DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 246 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
(GU n.131 del 14-5-1982)
 
 Vigente al: 29-5-1982  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio
decreto n. 1073 del 20 aprile 1939; e modificato con regio decreto n.
1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   delle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Nell'art.  9,  relativo  al  corso  di  laurea  in  giurisprudenza,
all'elenco  degli  insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente
nuovo insegnamento: diritto processuale generale.
  L'art. 10 e' soppresso e sostituito dal seguente:
  "L'esame  di  laurea  consiste nella presentazione e discussione di
una dissertazione scritta su un tema tratto da uno degli insegnamenti
del corso di laurea.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
  L'insegnamento biennale di diritto amministrativo comporta un esame
alla fine di ciascun anno di corso.
  Il candidato puo' chiedere inoltre di svolgere oralmente uno o piu'
argomenti  da  lui scelti in precedenza in materie diverse tra loro e
da quelle della dissertazione scritta.
  Tanto la dissertazione scritta, che, eventualmente, il titolo degli
argomenti  orali,  debbono  essere  presentati  in  segreteria almeno
quindici giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.
  Sono  respinte le dissertazioni scritte ed i titoli degli argomenti
orali che pervengono in segreteria con ritardo".
  Nell'art. 11 e' soppressa la frase contrassegnata con la lettera f)
e sostituita dalla seguente:
  "Il  diritto  costituzionale per il diritto amministrativo e per il
diritto ecclesiastico".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 170