DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 245
Modificazioni allo statuto dell'I.S.E.F. di Palermo.(GU n.131 del 14-5-1982)
Vigente al: 29-5-1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'I.S.E.F. di Palermo, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1965, n. 940 e modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 1446, e
successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici
dell'I.S.E.F. di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'I.S.E.F. di Palermo, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'art. 7 e' abrogato e sostituito come segue:
"Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal
direttore amministrativo che ne fa parte con voto deliberativo".
L'art. 8 e' modificato nel senso che alla lettera L) la
denominazione "segretario amministrativo" e' sostituita da quella
"direttore amministrativo".
L'ultimo comma dell'art. 9 e' abrogato e sostituito come segue:
"Le funzioni del segretario del consiglio sono esercitate dal
direttore amministrativo, che ne fa parte con voto consultivo".
L'art. 62 e la relativa norma transitoria, nonche' la tabella
organica del personale non docente annessa allo statuto sono abrogati
e sostituiti come segue:
Art. 62. - Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica dei
dipendenti dell'Istituto sono stabilite dalla annessa tabella.
I posti annessi alle qualifiche iniziali delle carriere
direttiva-amministrativa, direttiva di ragioneria, di concetto
amministrativa, di concetto di ragioneria, della carriera esecutiva
d'ordine e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti
dal consiglio d'amministrazione in seguito a pubblico concorso da
espletare con le norme e le modalita' stabilite per il personale
statale di carriere e qualifiche corrispondenti.
Le funzioni inerenti alle categorie e carriere di cui all'annessa
tabella sono quelle previste dalle norme riguardanti il
corrispondente personale delle universita' e degli istituti di
istruzione universitaria statali.
Al direttore amministrativo sono attribuite le competenze previste
dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e quanto altro
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per i
direttori amministrativi delle universita' e degli istituti
universitari statali.
Per lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il
trattamento economico del personale appartenente alle predette
carriere dell'Istituto, si osservano tutte le disposizioni
legislative e regolamentari applicabili al personale di carriera e
qualifiche corrispondenti delle universita' e degli istituti di
istruzione universitaria statali, nonche' quelle da esse richiamate
ed alle quali fanno comunque di volta in volta riferimento.
Alla carriera del personale direttivo-amministrativo si applicano,
altresi', nella loro interezza, le norme dettate per l'analoga
carriera dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, attesa la complessita' delle funzioni
dirigenziali dello Istituto.
La qualifica di primo dirigente, in deroga a quanto disposto
dall'art. 22 della suddetta legge, va conseguita mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale puo' essere ammesso il funzionario
della carriera direttivo-amministrativa dell'Istituto che abbia
compiuto cinque anni di effettivo, complessivo servizio in qualifiche
superiori a quella di consigliere.
Al personale di ruolo dell'Istituto verranno assicurati il
trattamento di quiescenza e l'indennita' di buonuscita nella stessa
misura e nelle stesse forme previste per il personale di carriera e
qualifica corrispondente delle universita' e degli istituti di
istruzione superiori statali.
Norma transitoria. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, il personale non di ruolo, in servizio alla
data di pubblicazione del decreto di approvazione delle modifiche
statutarie, che alla data stessa abbia prestato servizio con rapporto
di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Istituto per un periodo,
anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi, nell'ultimo
triennio, e' inquadrato nei posti di ruolo di cui alla allegata
pianta organica, per i quali abbia avuto le funzioni e sia in
possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dalla
legge per l'accesso alle rispettive carriere, prescindendosi dal
limite di eta'.
I posti che restino vacanti dopo tale inquadramento saranno
coperti, in sede di prima applicazione, mediante concorso interno.
L'anzianita' di servizio acquistata dal predetto personale fin
dalla data di prima assunzione verra' utilizzata dal consiglio di
amministrazione successivamente allo inquadramento, per la
ricostruzione della carriera secondo il combinato disposto dagli
articoli 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e 1 della legge 27
febbraio 1980, n. 38 - Disposizioni transitorie per il personale non
docente delle Universita'.
La tabella organica del personale non docente annessa allo statuto,
e' abrogata e sostituita dalla seguente:
TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 159