
L'aliquota   media   cosi'  ricavata  va  applicata  in  primo  tempo
all'ammontare    dei   corrispettivi   per   depurarli   dell'imposta
incorporata  e,  in  secondo  momento, sulla differenza per calcolare
l'imposta   relativa  su  cui  infine  va  applicata  la  percentuale
forfetaria di detrazione.
Valga il seguente esempio:

cessioni  di  beni  ad  aliquote  diverse  nel  caso di "contribuente
minimo" con percentuale di detrazione forfetaria del 35%:

ammontare degli acquisti con aliquota al 18% ............. 10.000.000
IVA relativa .............................................  1.800.000
ammontare degli acquisti con aliquota al 9% ..............  1.000.000
IVA relativa .............................................     90.000


calcolo aliquota media:
                        1.800.000 + 90.000     1.890.000
                        ------------------  = ---------- =  17,18%
                           11.000.000         11.000.000


corrispettivi incassati .................................  15.000.000
scorporo dell'imposta (17,18% dei corrispettivi) ........   2.577.000
corrispettivi imponibili ................................  12.423.000
IVA relativa (17,18% di 12.423.000) .....................   2.134.000
percentuale di detrazione forfetaria (35%) ..............     747.000
IVA dovuta ..............................................   1.387.000

La  delineata  particolare semplificazione e' subordinata alla tenuta
del  registro  degli  acquisti ed alla annotazione sullo stesso delle
fatture e bollette doganali relative agli acquisti ed importazioni di
beni  destinati  alla rivendita, sia pure con la sola indicazione del
numero  progressivo  ad  essa attribuito, dell'ammontare imponibile e
della relativa imposta.
Si  richiama  l'attenzione  sulla  norma  del  comma 9 dell'art. 2 in
parola che per le imprese minime consente la deduzione delle quote di
ammortamento   dei   beni   ammortizzabili   in  piu'  di  tre  anni,
indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili e
del registro di cui all'art. 25 del decreto n. 633.

13 - Liquidazioni, versamenti e dichiarazioni a debito o a credito.

Per  espressa  previsione  legislativa, le disposizioni relative alla
disciplina  del  regime  forfetario  valgono anche agli effetti delle
liquidazioni  periodiche, dei versamenti, della dichiarazione annuale
e dell'eventuale rimborso di eccedenza d'imposta.
Pertanto, in sede di liquidazione periodica i contribuenti, mensili o
trimestrali  a  seconda  che  abbiano  realizzato  un volume d'affari
superiore  o  non  superiore a 480 milioni di lire, debbono calcolare
l'imposta  dovuta  con l'applicazione delle percentuali di detrazione
forfetaria  e  dell'eventuale  imposta ammessa in detrazione nei modi
ordinari,  sulla  base delle fatture o bollette registrate nel mese o
nel  trimestre,  tenendo  conto dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili registrate nel mese o nel trimestre.
Il   versamento   dell'imposta  dovuta  deve  essere  effettuato  nei
prescritti  termini  (salvo  quanto  stabilito  per la liquidazione e
versamento  relativi  al  mese  di  gennaio 1985 dall'articolo unico,
secondo  comma,  della legge 1° marzo 1985, n. 48) e con le modalita'
di cui all'art. 38 del decreto n. 633.
Gli stessi criteri valgono anche in sede di dichiarazione annuale.
Il particolare sistema di determinazione dell'imposta non esclude che
possano  emergere  eccedenze  di imposta, sia in sede di liquidazione
periodica che annuale, ed in quest'ultimo caso permane il diritto del
contribuente  a  chiederne,  ai  sensi  dell'art.30  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633, il rimborso parziale o totale
ovvero l'accredito nell'anno successivo.

14 - Determinazione forfetaria del reddito d'impresa.

Il  reddito  d'impresa  dei contribuenti ammessi al regime forfetario
viene  determinato  diminuendo  l'ammontare dei ricavi conseguiti, al
netto  dell'imposta  sul valore aggiunto, delle percentuali stabilite
nella  tabella  B allegata al decreto-legge. L'importo che ne risulta
va ulteriormente diminuito dei costi specifici indicati nelle lettere
da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge.
Si  fa  richiamo a quanto si e' esposto in precedenza in relazione ad
analoghe  norme  relative  all'IVA. Si rileva tuttavia che per quanto
riguarda  i  canoni  di  locazione,  anche finanziaria, relativi agli
immobili,  la  deduzione  si  opera  anche  se la durata del relativo
contratto e' inferiore alla meta' del periodo di ammortamento.
L'elencazione  dei  costi  analiticamente deducibili di cui al citato
comma  9  dell'art.  2  e'  anche  in questo caso tassativa. Non sono
quindi   deducibili,   tra   gli  altri,  i  costi  di  manutenzione,
riparazione,  ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma
dell'art.  68  del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del
1973,  i  costi ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 71 dello
stesso  decreto,  le  sopravvenienze  passive, le perdite, le tasse e
imposte   indirette   sugli   affari  (registro,  bollo,  concessioni
governative,  ecc.),  le  spese  di energia elettrica, illuminazione,
forma  motrice  e  di  riscaldamento, nonche' ovviamente il costo dei
beni  venduti.  Non  sono  altresi'  deducibili  le  residue quote di
ammortamento  relative ai beni strumentali ammortizzabili in tre anni
o meno, quale sia la data di acquisto del bene.
In  merito  agli  interessi  passivi  va  ricordato,  in  conformita'
all'indirizzo  assunto  da  questo  Ministero  con  circolare  del  2
febbraio  1976,  n. 3, prot. n. 9/010-76, che anche nei casi in esame
si   applica  la  regola  contenuta  nell'art.  58  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, in base alla quale detti
interessi  sono  deducibili  nella  misura  risultante  dal  rapporto
proporzionale  ivi  previsto. E' opportuno altresi' ricordare che, ai
sensi  del  decreto-legge  28 novembre 1984, n. 791, convertito nella
legge  25  gennaio  1985, n. 6, gli interessi passivi sono deducibili
nella  determinazione del reddito d'impresa soltanto per la parte che
eccede  l'ammontare  degli interessi e degli altri proventi derivanti
da obbligazioni pubbliche esenti da imposte ai sensi dell'art. 31 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 601 del 1973 e da altre
obbligazioni  esenti,  sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o
in  usufrutto  a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge  n.  791  che  trova applicazione anche alla materia in
esame, e quindi dal 28 novembre 1984.
Le  quote  di  ammortamento  dei  beni strumentali, e cioe' di quelli
utilizzati per l'esercizio dell'attivita' di impresa, sono deducibili
a  condizione  che  i beni stessi siano ammortizzabili in piu' di tre
anni e che sia stato tenuto il registro dei beni ammortizzabili.
L'avviamento,  quale  elemento  immateriale  della  azienda  - che e'
strumentale  per  l'esercizio  della  impresa  -  e' ammortizzabile a
condizione che il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto e
risulti   comprovato  dalle  prescritte  scritture  contabili  e,  in
mancanza,  dell'atto  di  acquisto  dell'azienda  avente  data certa.
Ricorrendo  tale  condizione  le quote di ammortamento del valore non
sia superiore ad un quinto del valore stesso.
Le  spese  per  l'acquisto  dei beni di cui agli articoli 68 e 69 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 597 del 1973, di costo
unitario  non superiore a un milione di lire sono deducibili soltanto
nella  misura corrispondente alla quota annua di ammortamento, sempre
che  i  beni  stessi  siano  ammortizzabili  in  piu' di tre anni. Si
precisa  tuttavia  che il costo unitario dei registratori di cassa di
cui  alla  legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  al  netto  del credito
d'imposta,  se non supera lire 1.500.000, e' deducibile integralmente
nel  periodo  di  imposta  in  cui  i  registratori stessi sono stati
acquistati.  Infatti  trattasi  di  una  legge speciale la quale, non
essendo  stata trasfusa nel testo dell'art. 72, opera autonomamente e
non  e'  coinvolta  dalla sospensione, per il triennio 1985-87, dello
stesso  art.  72, disposta dal comma 13 dell'art. 2 del decreto-legge
n. 853.
I   canoni,   i   sovracanoni   e  simili,  corrisposti  a  pubbliche
amministrazioni  per  la concessione in uso di suoli o altri immobili
utilizzati  per  l'esercizio  di  attivita' commerciali, ivi compreso
l'esercizio  di  stabilimenti  balneari, sono assimilati ai canoni di
locazione e quindi deducibili.
Le  plusvalenze vanno ad aumentare, senza che su di esse operi alcuna
riduzione  forfetaria,  il  reddito imponibile tranne nei casi in cui
dal  registro  dei  beni  ammortizzabili  risultino  reinvestite  nel
medesimo periodo d'imposta in beni strumentali ammortizzabili in piu'
di  tre anni. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti mediante il
reinvestimento  delle  plusvalenze  stesse  saranno  calcolate  sulla
differenza tra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare
reinvestito  e  quindi  sulla  sola  parte  che eccede la plusvalenza
reinvestita.  La parte della plusvalenza non reinvestita nell'anno di
realizzo  entra  a  formare  il reddito imponibile venendo meno per i
casi  in esame il regime di sospensione di imposta di cui all'art. 54
del  decreto n. 597 del 1973. Le plusvalenze realizzate anteriormente
al  19  gennaio  1985  continuano ad essere regolate dalla precedente
normativa  e,  quindi,  ove ne sussistano i presupposti, continuano a
fruire del detto regime di sospensione d'imposta.

15 - Determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo.

Per  gli  anni  1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo degli
esercenti  arti o professioni, che si avvalgono del regime forfetario
di cui all'art. 2, comma 10, del decreto legge n. 853, e' determinato
diminuendo  l'ammontare  dei  compensi  conseguiti,  sempre  al netto
dell'imposta  sul  valore aggiunto, delle percentuali stabilite nelle
apposite  voci  della  tabella  B  allegata  al decreto-legge stesso.
L'ammontare   che   ne   risulta  puo'  essere  diminuito  dei  costi
tassativamente  indicati  nelle  lettere a), b) e c) del citato comma
10.
Sono altresi' deducibili, per il combinato disposto dell'ultima parte
del  comma  10  dell'art.  2  e  del comma 1 dell'art. 3, le quote di
ammortamento  e i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli
immobili  adibiti  esclusivamente  all'esercizio  dell'arte  o  della
professione, indipendentemente dalla durata dei relativi contratti.
Le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o  della  professione,  il  cui  costo  unitario  non sia superiore a
500.000  lire,  sono  deducibili soltanto per la parte corrispondente
alla  quota  annua  di  ammortamento e sempre a condizione che i beni
stessi siano ammortizzabili in piu' di tre anni.

16  - Nuovi criteri di imputazione dei componenti attivi e passivi di
reddito nel regime forfetario.

In ordine ai criteri di imputazione temporale dei componenti attivi e
passivi  di reddito nel regime forfetario, si sottolinea che il comma
11  dell'art.  2  dispone, in deroga al principio della competenza di
cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 ed
a  quello  cosidetto  di  "cassa",  di  cui agli articoli 9, comma 2,
lettera   a),   e   50,  comma  1,  dello  stesso  decreto  valevoli,
rispettivamente,  per  la  determinazione  del reddito d'impresa e di
lavoro  autonomo,  che  i  ricavi,  i  compensi  e  le plusvalenze si
considerano  realizzati  e  le  spese  si  considerano  sostenute nel
periodo  d'imposta  in  cui  le  relative  operazioni  sono  state  o
avrebbero  dovuto  essere  registrate  e  annotate  ai  fini dell'IVA
ovvero,   con   riguardo  ai  contribuenti  che  effettuano  soltanto
operazioni non soggette a registrazione, nel periodo d'imposta in cui
e'  avvenuta  la  percezione  o l'erogazione. Tuttavia, si rileva che
continua  ad  applicarsi  il  criterio  di  competenza, ai fini della
determinazione   del  reddito  d'impresa,  relativamente  alle  quote
maturate nell'anno per indennita' di quiescenza e di previdenza e per
le quote di ammortamento.
Va  soggiunto  che,  ai  sensi della seconda parte della disposizione
contenuta  nel  citato  comma  11,  non  si  deve  tener conto, nella
determinazione   del   reddito,   dei  ricavi,  dei  compensi,  delle
plusvalenze,  dei  costi  e  delle  minusvalenze  che  sono  stati  o
avrebbero  dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973,
ancorche'  le  relative  operazioni  siano  registrate  nel  triennio
successivo all'anno 1984. Si deve invece tener conto dei ricavi e dei
compensi  costituiti  da  corrispettivi di operazioni registrate agli
effetti dell'IVA nell'anno 1984 o in anni precedenti, se in uno degli
anni  del  triennio i requisiti di competenza o di cassa previsti dal
decreto  n.  597  vengono  per essi a verificarsi. La ragione di tali
disposizioni  risiede  nella  esigenza  di evitare la duplicazione di
imposizione in relazione agli stessi componenti reddituali, ovvero di
impedirne la sottrazione all'imposizione.

17   -  Opzioni  per  il  regime  ordinario  e  conseguenti  obblighi
contabili.

La  disciplina  relativa  al  nuovo  regime forfetario non e' cogente
essendo prevista dal comma 16 dell'art. 2, per i contribuenti ammessi
al   regime   stesso,  la  facolta'  di  opzione  per  il  regime  di
determinazione  dell'imposta  nei  modi  ordinari;  opzione  che,  se
esercitata,  vincola il contribuente per l'intero triennio 1985-87 e,
salvo  quanto  si dira' in seguito, esplica effetto sia ai fini della
determinazione  dell'IVA dovuta che per la determinazione del reddito
imponibile.
L'opzione  va  esercitata  per tutte le attivita' svolte, e cioe' sia
nell'ipotesi   di  esercizio  contemporaneo  di  imprese  ed  arti  o
professioni,  sia  nell'ipotesi  di  esercizio di piu' imprese o piu'
attivita'  nell'ambito  della  stessa  impresa.  Non  e'  consentita,
pertanto,  neppure  nel  caso di separazione delle attivita' prevista
dall'art.  36  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 633,
l'opzione  per  il  regime ordinario limitatamente ad una determinata
attivita',  ad  eccezione di quelle di cui al comma 3 dell'art. 2 del
decreto  n.  853,  per  le quali, come gai si e' detto, resta in ogni
caso  ferma,  ai  fini  della  determinazione dell'IVA, la disciplina
degli  articoli  ivi indicati, mentre e' data facolta' di opzione per
la determinazione del reddito imponibile.
Il  principio  generale  secondo  cui l'opzione svolge effetti sia ai
fini  dell'IVA  che  delle  imposte  sui reddi trova una deroga nella
disposizione  di  cui  al  successivo  comma  17,  il  quale  prevede
relativamente  agli  imprenditori  che  esercitano  esclusivamente  o
prevalentemente  le  attivita'  indicate nella tabella C, allegata al
decreto  n.  853  (industria  ed artigianato del latte e dei prodotti
della  trasformazione  del  latte;  costruzione  di  opere pubbliche;
costruzioni  edilizie  residenziali e non residenziali; produzione di
pane)  la  facolta' di opzione per la determinazione dell'imposta nei
modi ordinari soltanto agli effetti dell'IVA.
L'opzione va esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'anno
1984,  il cui modello, come gia' precisato con circolare n. 74 del 28
dicembre  1984,  contiene nella prima facciata, in apposito riquadro,
due  nuovi  codici:  il  codice 115 da utilizzare, mediante barratura
della  casella  A,  da  parte  dei  soggetti  che  optano con effetto
congiunto  per  il  regime  ordinario IVA e per la determinazione nei
modi  ordinari  del reddito d'impresa e di lavoro autonomo; il codice
116  da  utilizzare, mediante barratura della casella B, da parte dei
soggetti  che,  trovandosi  nelle  condizioni  previste  dalla legge,
intendono  optare soltanto per il regime ordinario IVA. L'opzione con
effetto  anche  per  la  determinazione nei modi ordinari del reddito
imponibile  deve  essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette
nella dichiarazione relativa all'anno 1984.
I  soggetti che iniziano l'attivita' nel periodo 1985-87 e rientranti
nei  nuovi regimi forfetari devono esercitare l'opzione in parola, ai
sensi del comma 19, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'art. 35 del decreto n. 633 barrando la casella N del quadro B dei
modelli  AA7/3  e  AA9/3,  con l'indicazione nel quadro H dei modelli
stessi  del  tipo  di  opzione  esercitata  (congiunta o soltanto per
l'IVA). Anche in tal caso l'opzione con effetto congiunto deve essere
comunicata all'ufficio delle imposte dirette (art. 2, comma 20).
Gli esercenti le attivita' indicate negli articoli 34, 74, 74-ter del
decreto  n.  633  e  quelli  esercenti  la  pesca  marittima  possono
esercitare  l'opzione  per  il regime ordinario di determinazione del
reddito  nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984 e non
in quella IVA relativa allo stesso anno.
Ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto l'applicazione dell'imposta
nei  modi  ordinari  a  seguito  dell'esercitata  opzione comporta la
normale  applicazione  dell'imposta ed in particolare l'esercizio del
diritto alla detrazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 633 (detrazione IVA da IVA), con le esclusioni e
le  limitazioni  ivi  previste,  nonche'  il  permanere della normale
tenuta dei registri obbligatori secondo le disposizioni vigenti.
L'opzione  esercitata  spiega  -  come  si  e'  ripetuto piu' volte -
effetti,  salvo  i  casi del comma 17 dell'art. 2 del decreto n. 853,
anche  ai  fini della determinazione del reddito d'impresa. L'opzione
comporta pertanto, ai sensi del comma 23 dell'art. 2 del decreto 853,
l'obbligo  della  tenuta  della contabilita' ordinaria prevista dagli
articoli  da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  600  e  quindi  della tenuta del libro giornale e del libro degli
inventari,   delle   scritture   ausiliarie  relative  agli  elementi
reddituali  e  patrimoniali, delle scritture ausiliarie di magazzino,
le  quali,  peraltro,  devono essere tenute, ricorrendo la condizione
del superamento dei nuovi limiti di 2 miliardi di lire per i ricavi e
di  500  milioni di lire per le rimanenze, a decorrere dal 1° gennaio
1986  e,  dal periodo di imposta che avra' inizio dopo il 31 dicembre
1987, da tutte le imprese indipendentemente dall'ammontare dei ricavi
conseguiti  e dal valore delle rimanenze. Inoltre deve essere redatto
annualmente, oltre all'inventario, anche il bilancio con il conto dei
profitti e delle perdite a norma dell'art. 2217 del codice civile che
va  allegato  in  copia  alla dichiarazione annuale dei redditi; deve
essere, altresi', tenuto il registro dei beni ammortizzabili, nonche'
le scritture contabili prescritte per i sostituti d'imposta dall'art.
21  del  decreto  del  Presidente  della repubblica n. 600. Si rinvia
comunque  alle  richiamate disposizioni degli articoli del decreto n.
600 del 1973.
La  disciplina  della  tenuta  dei  libri  e  delle  altre  scritture
contabili  e'  dettata anzitutto dal codice civile, al quale le norme
tributarie fanno specifici e ripetuti richiami (fra gli altri, l'art.
22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600)  ed  ha  rilevanza  di  disciplina  civilistica.  Ai  fini della
regolare  tenuta  della  contabilita',  con  la rilevanza che in sede
tributaria   e'   riconosciuta   ai   fini   dei  controlli  e  degli
accertamenti,  devono  essere  quindi osservate, oltre le particolari
disposizioni  integrative tributarie, le norme del codice civile, sia
per  quanto  riguarda  il  contenuto  e le modalita' di redazione dei
registri  e delle altre scritture (articoli da 2214 a 2220 del codice
civile),  sia  per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  relative alle
formalita'  alle  quali ciascun libro deve essere sottoposto prima di
essere   messo   in  uso  e,  in  taluni  casi,  nel  corso  dell'uso
(numerazione delle pagine, bollatura, vidimazioni dei relativi organi
competenti: articoli 2215, 2216 e 2217 del codice civile).
Si  evidenzia  che,  limitatamente  al  primo  semestre  1985, per le
imprese  che  optano  per il regime ordinario, il termine di sessanta
giorni,  previsto  dall'art.  22  dello  stesso decreto n. 600 per la
registrazione  delle  operazioni  nei  registri  cronologici  e nelle
scritture ausiliarie di magazzino, e' elevato a novanta giorni.
Si  sottolinea, infine, che il prospetto delle attivita' e passivita'
esistenti al l° gennaio 1985, prescritto dal comma 16 dell'art. 2 per
le  imprese  che  optano  per  il  regime  ordinario,  da compilare e
vidimare entro il termine del 15 aprile 1985, deve essere redatto con
i  criteri  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre  1974,  n.  689,  per i beni esistenti al 31 dicembre 1973 e
fino  al 1° gennaio 1985. Per gli stessi beni e per quelli acquistati
successivamente  al  31  dicembre  1973  la valutazione va effettuata
assumendo  i valori fiscali di riferimento quali risultano attribuiti
alla data del 31 dicembre 1984.
Gli  operatori che optano, in quanto ammessi, per il regime ordinario
soltanto  ai fini dell'IVA, ai sensi del comma 17 dell'art. 2, devono
tenere  i  registri  obbligatori  IVA  e  rimangono alla contabilita'
semplificata  per l'imposizione diretta. I soggetti di cui al comma 8
dell'art.  2  che  optano in sede di dichiarazione dei redditi per il
regime ordinario di determinazione del reddito di impresa sono tenuti
alla contabilita' ordinaria.
Per  quanto  concerne  i  professionisti  per  i  quali  e'  prevista
l'iscrizione in appositi albi o elenchi, oltre ai registri prescritti
dall'art.  19  del  citato  decreto  n.  600,  essi  devono  tenere e
conservare  il  repertorio annuale della clientela di cui all'art. 3,
comma  2,  del decreto n. 853 e con le modalita' di cui al successivo
comma 3 dello stesso articolo.
Il repertorio deve essere vidimato e bollato prima di essere posto in
uso,  in  virtu'  del  rinvio  contenuto nell'art. 22 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  600  agii articoli 2219 e 2215 del
codice  civile,  ma  non va sottoposto alla vidimazione annuale. Esso
deve  essere  tenuto  in  forma  di rubrica alfabetica, tenendo conto
della prima lettera del cognome di ciascun cliente.
Nel repertorio debbono essere annotate le generalita' (cognome, nome,
luogo  e  data  di nascita se persona fisica; denominazione o ragione
sociale,  per  le  societa' e gli enti) e l'indirizzo dei soggetti ai
quali  l'esercente presta la sua opera nel periodo di imposta, con la
indicazione  dell'oggetto  e  della data di inizio delle prestazioni.
Nel  caso  in  cui chi attribuisce l'incarico e' soggetto diverso dal
beneficiario,  il rapporto si svolge con il primo, che costituisce il
soggetto  da indicare (per esempio, cliente e' USL per le prestazioni
a favore degli assistiti).
Per i rapporti professionali continuativi (per esempio, consulenza di
carattere  continuativo  o  tenuta della contabilita') e' sufficiente
l'indicazione  dell'inizio  della  prestazione  o,  per i rapporti in
corso  all'inizio  dell'anno,  l'indicazione del suo permanere. Per i
rapporti  che  hanno un oggetto specifico (per esempio, assistenza in
giudizio  o  assistenza contrattuale non rientrante in un rapporto di
consulenza   continuativa  o  consulto  medico  non  inquadrabile  in
prestazioni   di  assistenza  di  natura  continuativa)  va  annotato
l'oggetto  dell'incarico  (nel-l'esempio fatto, per ciascun grado del
giudizio).  In  nessun  caso  occorre  siano  annotati i singoli atti
relativi allo svolgimento della prestazione.
Ai   sensi   dell'ultimo   periodo   del  comma  3  dell'art.  3  del
decreto-legge   n.   853,   nel   testo  modificato  dalla  legge  di
conversione,  l'annotazione  deve  essere  effettuata  entro quindici
giorni  dalla  data di inizio delle prestazioni ovvero, per quelle in
corso  all'inizio  dell'anno, entro il 31 gennaio 1985. Il termine di
quindici  giorni  e'  elevato  a  novanta  giorni  per le prestazioni
iniziate  nel  primo  semestre  dell'anno  1985, mentre quello del 31
gennaio  1985,  e' fissato al 31 marzo del 1985 per le prestazioni in
corso all'inizio di tale anno.
Con  riferimento  alle  disposizioni di cui al combinato disposto dei
commi  23  e  24  dell'art.  2  del  decreto  n. 853, si precisa che,
nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3  dell'art. 19 del decreto n. 600,
concernente  la  tenuta dei registri distinti per gli incassi e per i
pagamenti,  i  soggetti  che  si  avvalgono della citata disposizione
adempiono  anche  agli  obblighi  relativi  alle  scritture contabili
prescritte  ai  fini  IVA,  sempreche'  i cennati registri contengano
tutti i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
633 e siano tenuti con le modalita' previste dallo stesso decreto. In
tal modo e' soddisfatto l'obbligo di cui al comma 24 dell'art. 2.

18 - Dichiarazione annuale 1984.

Si e' gia' precisato che il mezzo con il quale puo' essere esercitata
la  facolta'  di opzione per il regime ordinario,salvo per i soggetti
che  esercitano  le  attivita'  di  cui al comma 8 dell'art. 2, e' la
dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 1984.
Da  qui  l'importanza  che  assume,  per  gli  effetti che ne possono
derivare,   il   rispetto   del   termine   di   presentazione  della
dichiarazione stessa.
E'  noto  che  il  periodo  per  la presentazione della dichiarazione
annuale, dal 1° gennaio al 5 marzo, previsto dall'art. 28 del decreto
n. 633, circoscritto, con il comma 31 dell'art. 2 del decreto n. 853,
al  periodo  compresa tra il 25 gennaio ed il 5 marzo 1985, e' stato,
in  sede  di  conversione del decreto medesimo, stabilito nel periodo
compreso tra il 20 febbraio ed il 5 marzo 1985.
Tale  periodo  utile per la presentazione della dichiarazione annuale
ha  subito  ulteriore  variazione con l'articolo unico della legge 1°
marzo  1985,  n. 48, quanto al termine finale che e' stato fissato al
31  marzo  1985,  relativamente  ai  contribuenti  ammessi  al regime
forfetario  ai fini dell'IVA con esclusione, quindi, dei soggetti che
esplicano le attivita' di cui al comma 8 dell'art. 2.
E'  stato  inoltre  prorogato, per i medesimi contribuenti, se tenuti
agli  adempimenti  mensili, al 31 marzo 1985 il termine finale per la
liquidazione  e  il  versamento  dell'imposta  per il mese di gennaio
1985.
Possono  pertanto usufruire del maggior termine del 31 marzo 1985 per
la presentazione della dichiarazione annuale 1984 soltanto i soggetti
ammessi  al  nuovo  regime  forfetario IVA sulla base dei presupposti
previsti  dal  citato  decreto  n.  853,  a  nulla  rilevando  poi la
circostanza che i medesimi optino o meno per il regime ordinario.
E'  appena  il  caso  di precisare che il termine del 31 marzo per la
presentazione  della  dichiarazione  annuale, la quale, come e' noto,
comprende  l'imposta  dovuta  per  il  quarto  trimestre  1984  per i
soggetti  con  volume  d'affari  non superiore a 480 milioni di lire,
vale  anche  per  i relativi versamenti per il collegamento esistente
tra entrambi i termini.
Deve  ritenersi  rimasto  fermo, per tutti gli altri contribuenti, il
termine  del  5  marzo  1985  sia  per  la  dichiarazione  che per il
versamento  annuale relativi all'anno 1984, e sia per la liquidazione
e il versamento relativi al mese di gennaio 1985.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui alla seconda parte
del primo comma dell'articolo unico della legge 1° marzo 1985, n. 48,
la  quale  stabilisce  che i contribuenti che si avvalgono del regime
forfetario  devono  tener  conto  nella  dichiarazione  annuale  1984
dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi, indetraibile a
norma  del  comma  7  dell'art.  2 del decreto n. 853 se computate in
detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 1984.
Infatti,  ai  sensi  del  citato  comma  7,  l'imposta  afferente gli
acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu'
di  tre  anni, risultante da fatture registrate nel mese di dicembre,
e'  ammessa  in  detrazione  a  condizione  che  i  beni  siano stati
consegnati  entro  il  mese  stesso;  analogamente,  la  disposizione
prevede  l'ammissibilita' della detrazione dell'imposta afferente gli
acquisti  di  servizi  risultanti  da  fatture registrate nel mese di
dicembre  1984  a  condizione  che i corrispettivi siano stati pagati
entro lo stesso mese.
Quanto  alle  modalita' di contabilizzazione in sede di dichiarazione
annuale,  trattandosi  di  variazioni di sola imposta, possono essere
utilizzati, in alternativa, il codice 55 preceduto dal segno positivo
o il codice 75 con il segno negativo.
Si  fa presente infine che, per espressa disposizione legislativa, le
dichiarazioni   relative   all'anno   1984   presentate   o   spedite
anteriormente al 20 febbraio 1985, si considerano a tutti gli effetti
presentate a tale data.

19 - Tabella A - Percentuali forfetarie di detrazione.

Come gia' si e' detto, per i contribuenti forfetari la determinazione
dell'IVA  dovuta  e'  calcolata  riducendo  l'imposta,  relativa alle
operazioni  imponibili  effettuate,  delle percentuali indicate nella
tabella A.
Va sottolineata l'importanza della disposizione contenuta nella prima
nota  apposta  in  calce  alla  tabella  A,  ai  sensi della quale la
detrazione  forfetaria  si  applica  soltanto  sull'IVA relativa alle
operazioni imponibili indicate nella dichiarazione annuale.
La   norma   esclude,   quindi,  che  la  determinazione  di  maggior
corrispettivi  di  operazioni  imponibili  in sede di accertamento si
refletta  anche sull'ammontare delle detrazioni spettanti: queste non
potranno    essere    aumentate   corrispondentemente   ai   maggiori
corrispettivi  accertati,  ma  resteranno  sempre quelle indicate dal
contribuente nella dichiarazione annuale.
Il  medesimo  principio  vale  anche, per esplicito richiamo, ai fini
della tabella B per la determinazione del reddito imponibile.
Si  tratta  dell'applicazione,  in questi casi specifici, di principi
che,  in  materia  di  IVA, sono dettati negli articoli 28, penultimo
comma,  55, primo comma e 59, ultimo comma del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  633 e, in materia di reddito di impresa, dagli
ultimi due commi dell'art. 74 del decreto n. 597.
Le  misure delle percentuali sono state indicate nelle tabelle tenuto
conto   della  diversita',  oggettivamente  valutabile,  delle  varie
situazioni in cui operano i contribuenti.
Si  e'  tenuto, cioe', conto sia della circostanza che taluni di essi
operano con largo impiego di materie prime, semilavorati e componenti
rispetto  ad  altri  che  operano  con impiego prevalente del fattore
lavoro,   oltre   ad   eventuali  materiali  di  consumo,  sia  della
circostanza,  nello  ambito di ciascuna delle due grandi categorie di
attivita'   (produzione  di  beni  e  produzione  di  servizi)  della
diversita'   di   alcuni   particolari   settori   che   esigeva   il
riconoscimento di differenti percentuali di detrazione.
In  sostanza  il  criterio logico adottato nella determinazione delle
suddette  percentuali  e' stato quello di tener conto, sulla base dei
dati  disponibili,  del carico fiscale sopportato mediamente nei vari
settori  di  attivita'  per gli acquisti e le importazioni dei beni e
servizi  effettuati nell'esercizio di impresa o di arti e professioni
per produrre i beni o rendere i servizi.
Sulla  base del cennato criterio la tabella A fissa, in via generale,
nella  misura  del  45  per  cento  la  percentuale di detrazione per
l'attivita'  di  produzione  di beni (n. 1) e nella misura del 25 per
cento   per   quella  di  produzione  di  servizi  (n.  9).  Tuttavia
nell'ambito  delle attivita' di produzione di beni e di produzione di
servizi  sono disposte talune percentuali di detrazione diversificate
con   riferimento   alla   natura  dei  beni  oggetto  dell'attivita'
esercitata (n. 2, 3, 4 e 5) o alla natura dei servizi prestati (n. 6,
7  e  8)  anche in relazione ai beni che in connessione con i servizi
vengono  forniti  o  che  hanno carattere strumentale nell'esecuzione
della prestazione.
Per  produzione  di  beni  deve  intendersi  quella  attivita' che e'
caratterizzata   da   un   ciclo  produttivo  semplice  o  complesso,
artigianale  o  industriale,  consistente in un insieme di operazioni
economiche  e  tecniche  mediante  le  quali  dalle  materie prime, i
semilavorati  e  i  componenti  acquisiti  si  realizza  il  prodotto
vendibile.
Cosi',  con  riferimento  a  particolari settori, si ha produzione di
beni,  nell'ipotesi  di  impresa di costruzione, anche allorquando la
stessa   costruisca   in  dipendenza  di  contratto  di  appalto  con
l'impiego,  beninteso,  di  propri prodotti, beni e materie necessari
per  la  realizzazione  sia  dei fabbricati che di altre opere edili,
quali fognature e gasdotti.
E'  produzione  di  beni,  altresi',  sempre  a titolo indicativo, la
produzione del pane, anche se il prodotto viene venduto al minuto.
Per  altro  verso  la  realizzazione  con  relativa  fornitura  degli
impianti  idrici, elettrici, sanitari, nonche' di infissi, pavimenti,
ecc.,  ovviamente  con  fornitura dei medesimi, non si configura come
ipotesi   di   produzione   di   beni,   bensi'   come  attivita'  di
"installazione  impianti"  di cui alla voce n. 6 della tabella A, per
la quale e' prevista la detrazione del 35 per cento.
Rientrano  nell'ambito delle produzioni di servizi di cui alla voce 9
della  tabella  A,  per la quale e' prevista la detrazione del 25 per
cento,   le  attivita'  aventi  per  contenuto  prestazioni  di  fare
ancorche',  per  la  loro  esecuzione,  ci sia impiego strumentale di
beni,  materie  prime o materiali di consumo: cosi' rientrano in tale
voce,   a   titolo   esemplificativo,  le  attivita'  dei  laboratori
fotografici,  copisterie, rilegatoria di libri, tintoria, lavanderia,
stireria,  i  servizi  di  pulizia, di nettezza urbana, le agenzie di
recapito, i servizi per l'estetica e l'igiene della persona.
Nell'ambito   delle   prestazioni  di  servizi  per  i  soggetti  che
esercitano  l'attivita'  di  riparazione e manutenzione la detrazione
forfetaria  e'  stata  determinata  nella  misura  del 32 per cento e
rientrano  in tale settore i meccanici, i carrozzieri, gli idraulici,
gli  elettricisti  e  in  genere  le  officine  ed  i  laboratori per
riparazioni e manutenzioni di ogni tipo.
Si  forniscono  inoltre  talune precisazioni in relazione a specifici
quesiti formulati da operatori interessati.

1) Commercio al minuto di latte e latticini.
Rientra  nella  voce n. 13 della tabella A (percentuale di detrazione
83 per cento) l'attivita' di commercio al minuto di latte fresco, non
concentrato,  ne'  zuccherato, confezionato per la vendita al minuto,
compresi  lo yogurt, kephir e le creme di latte, nonche' i latticini,
quali  le  mozzarelle, esclusi comunque il burro ed i formaggi, tanto
duri che molli.

2) Commercio al minuto di articoli per abbigliamento.
Rientra  nella  voce  n.  15 (percentuale di detrazione 56 per cento)
l'attivita'  di commercio al minuto di articoli per abbigliamento per
uomo,  donna, ragazzi e neonati, quali biancheria intima, confezioni,
compresi gli abiti da lavoro e gli abiti sportivi, camicie, cravatte,
pullovers, calze, calzature, comprese le pantofole, cappelli, guanti,
ombrelli, bretelle, cinture, sciarpe e borse.

3) Commercio al minuto di elettrodomestici e televisori.
L'attivita'  di  commercio al minuto di elettrodomestici e televisori
di  cui  alla  voce  n.  22  (percentuale di detrazione 74 per cento)
comprende anche le eventuali prestazioni accessorie di trasporto e di
posa in opera.

4) Tra gli esercizi "similari" di cui alla voce n. 31 (percentuale di
detrazione 40 per cento) rientrano anche le rosticcerie.

5)  Bar,  caffe',  gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari per la
somministrazione al pubblico, anche con vendita al pubblico.
La  particolare  detrazione  forfetaria  del 35 per cento di cui alla
voce  n. 32 riguarda gli esercenti che effettuano somministrazioni di
alimenti  e  bevande  al  pubblico,  a nulla rilevando che gli stessi
siano consumati effettivamente nell'esercizio ovvero asportati.
In  proposito  devesi  far  presente che se gli esercenti le suddette
attivita'   effettuano   collateralmente   anche   cessioni  di  beni
acquistati   per  la  rivendita  (panettoni,  torroni,  bottiglie  di
liquore, cioccolatini, ecc.) per questa attivita' sono da comprendere
nei  n.  12  della  tabella  A  e  pertanto  per essa fruiscono della
percentuale di detrazione ivi prevista, sempre che siano osservate le
disposizioni  in  ordine  alla separata annotazione dei corrispettivi
relativi a ciascuna attivita'.
Quanto  alle  pasticcerie,  per  i  beni  di propria produzione, esse
fruiscono  della  detrazione  di  cui  al  n.  1 della tabella A, con
esclusione naturalmente dei prodotti oggetto di somministrazione.

6) Altri servizi di impresa.
La  voce  n. 37 (percentuale di detrazione 25 per cento) e' residuale
rispetto  alle altre attivita' di servizi e come tale riguarda quelle
non  altrove  classificabili, quali ad esempio la gestione di case di
cura, cliniche, palestre, campi da tennis, ecc.
Come  stabilisce  la  nota apposta alla tabella A, per l'applicazione
delle  percentuali  devesi  tener  conto  dell'attivita'  esercitata,
prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionali
che vanno a confluire nell'attivita' principale.
Le varie attivita' elencate nella tabella A devono essere considerate
oggettivamente  e  non  correlate  con  i  codici:  di  attivita' IVA
indicati  dai  contribuenti  nelle  dichiarazioni  annuali.  In altri
termini,  per  la  individuazione  delle  singole attivita' si dovra'
avere  riguardo esclusivamente alla natura dei beni di fatto prodotti
o   commercializzati,   o   delle   prestazioni   di  servizio  rese,
prescindendo anche dalla natura delle autorizzazioni amministrative.
I  chiarimenti forniti valgono ovviamente anche per le identiche voci
della  tabella  B  del decreto n. 853. La citata tabella A stabilisce
altresi' nelle note che:
a) per le imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25
luglio  1956, n. 860, le percentuali indicate al numeri 1 (produzione
di   beni),   6   (installazione   di  impianti),  7  (riparazione  e
manutenzione),  8  (attivita' di sola lavorazione senza alcun impiego
di  materiale  o  impiegando  esclusivamente  materiali  forniti  dai
committenti) e 9 (produzione di servizi) sono aumentate di due punti;
b)  ai  contribuenti  che  nei  comuni con non piu' di mille abitanti
(escluse  le  stazioni  di  cura,  soggiorno e turismo) esercitano il
commercio  al minuto di pro-dotti alimentari promiscuamente con altri
beni,  e' data facolta' di calcolare la riduzione con il coefficiente
unico del 75 per cento;
c)  le percentuali indicate ai numeri 28 (alberghi ed altri complessi
ricettivi  con ristorante), 29 (alberghi ed altri complessi ricettivi
senza  ristorante)  e  30  (alberghi  ed  altri  complessi  ricettivi
stagionali  con prevalente trattamento di pensione) sono aumentati di
due  punti  per  gli alberghi ed altri complessi ricettivi situati in
zone  montane  ed  aventi funzionamento invernale per almeno settanta
giorni.
Quanto  alle  note  apposte  alle  voci n. 39 e n. 41 rispettivamente
delle  tabelle  A  e B, concernenti la determinazione delle attivita'
artistiche  e  professionali che richiedono l'impiego di materiali di
consumo in misura rilevante, e' stato emanato il decreto ministeriale
30  gennaio  1985,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1°
febbraio successivo.

20 - Tabella C.

Si  e' avuto modo piu' volte di fare cenno alla tabella C allegata al
decreto  n.  853  concernente l'elenco delle attivita' che consentono
agli  esercenti  delle  stesse  di poter optare per la determinazione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nei  modi ordinari soltanto agli
effetti dell'IVA.
Per  la  individuazione  delle  attivita'  devesi  far riferimento ai
relativi  codici indicati nella detta tabella a fianco di ciascuno di
esse, significando che le voci 2 e 3 si riferiscono alle attivita' di
costruzione  totale o parziale delle opere ivi indicate e che la voce
n.  4,  oltre  all'attivita'  di  produzione  - industriale del pane,
comprende  anche  l'attivita'  di produzione svolta per la vendita al
minuto.
Si sottolinea che, in forza della disposizione contenuta nel comma 27
dell'art. 2 del decreto n. 853, nei confronti dei soggetti di imposta
che  svolgono  le  attivita'  indicate  nella  tabella  C allegata al
decreto  stesso, qualora attestino falsamente nella dichiarazione IVA
relativa   all'anno   1984   ovvero  nella  dichiarazione  di  inizio
dell'attivita'  di esercitare in via prevalente o esclusiva una delle
attivita'  specificate  nella  suddetta  tabella, e' prevista la pena
della  reclusione  da sei mesi a cinque anni, nonche' la multa da 5 a
10 milioni di lire (art. 4 del decreto-legge n. 429/1982).
Si   fa   riserva   di  ulteriori  illustrazioni,  sia  per  maggiore
svolgimento  di  taluni  argomenti che formano oggetto della presente
circolare, sia per l'esame degli altri aspetti del provvedimento.

                                * * *

Gli  uffici  in  indirizzo e le associazioni di categoria interessate
sono  pregate  di  dare  la  massima  diffusione, anche a mezzo della
stampa locale, al contenuto della presente circolare.

                                               Il Ministro: VISENTINI