MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 gennaio 1984, n. 1 

Imposta  di  bollo  -  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
dicembre  1982, n. 955, recante disposizioni integrative e correttive
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
(GU n.22 del 23-1-1984)
 
 Vigente al: 23-1-1984  
 

                                  Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari

                                  Agli uffici IVA

                                  Agli uffici del registro

                                  Alle   conservatorie  dei  registri
                                  immobiliari

                                      e, per conoscenza:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  Al Consiglio di Stato

                                  Alla Corte dei conti

                                  All'avvocatura generale dello Stato

                                  Alla     commissione     tributaria
                                  centrale

                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato

                                  A tutti i Ministeri

                                  Alle    direzioni    generali   del
                                  Ministero delle finanze

                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

                                  Al  Provveditorato  generale  dello
                                  Stato

                                  Alle prefetture e questure

                                  Alle dogane

                                  Alla Banca d'Italia

                                  Alle camere di commercio

                                  All'Associazione bancaria italiana;

                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane per azioni

                                  Alla  Confederazione  italiana  dei
                                  servizi pubblici degli enti locali

                                  All'Associazione    tecnica   delle
                                  banche popolari italiane

                                  Alla Confederazione nazionale degli
                                  armatori liberi

                                  All'Unione      nazionale     delle
                                  associazioni     dei     produttori
                                  ortofrutticoli

                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana   del   traffico   e   dei
                                  trasporti

E'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre
1982, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n.
955,  recante  disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto
presidenziale  26  ottobre  1972, n. 642, e successive modificazioni,
concernente l'imposta di bollo.

L'emanazione  del  citato  provvedimento  si  e'  resa necessaria per
ulteriormente  snellire e ,semplificare in talune parti la disciplina
del tributo di bollo al fine di agevolarne la sua applicazione.

In  proposito, si ritiene opportuno porre in particolare evidenza che
restano  in  vigore  le  norme dettate dal cennato decreto n. 642 del
1972  e  le  altre  disposizioni legislative emanate successivamente,
nella  soggetta  materia,  se non risultano diversamente disciplinate
dal nuovo decreto n. 955 del 1982.

Per  tali  norme  devono  intendersi  confermate  le  istruzioni ed i
provvedimenti a suo tempo adottati.

Passando  all'esame delle nuove disposizioni integrative e correttive
entrate in vigore il 1° gennaio 1983, acquista particolare rilievo il
secondo  comma  dell'art.  2  del  decreto  presidenziale  n.  955 in
oggetto,  secondo  cui si ha caso d'uso, agli effetti dell'imposta di
bollo,  quando  gli  atti,  i  documenti  e i registri indicati nella
tariffa,  allegato  A,  parte seconda, vengono presentati all'ufficio
del registro per la registrazione.

Sono  pertanto  venute  a  cessare  tutte  le  ipotesi  di caso d'uso
contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della previgente normativa.

Resta  invece  confermato  il particolare caso d'uso per le cambiali,
gia'  previsto  dall'ultimo  comma  del  citato  art.  2  del decreto
presidenziale n. 642 del 1972.

Nel  nuovo art. 3 e' stato inserito, al primo comma, punto 3), tra le
modalita'  di  pagamento in modo virtuale, il versamento dell'imposta
in  conto  corrente postale. Tale modalita' di pagamento, ovviamente,
potra'  essere  utilizzata  solo  nei  casi  previsti dalle norme del
decreto e relativa tariffa o da leggi particolari.

Altra disposizione innovativa e' quella del quarto comma dell'art. 3,
che  da'  facolta'  all'intendenza  di finanza di autorizzare singoli
uffici  statali  a riscuotere l'imposta di bollo in modo virtuale per
le  domande  di  parte ad essi presentate e per gli atti dagli stessi
emessi, ovviamente a richiesta del privato.

Con   apposito   decreto   interministeriale  verranno  stabilite  le
modalita'  di riscossione e versamento ed indicati gli uffici ammessi
a tale sistema di pagamento del tributo.

Nel  nuovo art. 4 viene poi disposto che la carta bollata puo' essere
integrata  con  marche da bollo nei casi in cui l'importo del tributo
dovuto  superi  il suo valore facciale; e cio' per evitare di emanare
disposizioni legislative analoghe ogni qualvolta interviene, come non
di  rado  sta  accadendo,  un  aumento  dell'imposta e non si dispone
subito della nuova carta bollata.

E'  ovvio  che  la  nuova  norma  non si riferisce all'apposita carta
bollata  per  cambiali  dato che queste, come e' noto, sottostanno ad
aliquote proporzionali e l'integrazione del tributo mediante speciali
marche, oltre che con il visto per bollo gia' prevista in precedenza,
rimane  confermata  negli appositi articoli della tariffa che saranno
esaminati piu' avanti.

Per  quanto riguarda i tabulati meccanografici (articolo 5), che sono
in  pratica  di  forme  e  dimensioni diverse dalla carta bollata, la
nuova   disposizione   prevede   al   secondo  comma  che  l'imposta,
attualmente  nella misura di L. 3.000, e' dovuta per ogni 100 linee o
frazione  di  100 linee effettivamente utilizzate, modificando in tal
modo  la precedente norma secondo cui il tributo in parola era dovuto
per ogni facciata.

Sicche'  ogni  tabulato non soggiace piu' una sola volta all'imposta,
ma  tante  volte  quante  sono  le  100 linee o frazione di 100 linee
effettivamente utilizzate.

Resta  ferma  la  regola secondo cui se nell'ambito delle 100 linee o
frazioni  sopra  menzionate  vengono  redatti  piu' atti non in unico
contesto,  si  dovra'  corrispondere  piu' volte l'imposta per quanti
sono  gli  atti  riportati sul tabulato e nelle misure indicate nella
tariffa  allegata  alla  legge  di bollo secondo la specie degli atti
medesimi.

Appare  utile  precisare  a  tal  punto  che  i  registri contemplati
dall'art.  22  della  tariffa  suddetta,  anche se tenuti col sistema
meccanografico,  scontano l'imposta, ivi prevista, nella misura di L.
3.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

L'eliminazione  dall'art.  6  dei  commi  secondo  e  terzo  e' stata
determinata  dalla nuova configurazione del caso d'uso cui si e' gia'
accennato,  non  piu'  previsto  per  la  produzione  o esibizione in
giudizio  di  atti,  documenti  e  registri,  mentre  la soppressione
dell'art.  7 e' dovuta a mere ragioni sistematiche in quanto e' parso
meglio riportare la norma nella nota marginale al nuovo art. 19 della
tariffa.

Nell'art.  8  relativo  all'onere del tributo, sono stati esclusi gli
enti  parificati per legge allo Stato, stante che detta parificazione
agli  effetti  tributari  era stata abrogata dall'art. 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Nel  nuovo  art.  9  non  e' stato riprodotto, quindi e' da ritenersi
soppresso, il limite delle 28 sillabe che potevano scriversi per ogni
riga,  in  considerazione  delle  difficolta'  pratiche  del relativo
controllo  e  della  sua  scarsa  utilita' nell'economia del tributo.
Restano  pero' fermi gli altri limiti, condizioni e facolta' connessi
all'uso  della  carta bollata, indicati nel vecchio e nel nuovo testo
dell'articolo in parola.

Importante  appare  sottolineare  le modifiche introdotte all'art. 13
della  legge  di bollo con l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 955. In primo luogo e' cambiata l'intestazione perche'
le  norme  che  vi  sono  contemplate,  come  del  resto  quelle  del
precedente testo, contengono facolta' e non divieti. Inoltre e' stato
aggiunto  un  comma  (secondo)  con  il quale si chiarisce che per le
annotazioni  di  proroga  o  di  rinnovazione apposte su un atto gia'
assoggettato al tributo, e' dovuta altra imposta nella misura vigente
all'atto  della  rinnovaziorte  o  della  proroga.  E'  stato inoltre
inserito  il  punto  15  con  il quale, con disposizione di carattere
generale,  si  statuisce  che  gli  atti contenenti piu' convenzioni,
istanze,   certificazioni   o  provvedimenti  vanno  assoggettati  al
pagamento  di una sola imposta a condizione che essi siano redatti in
un   unico   contesto.   (Vedansi   in  proposito  le  considerazioni
illustrative  riportate  piu'  avanti a commento degli articoli 5 e 6
della tabella).

Non  essendovi piu', nella nuova tariffa, atti sui quali assolvere il
tributo  esclusivamente  con  la carta bollata, e' stato eliminato il
primo  comma  del  precedente  art.  14  che  prescriveva un'apposita
autorizzazione  per  poter  corrispondere  l'imposta di bollo in modo
straordinario anziche' in modo ordinario.

Nel  secondo,  terzo  e  quarto  comma e' stata soppressa la parola "
elettriche  "  onde  consentire  l'uso di macchine bollatrici che non
siano solo elettromeccaniche, come ad esempio quelle elettroniche.

Sempre  nel  secondo  comma  e'  mutata  la  competenza  territoriale
dell'intendenza  di finanza a rilasciare l'autorizzazione all'impiego
delle  macchine  in parola, nel senso che il criterio della residenza
del contribuente e' stato sostituito con quello avente riferimento al
luogo  in cui la macchina e' posta in uso, convalidandosi in tal modo
quanto  era  stato anticipato dal decreto ministeriale 5 luglio 1973,
emanato in attuazione dell'allora secondo (ora primo) comma dell'art.
14 in esame.

In  proposito,  si  ritiene  opportuno  che  le competenti intendenze
curino  l'espletamento  del  procedimento autorizzativo nel modo piu'
sollecito  possibile onde eliminare le reiterate sollecitazioni degli
interessati  segnalate  a  questo  Ministero  per  i  ritardi  che si
verificano.

In  base  al  terzo  comma,  anche l'ufficio del registro competente,
oltre  all'intendenza  di  finanza,  e'  ora abilitato ad autorizzare
modifiche  e  riparazioni  delle  macchine,  ed  in  tal  senso  deve
ritenersi modificato l'art. 22 del decreto ministeriale suddetto.

Il  settimo  comma  del  nuovo  testo  dell'art.  15,  risolvendo una
delicata  questione  presentatasi  in  passato,  stabilisce  in buona
sostanza  che  eventuali  modifiche  della  disciplina o della misura
dell'imposta  di  bollo  debbono  operare pure sulla liquidazione del
tributo dovuto in modo virtuale che verra' fatta dall'ufficio.

In   altre  parole,  le  modifiche  alla  disciplina  o  alla  misura
dell'imposta  che  eventualmente  intervengano  nel  corso  dell'anno
solare,  hanno  immediato effetto sugli atti emessi dopo l'entrata in
vigore  di  dette modifiche, si' che la liquidazione dell'imposta che
l'ufficio  andra'  ad  effettuare  deve tener conto, limitatamente ai
predetti  atti,  delle  modifiche intervenute. Il principio suddetto,
del resto, e' in linea con il modo virtuale, che non e' un sistema di
pagamento a forfait.

Comunque,  le  autorizzazioni  al  pagamento  in  modo virtuale, gia'
accordate in base al previgente art. 15, non sono in contrasto con le
nuove  norme  introdotte,  per  cui  esse devono considerarsi tuttora
valide.

E'  stato  riformulato il testo dell'art. 19 che innova profondamente
la materia degli obblighi dei funzionari, dei pubblici ufficiali e di
altri  soggetti quali indicati nel primo e nel quarto comma del testo
abrogato.  Mentre  in  precedenza  costoro  non  potevano ricevere in
deposito  o  assumere  a  base  dei  loro  provvedimenti o allegare o
enunciare  nei  propri atti, i registri i documenti e gli atti non in
regola  col  bollo,  con  il  nuovo  testo  detto  divieto  e'  stato
eliminato.

In  altri  termini,  con  la nuova formulazione s'e' generalizzata la
regola  eccezionale  che  era prevista col vecchio testo soltanto nei
giudizi,  unico  essendo apparso al legislatore il motivo ispiratore:
non  impedire al cittadino di ottenere un provvedimento o altro atto,
giurisdizionale  e  non,  per  il  solo fatto del mancato adempimento
dell'obbligazione fiscale di bollo.

Su  tutti i soggetti indicati nel nuovo art. 19 (funzionari, pubblici
ufficiali, cancellieri, ecc.) grava nel contempo l'obbligo dell'invio
al  competente  ufficio  del registro, nel termine ivi stabilito, del
documento  irregolare  o  copia  per la sua regolarizzazione ai sensi
dell'art.  31.  In  particolare  vi sono tenuti ora anche i notai per
tutti  i  documenti e registri irregolari che allegano o enunciano in
tutti  i  loro  atti e non piu' soltanto negli inventari e negli atti
conservativi.

Con  il  primo  comma  del  nuovo  art. 25 e' stata inasprita la pena
pecuniaria  che  viene  elevata  da  un  minimo  pari a due volte (in
precedenza una volta) ad un massimo di dieci volte l'imposta evasa.

Nel  terzo comma e' stato aggiunto un richiamo alla normativa emanata
successivamente  al  31  dicembre  1972  e in particolare all'art. 32
della  legge  24  maggio  1977,  n.  227  (trattamento  fiscale delle
cambiali    per    crediti    assicurativi    e    di   finanziamento
all'esportazione)  per cui i titoli in questione, qualora non vengano
utilizzati per gli scopi originari, debbono essere integrati di bollo
nella   misura   vigente   all'atto  dell'integrazione  stessa  senza
applicazione di penalita'.

La modifica al quarto comma dello stesso art. 25 equipara, per quanto
concerne  la pena pecuniaria applicabile, la tardiva dichiarazione di
conguaglio alla omessa oltreche' a quella infedele.

Nel  quinto comma sono ora previste non piu' una, ma due attenuazioni
della sanzione, la quale e' ridotta al decimo quando la dichiarazione
di conguaglio e' presentata entro il mese successivo alla scadenza ed
e'   ridotta  al  quinto  se  viene  prodotta  entro  il  terzo  mese
successivo.

Un'importante  innovazione  e'  stata  introdotta  con il nuovo testo
dell'art.  29, il cui primo comma ha eliminato la tolleranza di venti
giorni  dalla  scadenza per il pagamento senza penalita' dell'imposta
dovuta  in  modo  virtuale,  non  essendosi  ravvisata  alcuna valida
ragione  per mantenere tale tolleranza. I versamenti, pertanto, vanno
regolarmente  effettuati  entro  la  fine  dei mesi di marzo, giugno,
settembre  e  dicembre.  La  soprattassa pari al 10% dell'imposta non
versata  e'  tuttavia  ridotta  alla meta' se il pagamento, giusta il
secondo  comma,  avviene  entro  il  mese  successivo alla scadenza e
comunque prima della notifica dell'ingiunzione.

Giova  in  proposito  precisare  che  in  conformita' alla precedente
disciplina  in  vigore  fino  al  31  dicembre 1982, alla quarta rata
dell'imposta  dovuta in modo virtuale per l'anno 1982 con scadenza al
31 dicembre, torna applicabile ancora la tolleranza di venti giorni e
pertanto  i  versamenti  effettuati  entro il 20 gennaio 1983 sono da
considerarsi nei termini.

Nel  caso  di  irreperibilita' dei valori bollati dovuta ad obiettiva
impossibilita'  per  i contribuenti di assolvere l'obbligo tributario
(sciopero  dei  rivenditori,  gravi calamita' naturali, ecc.), con il
nuovo  art.  32 e' ammesso corrispondere alternativamente il tributo,
senza penalita', direttamente presso l'ufficio del registro ovvero in
conto   corrente   postale.  Nel  primo  caso  il  contribuente  puo'
presentare  l'atto,  nel  cui  contesto  dovra' indicare la causa del
mancato  impiego  del  valore bollato, all'ufficio del registro entro
cinque  giorni  dal  cessato  fatto impeditivo; nel secondo caso puo'
limitarsi  ad allegare all'atto, nel cui contesto dovra' essere fatta
menzione  dell'impossibilita'  sopradetta, la ricevuta del versamento
effettuato in conto corrente postale.

Su tale conto corrente saranno impartite ulteriori istruzioni.

E'  Stato  modificato  il  primo  comma  dell'art.  36 concernente le
modalita'  di  accertamento  delle  violazioni.  Ai sensi della nuova
disposizione,  al  contribuente  deve ora essere sempre consegnata la
copia del verbale di constatazione.

L'attribuzione   precedentemente   prevista   del  solo  diritto,  su
richiesta,  di averne copia, poteva dar luogo a qualche inconveniente
applicativo  e  non  tutelava  sufficientemente il contribuente nella
fase di accertamento delle violazioni.

Il  nuovo  art.  37 si differenzia, da quello sostituito, nel secondo
comma  dove,  per  ragioni  di  carattere meramente esplicativo si e'
precisato,  in  linea  col  sistema  di imposizione di questo tributo
(vedasi   ad   es.   l'art.   31),  che  la  misura  dell'imposta  da
corrispondere  e'  quella prevista per l'atto al momento del suo uso,
indipendentemente  dalla intervenuta decadenza, per l'Amministrazione
finanziaria, del potere di accertare la violazione.

Si  richiama  l'attenzione  degli  uffici  sulla  circostanza  che e'
consentito  il rimborso dell'imposta corrisposta, anche parzialmente,
mediante  " Visto per bollo ". Sulle condizioni che devono sussistere
e  le  modalita' da osservare per tale fattispecie, come per le altre
ipotesi  di  rimborso dell'imposta, si rinvia al nuovo art. 37. Basti
per ora sottolineare che l'imposta corrisposta mediante versamento in
conto  corrente  postale,  pur costituendo un'ipotesi di pagamento in
modo   virtuale  (art.  3,  primo  comma,  n.  3),  non  puo'  essere
rimborsata.

Con il nuovo art. 39 vengono dettagliatamente indicate le modalita' e
le  condizioni  da  osservarsi  per  la distribuzione e la vendita al
pubblico   dei   valori   bollati.  Trattandosi  di  norma  meramente
strumentale  all'imposta,  questo  Ministero si riserva di dettare le
relative   istruzioni  che  man  mano  si  renderanno  necessarie  al
riguardo.

Con  il  secondo  comma del nuovo art. 40, infine, viene richiamato e
confermato  il beneficio tributario gia' recato dall'art. 41, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1967, n. 131, a favore dei particolari
effetti cambiari e titoli equivalenti ivi contemplati.

L'aggiunta  del  predetto  comma  all'articolo  in  esame  - che deve
intendersi  integrato  dalla statuizione dell'art. 29, secondo comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 955 in parola, per
effetto  della  quale  acquista efficacia dal 10 gennaio 1974 - si e'
resa  necessaria perche' il beneficio predetto operasse anche dopo il
1° gennaio 1974 (essendo esso stato soppresso da tale data con l'art.
42  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601) e fino all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1977, n. 227,
la  quale,  con l'art. 32, primo comma, sub a) e secondo comma, aveva
gia'  provveduto a ripristinare per l'avvenire il regime di favore in
argomento.

TARIFFA - ALLEGATO A - PARTE PRIMA

Com'e' noto, nella prima parte della tariffa sono riportati gli atti,
i  documenti  ed  i  registri  soggetti  alla  imposta  di  bollo sin
dall'origine.

Merita  anzitutto di essere segnalata l'eliminazione (e di cio' si e'
gia'  fatto  cenno  indietro)  dell'uso esclusivo della carta bollata
(eccetto quella apposita per le cambiali) dai residui articoli che lo
prevedevano,   e   cio'  allo  scopo  di  rendere  piu'  agevoli  gli
adempimenti dei contribuenti.

Tra le altre importanti modifiche va ricordata quella dell'art. 2 che
consente  il  pagamento in modo virtuale anche delle copie degli atti
dei  notai  o  altri  pubblici  ufficiali  presentate all'ufficio del
registro  unitamente agli originali per la registrazione, per i quali
ultimi  era  gia'  possibile  (art. 1) corrispondere l'imposta in tal
modo.

In  armonia  con  quanto  piu'  sopra segnalato circa la soppressione
dell'uso  esclusivo  della carta bollata, il nuovo art. 5 prevede che
per  le  istanze dirette agli organi dello Stato ed enti ivi indicati
possono  essere  usati, in alternativa alla carta bollata, le marche,
il bollo a punzone o il modo virtuale.

Secondo  la  nota marginale all'articolo in rassegna, sono esenti dal
tributo  le  istanze  relative  ai rapporti di impiego dei dipendenti
degli   uffici   indicati   nello   stesso   art.   5,   prodotte   "
all'amministrazione   competente   "   in   luogo   delle  "  proprie
amministrazioni " del precedente testo.

La  modifica  appare  piu'  rispondente  allo spirito di perequazione
della  norma,  che  vuole esentare le domande dei dipendenti pubblici
suddetti  rivolte  a  qualunque  amministrazione, quando si tratti di
questioni  concernenti il proprio rapporto d'impiego, come ad esempio
quelle  dirette  alle direzioni provinciali del tesoro dai dipendenti
dello  Stato  in  ordine  al  loro  trattamento economico. Il bollo a
punzone  indicato  nel  " modo di pagamento " degli articoli 5 e 6 e'
stato  poi  aggiunto  per  consentire  soprattutto agli enti pubblici
riportati  negli  articoli  suddetti  di assoggettare i loro moduli a
punzone  senza  doversi  fornire  di  carta  bollata  o  di  marche o
pretenderne l'uso.

Gli articoli 9, 10, 10-ter e 15 riguardanti le cambiali e gli assegni
bancari,  nel  confermare che le apposite marche (per cambiali) vanno
annullate  soltanto dagli uffici del registro o dagli uffici postali,
hanno  ora  consolidato la prassi esistente da tempo di corrispondere
la  differenza  di imposta dovuta sui foglietti direttamente mediante
visto  per  bollo,  senza  la  preventiva applicazione delle apposite
marche,  quando detta differenza superi il valore di dieci marche del
taglio massimo.

Ben  s'intende  che  tale  possibilita' sussiste pure per le cambiali
dell'art. 10-bis, atteso che il modo di pagamento ivi previsto rinvia
a quello dell'art. 9.

Appare  necessario  precisare  che  il  potere  di annullamento delle
marche  per  i  duplicati  di  cui all'art. 13, rimane esclusivo agli
uffici  del  registro  i  quali, per applicare l'imposta, fissata nel
massimo  di  L.  1.000,  devono preventivamente accertare l'integrale
concordanza  del  duplicato  o  della  copia  all'originale  o  altro
duplicato  o  copia  in  regola  col bollo; in difetto e' applicabile
l'imposta proporzionale come per l'originale.

Col  nuovo  art. 10-ter vengono dettate le disposizioni disciplinanti
l'imposta di bollo sulle cambiali agrarie.

All'art. 18 riguardante i libretti di risparmio, sono state apportate
delle semplici modifiche formali al fine di migliorare o rendere piu'
chiaro il testo della norma.

L'art. 19 ha subito le piu' numerose e non meno importanti modifiche.
Premesso che esso disciplina, com'e' noto, il tributo di bollo dovuto
sulle   ricevute,   quietanze,  fatture,  ecc.,  va  in  primo  luogo
sottolineato  che  tali  atti  vi sono soggetti quando la somma su di
essi  indicata e' superiore alle L. 50.000 (in precedenza L. 10.000),
mentre  permane  l'obbligo  di  tassazione  quando  la  somma  "  sia
indeterminata  o  a  saldo  per  somma inferiore al debito originario
senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze ".

Inoltre,  per  le  quietanze  relative  a pagamenti fatti dallo Stato
viene  previsto  che  il  modo  virtuale,  anziche' esclusivo come in
precedenza,  sia  in alternativa alle marche e al bollo a punzone. La
modifica  mira  ad evitare le difficolta' che possono derivare per la
contabilizzazione  del tributo riscosso in modo virtuale; difficolta'
che non sussistono per gli uffici finanziari, indicati nell'articolo,
preposti  alle  riscossioni  (uffici  del registro, IVA, ecc.) le cui
quietanze  continuano ad essere sottoposte all'imposta esclusivamente
in  modo  virtuale;  la disposizione dell'art. 7 del decreto e' stata
trasfusa,  come gia' detto indietro, nella nota marginale all'art. 19
in  esame per ragioni sistematiche; e' stato eliminato il richiamo ad
alcuni   articoli  della  tariffa  e  della  tabella  in  quanto  non
necessario;  per  motivi di organicita' e' stata trasferita nell'art.
15 della tabella l'esenzione dal tributo, gia' prevista nell'articolo
in  parola,  per  le  somme  affidate  da  enti  ed  imprese a propri
dipendenti, ausiliari, ecc.; allo scopo di evitare le difficolta' che
la pratica applicazione del tributo aveva presentato, si e' preferito
tornare  al  precedente  e  piu'  semplice sistema che preesisteva al
decreto n. 642 del 1972, nel senso che non e' piu' rilevante, ai fini
della  pluralita' della tassazione, il numero dei " titoli distinti "
per  i  quali  i  documenti  sono  emessi  -  come  era  previsto nel
previgente art. 19 - ma basta riferirsi al numero dei " percipienti "
indicati  sugli  stessi  documenti.  A tale proposito devesi porre in
evidenza  che,  ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto,  per gli atti
soggetti  a  bollo  sin  dall'origine, l'applicazione delle marche da
bollo   o   del   bollo   a   punzone   deve   precedere  l'eventuale
sottoscrizione.

L'ultima  parte della nota marginale al nuovo articolo in esame, allo
scopo di dare fondamento normativo ad una prassi consolidata, prevede
che  non  e'  dovuta l'imposta per le quietanze apposte sui documenti
indicati nell'art. 19, gia' assoggettati all'imposta ovvero esenti.

Ad evitare ogni equivoco, il nuovo art. 20 chiarisce che l'imposta di
L.  300  sugli  atti ivi indicati e' dovuta sia per gli originali che
per  i  duplicati  e  le copie. Il nuovo testo ha anche elevato da L.
10.000 a L. 50.000 l'importo indicato sugli atti oltre il quale opera
l'assoggettamento  al bollo. Analoga elevazione e' stata disposta con
le carte di credito e gli altri titoli riportati nell'art. 21.

Nell'art.  23 e' stato aggiunto, tra i modi di pagamento previsti per
le  caselle  del  registro  generale d'ordine delle conservatorie dei
registri  immobiliari (art. 2678 codice civile), quello virtuale, per
rendere   piu'   agevole   l'assolvimento  del  tributo  con  la  sua
riscossione  da  parte dell'ufficio. Anche le modifiche agli articoli
24,  25  e  26  consistono nell'ampliamento dei modi di pagamento del
tributo.

Nel  testo  attuale dell'art. 31 e' stata inserita la possibilita' di
usare  oltre alla prescritta carta bollata per atti giudiziari, anche
le  apposite  marche  o  il  bollo  a  punzone per tutti gli atti dei
procedimenti  ivi  indicati,  salvo  quanto  si dira' piu' avanti per
taluni di detti atti.

Non  e'  stato  pertanto  necessario riprodurre il quarto comma della
nota marginale del precedente testo dove era prevista la possibilita'
di  assolvere  l'imposta  dovuta  per  le  copie  di  ciascuna  delle
comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi di cui non e'
obbligatoria la notifica, a mezzo marche da bollo per atti giudiziari
da  applicare in margine a ciascun foglio dell'originale in quantita'
pari  al  numero dei procuratori tra i quali avviene lo scambio delle
copie  stesse.  Cio' significa che per queste vanno ora utilizzate le
stesse  modalita'  di  pagamento  previste  per gli originali, tra le
quali l'uso in via normale delle marche da bollo per atti giudiziari.

E'  stato  recepito,  con  alcune  aggiunte  e  modifiche,  il  testo
dell'art.  2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che ha sostituito il
precedente art. 31 della tariffa del 1972. Questa legge, com'e' noto,
ha  introdotto un particolare sistema di pagamento dell'imposta sugli
atti  compiuti  dal  giudice  e  dal  cancelliere e sui provvedimenti
originali  del  giudice nei procedimenti civili (con esclusione delle
sentenze e dei processi verbali di conciliazione sui quali l'imposta,
commisurata  al  numero  dei  fogli,  viene riscossa in modo virtuale
dall'ufficio del registro competente per la registrazione): l'imposta
dovuta  e',  com'e'  noto,  forfettizzata  e  diversificata  nel  suo
ammontare  in base alla specie e al grado del giudizio civile e viene
corrisposta  o  con  marche  per  atti  giudiziari  oppure versata su
appositi  conti correnti postali intestati all'ufficio del registro -
affitti   e  concessioni  governative,  di  Roma.  Si  richiamano  in
proposito,  per  quanto  non  diversamente  previsto,  le  istruzioni
impartite con circolare n. 11 del 28 marzo 1979.

Non  sembra  comunque  che  per  gli  atti compiuti dal giudice e dal
cancelliere  ecc.  sopraindicati sia possibile come terza alternativa
di  pagamento,  il bollo a punzone, che resta circoscritta agli altri
atti  del  procedimento  civile.  Con  il nuovo testo dell'art. 31 il
particolare  sistema  piu'  sopra accennato e' stato esteso agli atti
compiuti  dal giudice e dai segretari, compresi pero' " gli originali
delle  decisioni  e  dei provvedimenti ", nei procedimenti dinanzi al
Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali. L'imposta
forfettizzata e' stabilita in L. 7.000.

Nelle note, infine, sono state recepite talune disposizioni contenute
negli articoli 1 e 11 della legge 2 febbraio 1979, n. 59.

Un'importante  modifica  e' intervenuta con il nuovo art. 34 il quale
non  contiene piu', tra gli atti soggetti ad imposta, le querele e le
relative  rinunce  e  remissioni,  nella considerazione che la tutela
dell'azione  penale  mal  si  concilia  con  l'applicazione  di oneri
fiscali  anche nei momenti in cui il suo esercizio o il suo abbandono
sono  condizionati  all'iniziativa  della persona offesa. Si ritiene,
quindi,  che  gli  atti  suddetti  siano  esenti in modo assoluto dal
tributo  in forza delle innovazioni apportate dall'ampia formulazione
del nuovo art. 3 della tabella, allegato B.

TARIFFA - ALLEGATO A - PARTE SECONDA

Nella parte seconda della tariffa sono indicati gli atti, i documenti
ed i registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso.

In conseguenza delle modifiche apportate al caso d'uso dal nuovo art.
2 del decreto, sono stati variati i modi di pagamento del tributo per
quasi  tutti  gli  atti  indicati  in detta seconda parte: l'imposta,
oltre  che  con marche da annullarsi come per il passato dagli uffici
del  registro,  puo'  essere  ora  corrisposta anche in modo virtuale
presso  i predetti uffici. Sono stati esclusi dall'annullamento delle
marche  gli  altri  pubblici uffici, attesa la introdotta limitazione
del caso d'uso alla presentazione dell'atto all'ufficio del registro.

Per  le  cambiali  provenienti  dall'estero  (art.  47,  lettera  a),
continua  invece  a  corrispondersi l'imposta mediante marche o visto
per bollo.

La  prima  parte  dell'art.  37  e  gli  articoli  38 e 39 sono stati
soppressi.  Peraltro,  gli  atti  indicati  negli  articoli  suddetti
ritenuti  ora  meritevoli  di  piu'  benevolo trattamento, sono stati
trasfusi,   rispettivamente,   negli  articoli  27,  25  e  26  della
successiva  tabella  e  sono,  quindi,  esenti da imposizioni in modo
assoluto.

Con la nuova formulazione dell'art. 42 s'e' chiaramente precisato che
fruiscono  del  trattamento  previsto  per il caso d'uso soltanto gli
atti  e  i  documenti  dell'art.  3  -  parte  prima  della tariffa -
ancorche'  essi,  redatti  sotto  forma  di corrispondenza o dispacci
telegrafici, contengano causole di cui all'art. 1341 codice civile, e
con  esclusione  degli  atti  aventi  ad  oggetto immobili soggetti a
registrazione  in  termine  fisso e degli altri indicati nello stesso
art.  42. Infine, nell'art. 43 ai soggetti che gia' beneficiano della
tassazione  in  caso d'uso per gli atti indicati nell'articolo stesso
sono  stati  aggiunti  gli  " enti pubblici e privati " allo scopo di
colmare una lacuna esistente nella previgente normativa.

TABELLA ALLEGATO B

Nella  tabella  sono  riportati  gli  atti, i documenti ed i registri
esenti  in  modo assoluto dall'imposta di bollo. Nel nuovo art. 2, di
formulazione  piu'  ampia,  vengono  comprese nell'esenzione tutte le
domande,  le documentazioni riguardanti qualsiasi prestazione in esso
indicata o le opposizioni ai relativi provvedimenti. Vi rientrano, ad
esempio,  le  domande di anticipazione del servizio militare di leva,
prima non incluse.

Con  il  nuovo  art.  3 l'esenzione dall'imposta e' stata estesa alle
domande  e  denunce  prodotte  dalle  parti  al  fine  di  promuovere
l'esercizio  dell'azione  penale nonche' alle relative certificazioni
rilasciate  agli  interessati  (es.  denunce di furto, rapina, ecc. e
rilascio  delle attestazioni relative). S'e' gia' detto che rientrano
nel  beneficio  fiscale  anche  le  querele  e  le relative rinunce e
remissioni,  gia'  comprese  nel previgente art. 34 della tariffa tra
gli atti soggetti al bollo sin dall'origine.

Nel  primo comma del nuovo art. 5 e' stata confermata l'esenzione per
gli atti e copie del procedimento di accertamento e di riscossione di
qualsiasi tributo.

Atteso  l'ampio  significato  della  norma  in questione, si conferma
quanto  gia'  dichiarato  in  passato  in  occasione  di  risposte  a
specifici quesiti, e cioe' che l'esenzione in parola spetta agli atti
e  copie  relativi  all'accertamento ed alla riscossione di qualsiasi
tributo di natura erariaie e non.

L'esenzione  medesima  ha carattere oggettivo e quindi compete sia se
gli  atti  e copie di cui trattasi siano posti in essere direttamente
dagli enti impositori, sia se posti in essere dai soggetti incaricati
da  tali  enti  della  riscossione  dei  tributi,  come ad esempio le
quietanze   rilasciate   dagli  esattori  delle  imposte  dirette  ai
contribuenti,  dalle  sezioni  di  tesoreria  provinciale della Banca
d'Italia  ai ricevitori provinciali delle imposte dirette e da questi
agli esattori.

Per  quanto  riguarda  le  quietanze  rilasciate  contestualmente per
entrate   tributarie   ed   extratributarie,   si   ritiene  che  con
l'introduzione  del  nuovo testo dell'art. 13, terzo comma, n. 15, si
sia  fissato  il  principio,  in  presenza  di  piu' atti (o causali)
riportati in unico contesto, di dovere in ogni caso corrispondere sia
pure una sola volta l'imposta di bollo e quindi anche quando uno solo
di  essi  sia  soggetto  al  tributo  e  l'altro o gli altri ne siano
esenti.  Se  ne deduce pertanto che le quietanze in parola devono ora
essere assoggettate all'imposta.

Nel   secondo  comma  dell'art.  5  in  esame,  e'  stata  introdotta
l'esenzione  dall'imposta  di  bollo  anche per le copie conformi dei
verbali  e delle decisioni delle commissioni tributarie. La modifica,
che  viene  a  dirimere  i  dubbi  insorti  nel  passato, consente di
dichiarare  che  le  copie  suddette sono esenti dal tributo anche se
rilasciate  agli  interessati,  le  cui  istanze, in base al disposto
dell'art. 14 della tabella, sono pur'esse esenti dall'imposta.

Per  espressa disposizione dettata dall'art. 29 del decreto n. 955 in
rassegna,  l'esenzione  per  le  copie  in  parola  ha effetto dal 1°
gennaio 1973.

All'art.  5  in  argomento  sono stati pure introdotti due commi: col
primo  sono ora esenti dall'imposta di bollo le istanze di rimborso e
di   sospensione  del  pagamento  di  qualsiasi  tributo,  nonche'  i
documenti allegati alle istanze medesime. Data la sua specialita', la
nuova   esenzione  non  puo'  estendersi  a  domande  di  rimborso  o
sospensione  di  pagamento e relativa documentazione allegata che non
siano  riferite  a  tributi, ne' ad istanze concernenti tributi ma di
diverso fine come ad esempio quelle di rateizzazione.

Con   l'altro   comma   introdotto  nell'art.  5  e'  stata  recepita
l'esenzione  dall'imposta  per le delegazioni di pagamento rilasciate
dalle  province e dai comuni e per gli atti di delega di cui all'art.
3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Il  testo  dell'art.  6  e'  stato  completamente  mutato rispetto al
previgente  art.  6. Con una piu' puntuale applicazione del principio
dettato  in  materia dall'art. 7, n. 5 della legge 9 ottobre 1971, n.
825,  concernente delega al Governo per la riforma tributaria, e' ora
prevista,  con il nuovo art. 6, l'esenzione dall'imposta di bollo per
le  fatture,  ricevute,  quietanze, estratti di conti e per gli altri
documenti indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa " riguardanti
il  pagamento  di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta
sul valore aggiunto ".

Trattasi,  com'e' facile rilevare, di un'estensione dell'esenzione in
argomento, prima limitata alle fatture ed equivalenti documenti con i
quali veniva addebitata l'IVA.

Considerata  la  formulazione  della  norma,  si  ritiene che debbano
considerarsi  rientranti  nell'esenzione  in  parola  non  soltanto i
documenti  di  cui agli articoli 19 e 20 della tariffa con i quali si
richiede  o  comprova  il  pagamento  o si addebitano i corrispettivi
dovuti  per  le  cessioni  di  beni  e  per le prestazioni di servizi
assoggettati   all'imposta   sul   valore  aggiunto,  ma  anche  quei
documenti,  sempre indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa, con
i  quali  si  accreditano le somme per il pagamento dei corrispettivi
suddetti.

Sono  pertanto  esenti dall'imposta di bollo, ad esempio, le fatture,
le  ricevute,  le quietanze, le note, i conti, gli estratti di conto,
nonche'  le  lettere  di addebitamento e di accreditamento e gli atti
similari  quali le lettere sollecitatorie di pagamento, gli avvisi di
emissione di tratte, le lettere accompagnatorie di assegni relativi a
fatture  non  allegate  e  recanti l'importo delle fatture stesse, le
note di variazione degli importi addebitati o accreditati.

Beninteso, l'esenzione e' applicabile a condizione:

   1) che trattasi di documenti indicati negli articoli 19 e 20 della
tariffa;

   2)  che  i  documenti  predetti riguardino il pagamento di importi
relativi  a  cessioni di beni o a prestazioni di servizi assoggettate
ad IVA;

   3)  che  sui  documenti  stessi sia riportata l'IVA concernente le
operazioni alle quali i documenti si riferiscono.

In alternativa alla condizione di cui al punto 3), e' sufficiente che
sui  documenti  in  parola  sia  espressamente indicato, con apposita
annotazione,  che  trattasi  di  documenti  emessi  in  relazione  al
pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

In proposito si osserva che - attesa la dizione letterale della norma
in  questione:  "  operazioni  assoggettate  ad  imposta  sul  valore
aggiunto  " - possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 6
in   esame,   soltanto   i  documenti  sopra  illustrati  riguardanti
operazioni   che   scontano   l'IVA;   per   le   quali,  cioe',  sia
effettivamente dovuto il tributo.

Restano, quindi, esclusi dall'esenzione suddetta i ripetuti documenti
quando   riguardano   operazioni  fuori  del  campo  di  applicazione
dell'IVA,  o  con  aliquota  zero  come  le  cessioni  di pane, pasta
alimentare,  ecc., nonche' operazioni non imponibili o esenti secondo
la  normativa  che  regola  questo tributo, a meno che i documenti in
parola non godano di altra e diversa esenzione dall'imposta di bollo,
come  ad  esempio  le  fatture emesse in relazione ad esportazione di
merci indicate nell'art. 15 della tabella.

Rientrano, invece, nel beneficio dell'esenzione i documenti emessi in
relazione  ad  operazioni  per  le  quali,  per  esigenze  di tecnica
legislativa,  il pagamento dell'IVA viene eseguito in momenti diversi
da  quello  dell'emissione  del documento come nel caso dell'art. 69,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Per  le fatture e gli altri documenti indicati negli articoli 19 e 20
della  tariffa relativi al pagamento di corrispettivi relativi a piu'
operazioni  delle  quali  alcune assoggettate ad IVA ed altre non, si
richiama  quanto  detto  in  precedenza, a commento dell'art. 5 della
tabella  in  esame;  per cui su tali documenti e' dovuta l'imposta di
bollo.

Tuttavia,  per  le  ricevute, quietanze, distinte e simili documenti,
eventualmente  riguardanti  piu' percipienti, l'imposta di bollo deve
corrispondersi  per  ciascun percipiente, in forza della disposizione
dettata  dal  secondo  comma  della  nota  al  suddetto art. 19 della
tariffa,  con  esclusione  dal computo, naturalmente, dei percipienti
destinatari   delle  somme  concernenti  le  operazioni  assoggettate
all'IVA.

L'art.  7,  primo  comma,  esplicitamente  dichiara  non  soggetti al
tributo  le  ricevute  e gli altri documenti relativi alle operazioni
riguardanti  i  conti  correnti postali, convalidando in tal modo una
prassi  ormai  consolidata;  al  terzo comma estende l'esenzione alle
quietanze  rilasciate  per  il rimborso delle azioni, obbligazioni ed
altri  titoli  negoziabili  emessi  in  serie  nonche' alle quietanze
relative   ai   pagamenti   di  contributi  o  quote  associative  ad
associazioni   politiche,   sindacali   e  di  categoria,  religiose,
assistenziali, culturali e sportive. L'esenzione deve ritenersi avere
carattere oggettivo quali che siano le modalita' di versamento.

Nell'art.  9  e'  stata  modificata  una parte del secondo comma allo
scopo   di   estendere   l'esenzione   dall'imposta   alle   domande,
certificati, documenti e ricorsi occorrenti per la liquidazione ed il
pagamento  delle  pensioni,  assegni ed indennita' indicati nel comma
medesimo,  senza  che  (al  contrario  della  precedente formulazione
limitata  allo  Stato  e  ad altri determinati enti) assuma rilevanza
alcuna  il  soggetto,  che  puo'  essere  anche  straniero, tenuto ad
erogare le prestazioni suddette.

Tralasciando  l'esame  delle  modifiche apportate agli altri articoli
della  tabella,  di  facile  lettura,  con i quali, tra l'altro, s'e'
estesa  l'esenzione  dal  bollo alle domande e documenti per ottenere
l'esonero  totale  o  parziale  dal pagamento delle tasse scolastiche
(art.  11)  e  alle carte di identita' e documenti equipollenti (art.
18),  conviene  soffermarsi  sul  testo  dell'art.  20 concernente le
cooperative e i loro consorzi.

La  nuova  disposizione  ha  elevato,  per  adeguarli ai nuovi valori
monetari,  gli  importi  massimi  dei capitali sociali effettivamente
versati,  i  quali non devono essere superati perche' si possa fruire
dell'esenzione   prevista  nell'articolo  stesso.  Inoltre  e'  stato
eliminato per le cooperative il limite temporale dei dieci anni dalla
loro  costituzione per fruire della esenzione, limitatamente pero' ai
contratti   di  assegnazione  o  di  mutuo  individuale  ai  soci  di
cooperative  edilizie  per  case  economiche  e popolari a contributo
statale,  nonche'  agli  atti  diretti  o  relativi  all'acquisto  di
abitazioni da parte dei soci.

Pertanto  per  queste  operazioni  l'esenzione  (che trova fondamento
nell'art. 149 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia
economica  e  popolare,  confermato  dall'art.  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che deve ritenersi
a  sua  volta  richiamato  dall'art.  7, secondo comma, sub 2), della
legge  di  delega  sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825) ha
durata  illimitata, purche' beninteso siano rispettate tutte le altre
condizioni e limiti stabiliti dal citato art. 20.

                                * * *

La  presente  circolare  viene inviata in congruo numero di esemplari
alle  intendenze  di finanza per la diramazione ai dipendenti uffici,
ed  agli  ispettorati  compartimentali  delle  tasse  e delle imposte
indirette sugli affari per la consegna al personale ispettivo.

                                               Il Ministro: VISENTINI