DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 245 

Modificazioni allo statuto dell'I.S.E.F. di Palermo.
(GU n.131 del 14-5-1982)
 
 Vigente al: 29-5-1982  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'I.S.E.F. di Palermo, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 15 maggio 1965, n. 940 e modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 1446, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'I.S.E.F.  di  Palermo  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'I.S.E.F. di Palermo, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  L'ultimo comma dell'art. 7 e' abrogato e sostituito come segue:
  "Le  funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono  esercitate dal
direttore amministrativo che ne fa parte con voto deliberativo".
  L'art.   8   e'  modificato  nel  senso  che  alla  lettera  L)  la
denominazione  "segretario  amministrativo"  e'  sostituita da quella
"direttore amministrativo".
  L'ultimo comma dell'art. 9 e' abrogato e sostituito come segue:
  "Le  funzioni  del  segretario  del  consiglio  sono esercitate dal
direttore amministrativo, che ne fa parte con voto consultivo".
  L'art.  62  e  la  relativa  norma  transitoria, nonche' la tabella
organica del personale non docente annessa allo statuto sono abrogati
e sostituiti come segue:
  Art.  62.  - Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica dei
dipendenti dell'Istituto sono stabilite dalla annessa tabella.
  I   posti   annessi   alle   qualifiche   iniziali  delle  carriere
direttiva-amministrativa,   direttiva   di  ragioneria,  di  concetto
amministrativa,  di  concetto di ragioneria, della carriera esecutiva
d'ordine  e  della  carriera del personale ausiliario, sono conferiti
dal  consiglio  d'amministrazione  in  seguito a pubblico concorso da
espletare  con  le  norme  e  le modalita' stabilite per il personale
statale di carriere e qualifiche corrispondenti.
  Le  funzioni  inerenti alle categorie e carriere di cui all'annessa
tabella   sono   quelle   previste   dalle   norme   riguardanti   il
corrispondente  personale  delle  universita'  e  degli  istituti  di
istruzione universitaria statali.
  Al  direttore amministrativo sono attribuite le competenze previste
dall'art.  3  della  legge  6  luglio  1940,  n.  1038 e quanto altro
previsto   dalle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  per  i
direttori   amministrativi   delle   universita'   e  degli  istituti
universitari statali.
  Per   lo  stato  giuridico,  la  progressione  di  carriera  ed  il
trattamento   economico  del  personale  appartenente  alle  predette
carriere   dell'Istituto,   si   osservano   tutte   le  disposizioni
legislative  e  regolamentari  applicabili al personale di carriera e
qualifiche  corrispondenti  delle  universita'  e  degli  istituti di
istruzione  universitaria  statali, nonche' quelle da esse richiamate
ed alle quali fanno comunque di volta in volta riferimento.
  Alla  carriera del personale direttivo-amministrativo si applicano,
altresi',  nella  loro  interezza,  le  norme  dettate  per l'analoga
carriera  dello  Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno   1972,   n.   748,  attesa  la  complessita'  delle  funzioni
dirigenziali dello Istituto.
  La  qualifica  di  primo  dirigente,  in  deroga  a quanto disposto
dall'art.  22  della suddetta legge, va conseguita mediante scrutinio
per  merito  comparativo, al quale puo' essere ammesso il funzionario
della   carriera  direttivo-amministrativa  dell'Istituto  che  abbia
compiuto cinque anni di effettivo, complessivo servizio in qualifiche
superiori a quella di consigliere.
  Al   personale   di  ruolo  dell'Istituto  verranno  assicurati  il
trattamento  di  quiescenza e l'indennita' di buonuscita nella stessa
misura  e  nelle stesse forme previste per il personale di carriera e
qualifica  corrispondente  delle  universita'  e  degli  istituti  di
istruzione superiori statali.
  Norma  transitoria.  -  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore del
presente  provvedimento,  il personale non di ruolo, in servizio alla
data  di  pubblicazione  del  decreto di approvazione delle modifiche
statutarie, che alla data stessa abbia prestato servizio con rapporto
di  lavoro  subordinato alle dipendenze dell'Istituto per un periodo,
anche  non  continuativo,  non inferiore a diciotto mesi, nell'ultimo
triennio,  e'  inquadrato  nei  posti  di  ruolo di cui alla allegata
pianta  organica,  per  i  quali  abbia  avuto  le  funzioni e sia in
possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dalla
legge  per  l'accesso  alle  rispettive  carriere, prescindendosi dal
limite di eta'.
  I  posti  che  restino  vacanti  dopo  tale  inquadramento  saranno
coperti, in sede di prima applicazione, mediante concorso interno.
  L'anzianita'  di  servizio  acquistata  dal  predetto personale fin
dalla  data  di  prima  assunzione verra' utilizzata dal consiglio di
amministrazione    successivamente   allo   inquadramento,   per   la
ricostruzione  della  carriera  secondo  il  combinato disposto dagli
articoli  16  della  legge 25 ottobre 1977, n. 808 e 1 della legge 27
febbraio  1980, n. 38 - Disposizioni transitorie per il personale non
docente delle Universita'.
  La tabella organica del personale non docente annessa allo statuto,
e' abrogata e sostituita dalla seguente:

             TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE

---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
  nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 159