DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 232 

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
(GU n.128 del 12-5-1982)
 
 Vigente al: 27-5-1982  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n.  1098 e modificato con regio decreto 5
ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'    di   Cagliari   e   convalidati   dal   Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Art.  56 - all'elenco degli Insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  medicina  e  chirurgia  sono  aggiunti  i  seguenti nuovi
insegnamenti:
    neonatologia;
    immunologia generale;
    nefrologia medica;
    cardiochirurgia;
    fisica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 175