Imposta di bollo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.(GU n.22 del 23-1-1984)
Vigente al: 23-1-1984
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Agli uffici IVA Agli uffici del registro Alle conservatorie dei registri immobiliari e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'avvocatura generale dello Stato Alla commissione tributaria centrale Alla Ragioneria generale dello Stato A tutti i Ministeri Alle direzioni generali del Ministero delle finanze Al servizio centrale degli ispettori tributari Al comando generale della Guardia di finanza Al Provveditorato generale dello Stato Alle prefetture e questure Alle dogane Alla Banca d'Italia Alle camere di commercio All'Associazione bancaria italiana; All'Associazione fra le societa' italiane per azioni Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali All'Associazione tecnica delle banche popolari italiane Alla Confederazione nazionale degli armatori liberi All'Unione nazionale delle associazioni dei produttori ortofrutticoli Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, recante disposizioni integrative e correttive del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente l'imposta di bollo. L'emanazione del citato provvedimento si e' resa necessaria per ulteriormente snellire e ,semplificare in talune parti la disciplina del tributo di bollo al fine di agevolarne la sua applicazione. In proposito, si ritiene opportuno porre in particolare evidenza che restano in vigore le norme dettate dal cennato decreto n. 642 del 1972 e le altre disposizioni legislative emanate successivamente, nella soggetta materia, se non risultano diversamente disciplinate dal nuovo decreto n. 955 del 1982. Per tali norme devono intendersi confermate le istruzioni ed i provvedimenti a suo tempo adottati. Passando all'esame delle nuove disposizioni integrative e correttive entrate in vigore il 1° gennaio 1983, acquista particolare rilievo il secondo comma dell'art. 2 del decreto presidenziale n. 955 in oggetto, secondo cui si ha caso d'uso, agli effetti dell'imposta di bollo, quando gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, allegato A, parte seconda, vengono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Sono pertanto venute a cessare tutte le ipotesi di caso d'uso contemplate nel secondo comma dell'art. 2 della previgente normativa. Resta invece confermato il particolare caso d'uso per le cambiali, gia' previsto dall'ultimo comma del citato art. 2 del decreto presidenziale n. 642 del 1972. Nel nuovo art. 3 e' stato inserito, al primo comma, punto 3), tra le modalita' di pagamento in modo virtuale, il versamento dell'imposta in conto corrente postale. Tale modalita' di pagamento, ovviamente, potra' essere utilizzata solo nei casi previsti dalle norme del decreto e relativa tariffa o da leggi particolari. Altra disposizione innovativa e' quella del quarto comma dell'art. 3, che da' facolta' all'intendenza di finanza di autorizzare singoli uffici statali a riscuotere l'imposta di bollo in modo virtuale per le domande di parte ad essi presentate e per gli atti dagli stessi emessi, ovviamente a richiesta del privato. Con apposito decreto interministeriale verranno stabilite le modalita' di riscossione e versamento ed indicati gli uffici ammessi a tale sistema di pagamento del tributo. Nel nuovo art. 4 viene poi disposto che la carta bollata puo' essere integrata con marche da bollo nei casi in cui l'importo del tributo dovuto superi il suo valore facciale; e cio' per evitare di emanare disposizioni legislative analoghe ogni qualvolta interviene, come non di rado sta accadendo, un aumento dell'imposta e non si dispone subito della nuova carta bollata. E' ovvio che la nuova norma non si riferisce all'apposita carta bollata per cambiali dato che queste, come e' noto, sottostanno ad aliquote proporzionali e l'integrazione del tributo mediante speciali marche, oltre che con il visto per bollo gia' prevista in precedenza, rimane confermata negli appositi articoli della tariffa che saranno esaminati piu' avanti. Per quanto riguarda i tabulati meccanografici (articolo 5), che sono in pratica di forme e dimensioni diverse dalla carta bollata, la nuova disposizione prevede al secondo comma che l'imposta, attualmente nella misura di L. 3.000, e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate, modificando in tal modo la precedente norma secondo cui il tributo in parola era dovuto per ogni facciata. Sicche' ogni tabulato non soggiace piu' una sola volta all'imposta, ma tante volte quante sono le 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. Resta ferma la regola secondo cui se nell'ambito delle 100 linee o frazioni sopra menzionate vengono redatti piu' atti non in unico contesto, si dovra' corrispondere piu' volte l'imposta per quanti sono gli atti riportati sul tabulato e nelle misure indicate nella tariffa allegata alla legge di bollo secondo la specie degli atti medesimi. Appare utile precisare a tal punto che i registri contemplati dall'art. 22 della tariffa suddetta, anche se tenuti col sistema meccanografico, scontano l'imposta, ivi prevista, nella misura di L. 3.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. L'eliminazione dall'art. 6 dei commi secondo e terzo e' stata determinata dalla nuova configurazione del caso d'uso cui si e' gia' accennato, non piu' previsto per la produzione o esibizione in giudizio di atti, documenti e registri, mentre la soppressione dell'art. 7 e' dovuta a mere ragioni sistematiche in quanto e' parso meglio riportare la norma nella nota marginale al nuovo art. 19 della tariffa. Nell'art. 8 relativo all'onere del tributo, sono stati esclusi gli enti parificati per legge allo Stato, stante che detta parificazione agli effetti tributari era stata abrogata dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nel nuovo art. 9 non e' stato riprodotto, quindi e' da ritenersi soppresso, il limite delle 28 sillabe che potevano scriversi per ogni riga, in considerazione delle difficolta' pratiche del relativo controllo e della sua scarsa utilita' nell'economia del tributo. Restano pero' fermi gli altri limiti, condizioni e facolta' connessi all'uso della carta bollata, indicati nel vecchio e nel nuovo testo dell'articolo in parola. Importante appare sottolineare le modifiche introdotte all'art. 13 della legge di bollo con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955. In primo luogo e' cambiata l'intestazione perche' le norme che vi sono contemplate, come del resto quelle del precedente testo, contengono facolta' e non divieti. Inoltre e' stato aggiunto un comma (secondo) con il quale si chiarisce che per le annotazioni di proroga o di rinnovazione apposte su un atto gia' assoggettato al tributo, e' dovuta altra imposta nella misura vigente all'atto della rinnovaziorte o della proroga. E' stato inoltre inserito il punto 15 con il quale, con disposizione di carattere generale, si statuisce che gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti vanno assoggettati al pagamento di una sola imposta a condizione che essi siano redatti in un unico contesto. (Vedansi in proposito le considerazioni illustrative riportate piu' avanti a commento degli articoli 5 e 6 della tabella). Non essendovi piu', nella nuova tariffa, atti sui quali assolvere il tributo esclusivamente con la carta bollata, e' stato eliminato il primo comma del precedente art. 14 che prescriveva un'apposita autorizzazione per poter corrispondere l'imposta di bollo in modo straordinario anziche' in modo ordinario. Nel secondo, terzo e quarto comma e' stata soppressa la parola " elettriche " onde consentire l'uso di macchine bollatrici che non siano solo elettromeccaniche, come ad esempio quelle elettroniche. Sempre nel secondo comma e' mutata la competenza territoriale dell'intendenza di finanza a rilasciare l'autorizzazione all'impiego delle macchine in parola, nel senso che il criterio della residenza del contribuente e' stato sostituito con quello avente riferimento al luogo in cui la macchina e' posta in uso, convalidandosi in tal modo quanto era stato anticipato dal decreto ministeriale 5 luglio 1973, emanato in attuazione dell'allora secondo (ora primo) comma dell'art. 14 in esame. In proposito, si ritiene opportuno che le competenti intendenze curino l'espletamento del procedimento autorizzativo nel modo piu' sollecito possibile onde eliminare le reiterate sollecitazioni degli interessati segnalate a questo Ministero per i ritardi che si verificano. In base al terzo comma, anche l'ufficio del registro competente, oltre all'intendenza di finanza, e' ora abilitato ad autorizzare modifiche e riparazioni delle macchine, ed in tal senso deve ritenersi modificato l'art. 22 del decreto ministeriale suddetto. Il settimo comma del nuovo testo dell'art. 15, risolvendo una delicata questione presentatasi in passato, stabilisce in buona sostanza che eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta di bollo debbono operare pure sulla liquidazione del tributo dovuto in modo virtuale che verra' fatta dall'ufficio. In altre parole, le modifiche alla disciplina o alla misura dell'imposta che eventualmente intervengano nel corso dell'anno solare, hanno immediato effetto sugli atti emessi dopo l'entrata in vigore di dette modifiche, si' che la liquidazione dell'imposta che l'ufficio andra' ad effettuare deve tener conto, limitatamente ai predetti atti, delle modifiche intervenute. Il principio suddetto, del resto, e' in linea con il modo virtuale, che non e' un sistema di pagamento a forfait. Comunque, le autorizzazioni al pagamento in modo virtuale, gia' accordate in base al previgente art. 15, non sono in contrasto con le nuove norme introdotte, per cui esse devono considerarsi tuttora valide. E' stato riformulato il testo dell'art. 19 che innova profondamente la materia degli obblighi dei funzionari, dei pubblici ufficiali e di altri soggetti quali indicati nel primo e nel quarto comma del testo abrogato. Mentre in precedenza costoro non potevano ricevere in deposito o assumere a base dei loro provvedimenti o allegare o enunciare nei propri atti, i registri i documenti e gli atti non in regola col bollo, con il nuovo testo detto divieto e' stato eliminato. In altri termini, con la nuova formulazione s'e' generalizzata la regola eccezionale che era prevista col vecchio testo soltanto nei giudizi, unico essendo apparso al legislatore il motivo ispiratore: non impedire al cittadino di ottenere un provvedimento o altro atto, giurisdizionale e non, per il solo fatto del mancato adempimento dell'obbligazione fiscale di bollo. Su tutti i soggetti indicati nel nuovo art. 19 (funzionari, pubblici ufficiali, cancellieri, ecc.) grava nel contempo l'obbligo dell'invio al competente ufficio del registro, nel termine ivi stabilito, del documento irregolare o copia per la sua regolarizzazione ai sensi dell'art. 31. In particolare vi sono tenuti ora anche i notai per tutti i documenti e registri irregolari che allegano o enunciano in tutti i loro atti e non piu' soltanto negli inventari e negli atti conservativi. Con il primo comma del nuovo art. 25 e' stata inasprita la pena pecuniaria che viene elevata da un minimo pari a due volte (in precedenza una volta) ad un massimo di dieci volte l'imposta evasa. Nel terzo comma e' stato aggiunto un richiamo alla normativa emanata successivamente al 31 dicembre 1972 e in particolare all'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (trattamento fiscale delle cambiali per crediti assicurativi e di finanziamento all'esportazione) per cui i titoli in questione, qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa senza applicazione di penalita'. La modifica al quarto comma dello stesso art. 25 equipara, per quanto concerne la pena pecuniaria applicabile, la tardiva dichiarazione di conguaglio alla omessa oltreche' a quella infedele. Nel quinto comma sono ora previste non piu' una, ma due attenuazioni della sanzione, la quale e' ridotta al decimo quando la dichiarazione di conguaglio e' presentata entro il mese successivo alla scadenza ed e' ridotta al quinto se viene prodotta entro il terzo mese successivo. Un'importante innovazione e' stata introdotta con il nuovo testo dell'art. 29, il cui primo comma ha eliminato la tolleranza di venti giorni dalla scadenza per il pagamento senza penalita' dell'imposta dovuta in modo virtuale, non essendosi ravvisata alcuna valida ragione per mantenere tale tolleranza. I versamenti, pertanto, vanno regolarmente effettuati entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La soprattassa pari al 10% dell'imposta non versata e' tuttavia ridotta alla meta' se il pagamento, giusta il secondo comma, avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica dell'ingiunzione. Giova in proposito precisare che in conformita' alla precedente disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1982, alla quarta rata dell'imposta dovuta in modo virtuale per l'anno 1982 con scadenza al 31 dicembre, torna applicabile ancora la tolleranza di venti giorni e pertanto i versamenti effettuati entro il 20 gennaio 1983 sono da considerarsi nei termini. Nel caso di irreperibilita' dei valori bollati dovuta ad obiettiva impossibilita' per i contribuenti di assolvere l'obbligo tributario (sciopero dei rivenditori, gravi calamita' naturali, ecc.), con il nuovo art. 32 e' ammesso corrispondere alternativamente il tributo, senza penalita', direttamente presso l'ufficio del registro ovvero in conto corrente postale. Nel primo caso il contribuente puo' presentare l'atto, nel cui contesto dovra' indicare la causa del mancato impiego del valore bollato, all'ufficio del registro entro cinque giorni dal cessato fatto impeditivo; nel secondo caso puo' limitarsi ad allegare all'atto, nel cui contesto dovra' essere fatta menzione dell'impossibilita' sopradetta, la ricevuta del versamento effettuato in conto corrente postale. Su tale conto corrente saranno impartite ulteriori istruzioni. E' Stato modificato il primo comma dell'art. 36 concernente le modalita' di accertamento delle violazioni. Ai sensi della nuova disposizione, al contribuente deve ora essere sempre consegnata la copia del verbale di constatazione. L'attribuzione precedentemente prevista del solo diritto, su richiesta, di averne copia, poteva dar luogo a qualche inconveniente applicativo e non tutelava sufficientemente il contribuente nella fase di accertamento delle violazioni. Il nuovo art. 37 si differenzia, da quello sostituito, nel secondo comma dove, per ragioni di carattere meramente esplicativo si e' precisato, in linea col sistema di imposizione di questo tributo (vedasi ad es. l'art. 31), che la misura dell'imposta da corrispondere e' quella prevista per l'atto al momento del suo uso, indipendentemente dalla intervenuta decadenza, per l'Amministrazione finanziaria, del potere di accertare la violazione. Si richiama l'attenzione degli uffici sulla circostanza che e' consentito il rimborso dell'imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante " Visto per bollo ". Sulle condizioni che devono sussistere e le modalita' da osservare per tale fattispecie, come per le altre ipotesi di rimborso dell'imposta, si rinvia al nuovo art. 37. Basti per ora sottolineare che l'imposta corrisposta mediante versamento in conto corrente postale, pur costituendo un'ipotesi di pagamento in modo virtuale (art. 3, primo comma, n. 3), non puo' essere rimborsata. Con il nuovo art. 39 vengono dettagliatamente indicate le modalita' e le condizioni da osservarsi per la distribuzione e la vendita al pubblico dei valori bollati. Trattandosi di norma meramente strumentale all'imposta, questo Ministero si riserva di dettare le relative istruzioni che man mano si renderanno necessarie al riguardo. Con il secondo comma del nuovo art. 40, infine, viene richiamato e confermato il beneficio tributario gia' recato dall'art. 41, secondo comma, della legge 28 febbraio 1967, n. 131, a favore dei particolari effetti cambiari e titoli equivalenti ivi contemplati. L'aggiunta del predetto comma all'articolo in esame - che deve intendersi integrato dalla statuizione dell'art. 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 955 in parola, per effetto della quale acquista efficacia dal 10 gennaio 1974 - si e' resa necessaria perche' il beneficio predetto operasse anche dopo il 1° gennaio 1974 (essendo esso stato soppresso da tale data con l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) e fino all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1977, n. 227, la quale, con l'art. 32, primo comma, sub a) e secondo comma, aveva gia' provveduto a ripristinare per l'avvenire il regime di favore in argomento. TARIFFA - ALLEGATO A - PARTE PRIMA Com'e' noto, nella prima parte della tariffa sono riportati gli atti, i documenti ed i registri soggetti alla imposta di bollo sin dall'origine. Merita anzitutto di essere segnalata l'eliminazione (e di cio' si e' gia' fatto cenno indietro) dell'uso esclusivo della carta bollata (eccetto quella apposita per le cambiali) dai residui articoli che lo prevedevano, e cio' allo scopo di rendere piu' agevoli gli adempimenti dei contribuenti. Tra le altre importanti modifiche va ricordata quella dell'art. 2 che consente il pagamento in modo virtuale anche delle copie degli atti dei notai o altri pubblici ufficiali presentate all'ufficio del registro unitamente agli originali per la registrazione, per i quali ultimi era gia' possibile (art. 1) corrispondere l'imposta in tal modo. In armonia con quanto piu' sopra segnalato circa la soppressione dell'uso esclusivo della carta bollata, il nuovo art. 5 prevede che per le istanze dirette agli organi dello Stato ed enti ivi indicati possono essere usati, in alternativa alla carta bollata, le marche, il bollo a punzone o il modo virtuale. Secondo la nota marginale all'articolo in rassegna, sono esenti dal tributo le istanze relative ai rapporti di impiego dei dipendenti degli uffici indicati nello stesso art. 5, prodotte " all'amministrazione competente " in luogo delle " proprie amministrazioni " del precedente testo. La modifica appare piu' rispondente allo spirito di perequazione della norma, che vuole esentare le domande dei dipendenti pubblici suddetti rivolte a qualunque amministrazione, quando si tratti di questioni concernenti il proprio rapporto d'impiego, come ad esempio quelle dirette alle direzioni provinciali del tesoro dai dipendenti dello Stato in ordine al loro trattamento economico. Il bollo a punzone indicato nel " modo di pagamento " degli articoli 5 e 6 e' stato poi aggiunto per consentire soprattutto agli enti pubblici riportati negli articoli suddetti di assoggettare i loro moduli a punzone senza doversi fornire di carta bollata o di marche o pretenderne l'uso. Gli articoli 9, 10, 10-ter e 15 riguardanti le cambiali e gli assegni bancari, nel confermare che le apposite marche (per cambiali) vanno annullate soltanto dagli uffici del registro o dagli uffici postali, hanno ora consolidato la prassi esistente da tempo di corrispondere la differenza di imposta dovuta sui foglietti direttamente mediante visto per bollo, senza la preventiva applicazione delle apposite marche, quando detta differenza superi il valore di dieci marche del taglio massimo. Ben s'intende che tale possibilita' sussiste pure per le cambiali dell'art. 10-bis, atteso che il modo di pagamento ivi previsto rinvia a quello dell'art. 9. Appare necessario precisare che il potere di annullamento delle marche per i duplicati di cui all'art. 13, rimane esclusivo agli uffici del registro i quali, per applicare l'imposta, fissata nel massimo di L. 1.000, devono preventivamente accertare l'integrale concordanza del duplicato o della copia all'originale o altro duplicato o copia in regola col bollo; in difetto e' applicabile l'imposta proporzionale come per l'originale. Col nuovo art. 10-ter vengono dettate le disposizioni disciplinanti l'imposta di bollo sulle cambiali agrarie. All'art. 18 riguardante i libretti di risparmio, sono state apportate delle semplici modifiche formali al fine di migliorare o rendere piu' chiaro il testo della norma. L'art. 19 ha subito le piu' numerose e non meno importanti modifiche. Premesso che esso disciplina, com'e' noto, il tributo di bollo dovuto sulle ricevute, quietanze, fatture, ecc., va in primo luogo sottolineato che tali atti vi sono soggetti quando la somma su di essi indicata e' superiore alle L. 50.000 (in precedenza L. 10.000), mentre permane l'obbligo di tassazione quando la somma " sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze ". Inoltre, per le quietanze relative a pagamenti fatti dallo Stato viene previsto che il modo virtuale, anziche' esclusivo come in precedenza, sia in alternativa alle marche e al bollo a punzone. La modifica mira ad evitare le difficolta' che possono derivare per la contabilizzazione del tributo riscosso in modo virtuale; difficolta' che non sussistono per gli uffici finanziari, indicati nell'articolo, preposti alle riscossioni (uffici del registro, IVA, ecc.) le cui quietanze continuano ad essere sottoposte all'imposta esclusivamente in modo virtuale; la disposizione dell'art. 7 del decreto e' stata trasfusa, come gia' detto indietro, nella nota marginale all'art. 19 in esame per ragioni sistematiche; e' stato eliminato il richiamo ad alcuni articoli della tariffa e della tabella in quanto non necessario; per motivi di organicita' e' stata trasferita nell'art. 15 della tabella l'esenzione dal tributo, gia' prevista nell'articolo in parola, per le somme affidate da enti ed imprese a propri dipendenti, ausiliari, ecc.; allo scopo di evitare le difficolta' che la pratica applicazione del tributo aveva presentato, si e' preferito tornare al precedente e piu' semplice sistema che preesisteva al decreto n. 642 del 1972, nel senso che non e' piu' rilevante, ai fini della pluralita' della tassazione, il numero dei " titoli distinti " per i quali i documenti sono emessi - come era previsto nel previgente art. 19 - ma basta riferirsi al numero dei " percipienti " indicati sugli stessi documenti. A tale proposito devesi porre in evidenza che, ai sensi dell'art. 11 del decreto, per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine, l'applicazione delle marche da bollo o del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione. L'ultima parte della nota marginale al nuovo articolo in esame, allo scopo di dare fondamento normativo ad una prassi consolidata, prevede che non e' dovuta l'imposta per le quietanze apposte sui documenti indicati nell'art. 19, gia' assoggettati all'imposta ovvero esenti. Ad evitare ogni equivoco, il nuovo art. 20 chiarisce che l'imposta di L. 300 sugli atti ivi indicati e' dovuta sia per gli originali che per i duplicati e le copie. Il nuovo testo ha anche elevato da L. 10.000 a L. 50.000 l'importo indicato sugli atti oltre il quale opera l'assoggettamento al bollo. Analoga elevazione e' stata disposta con le carte di credito e gli altri titoli riportati nell'art. 21. Nell'art. 23 e' stato aggiunto, tra i modi di pagamento previsti per le caselle del registro generale d'ordine delle conservatorie dei registri immobiliari (art. 2678 codice civile), quello virtuale, per rendere piu' agevole l'assolvimento del tributo con la sua riscossione da parte dell'ufficio. Anche le modifiche agli articoli 24, 25 e 26 consistono nell'ampliamento dei modi di pagamento del tributo. Nel testo attuale dell'art. 31 e' stata inserita la possibilita' di usare oltre alla prescritta carta bollata per atti giudiziari, anche le apposite marche o il bollo a punzone per tutti gli atti dei procedimenti ivi indicati, salvo quanto si dira' piu' avanti per taluni di detti atti. Non e' stato pertanto necessario riprodurre il quarto comma della nota marginale del precedente testo dove era prevista la possibilita' di assolvere l'imposta dovuta per le copie di ciascuna delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi di cui non e' obbligatoria la notifica, a mezzo marche da bollo per atti giudiziari da applicare in margine a ciascun foglio dell'originale in quantita' pari al numero dei procuratori tra i quali avviene lo scambio delle copie stesse. Cio' significa che per queste vanno ora utilizzate le stesse modalita' di pagamento previste per gli originali, tra le quali l'uso in via normale delle marche da bollo per atti giudiziari. E' stato recepito, con alcune aggiunte e modifiche, il testo dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che ha sostituito il precedente art. 31 della tariffa del 1972. Questa legge, com'e' noto, ha introdotto un particolare sistema di pagamento dell'imposta sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili (con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione sui quali l'imposta, commisurata al numero dei fogli, viene riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente per la registrazione): l'imposta dovuta e', com'e' noto, forfettizzata e diversificata nel suo ammontare in base alla specie e al grado del giudizio civile e viene corrisposta o con marche per atti giudiziari oppure versata su appositi conti correnti postali intestati all'ufficio del registro - affitti e concessioni governative, di Roma. Si richiamano in proposito, per quanto non diversamente previsto, le istruzioni impartite con circolare n. 11 del 28 marzo 1979. Non sembra comunque che per gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ecc. sopraindicati sia possibile come terza alternativa di pagamento, il bollo a punzone, che resta circoscritta agli altri atti del procedimento civile. Con il nuovo testo dell'art. 31 il particolare sistema piu' sopra accennato e' stato esteso agli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresi pero' " gli originali delle decisioni e dei provvedimenti ", nei procedimenti dinanzi al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali. L'imposta forfettizzata e' stabilita in L. 7.000. Nelle note, infine, sono state recepite talune disposizioni contenute negli articoli 1 e 11 della legge 2 febbraio 1979, n. 59. Un'importante modifica e' intervenuta con il nuovo art. 34 il quale non contiene piu', tra gli atti soggetti ad imposta, le querele e le relative rinunce e remissioni, nella considerazione che la tutela dell'azione penale mal si concilia con l'applicazione di oneri fiscali anche nei momenti in cui il suo esercizio o il suo abbandono sono condizionati all'iniziativa della persona offesa. Si ritiene, quindi, che gli atti suddetti siano esenti in modo assoluto dal tributo in forza delle innovazioni apportate dall'ampia formulazione del nuovo art. 3 della tabella, allegato B. TARIFFA - ALLEGATO A - PARTE SECONDA Nella parte seconda della tariffa sono indicati gli atti, i documenti ed i registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso. In conseguenza delle modifiche apportate al caso d'uso dal nuovo art. 2 del decreto, sono stati variati i modi di pagamento del tributo per quasi tutti gli atti indicati in detta seconda parte: l'imposta, oltre che con marche da annullarsi come per il passato dagli uffici del registro, puo' essere ora corrisposta anche in modo virtuale presso i predetti uffici. Sono stati esclusi dall'annullamento delle marche gli altri pubblici uffici, attesa la introdotta limitazione del caso d'uso alla presentazione dell'atto all'ufficio del registro. Per le cambiali provenienti dall'estero (art. 47, lettera a), continua invece a corrispondersi l'imposta mediante marche o visto per bollo. La prima parte dell'art. 37 e gli articoli 38 e 39 sono stati soppressi. Peraltro, gli atti indicati negli articoli suddetti ritenuti ora meritevoli di piu' benevolo trattamento, sono stati trasfusi, rispettivamente, negli articoli 27, 25 e 26 della successiva tabella e sono, quindi, esenti da imposizioni in modo assoluto. Con la nuova formulazione dell'art. 42 s'e' chiaramente precisato che fruiscono del trattamento previsto per il caso d'uso soltanto gli atti e i documenti dell'art. 3 - parte prima della tariffa - ancorche' essi, redatti sotto forma di corrispondenza o dispacci telegrafici, contengano causole di cui all'art. 1341 codice civile, e con esclusione degli atti aventi ad oggetto immobili soggetti a registrazione in termine fisso e degli altri indicati nello stesso art. 42. Infine, nell'art. 43 ai soggetti che gia' beneficiano della tassazione in caso d'uso per gli atti indicati nell'articolo stesso sono stati aggiunti gli " enti pubblici e privati " allo scopo di colmare una lacuna esistente nella previgente normativa. TABELLA ALLEGATO B Nella tabella sono riportati gli atti, i documenti ed i registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Nel nuovo art. 2, di formulazione piu' ampia, vengono comprese nell'esenzione tutte le domande, le documentazioni riguardanti qualsiasi prestazione in esso indicata o le opposizioni ai relativi provvedimenti. Vi rientrano, ad esempio, le domande di anticipazione del servizio militare di leva, prima non incluse. Con il nuovo art. 3 l'esenzione dall'imposta e' stata estesa alle domande e denunce prodotte dalle parti al fine di promuovere l'esercizio dell'azione penale nonche' alle relative certificazioni rilasciate agli interessati (es. denunce di furto, rapina, ecc. e rilascio delle attestazioni relative). S'e' gia' detto che rientrano nel beneficio fiscale anche le querele e le relative rinunce e remissioni, gia' comprese nel previgente art. 34 della tariffa tra gli atti soggetti al bollo sin dall'origine. Nel primo comma del nuovo art. 5 e' stata confermata l'esenzione per gli atti e copie del procedimento di accertamento e di riscossione di qualsiasi tributo. Atteso l'ampio significato della norma in questione, si conferma quanto gia' dichiarato in passato in occasione di risposte a specifici quesiti, e cioe' che l'esenzione in parola spetta agli atti e copie relativi all'accertamento ed alla riscossione di qualsiasi tributo di natura erariaie e non. L'esenzione medesima ha carattere oggettivo e quindi compete sia se gli atti e copie di cui trattasi siano posti in essere direttamente dagli enti impositori, sia se posti in essere dai soggetti incaricati da tali enti della riscossione dei tributi, come ad esempio le quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte dirette ai contribuenti, dalle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia ai ricevitori provinciali delle imposte dirette e da questi agli esattori. Per quanto riguarda le quietanze rilasciate contestualmente per entrate tributarie ed extratributarie, si ritiene che con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 13, terzo comma, n. 15, si sia fissato il principio, in presenza di piu' atti (o causali) riportati in unico contesto, di dovere in ogni caso corrispondere sia pure una sola volta l'imposta di bollo e quindi anche quando uno solo di essi sia soggetto al tributo e l'altro o gli altri ne siano esenti. Se ne deduce pertanto che le quietanze in parola devono ora essere assoggettate all'imposta. Nel secondo comma dell'art. 5 in esame, e' stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo anche per le copie conformi dei verbali e delle decisioni delle commissioni tributarie. La modifica, che viene a dirimere i dubbi insorti nel passato, consente di dichiarare che le copie suddette sono esenti dal tributo anche se rilasciate agli interessati, le cui istanze, in base al disposto dell'art. 14 della tabella, sono pur'esse esenti dall'imposta. Per espressa disposizione dettata dall'art. 29 del decreto n. 955 in rassegna, l'esenzione per le copie in parola ha effetto dal 1° gennaio 1973. All'art. 5 in argomento sono stati pure introdotti due commi: col primo sono ora esenti dall'imposta di bollo le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' i documenti allegati alle istanze medesime. Data la sua specialita', la nuova esenzione non puo' estendersi a domande di rimborso o sospensione di pagamento e relativa documentazione allegata che non siano riferite a tributi, ne' ad istanze concernenti tributi ma di diverso fine come ad esempio quelle di rateizzazione. Con l'altro comma introdotto nell'art. 5 e' stata recepita l'esenzione dall'imposta per le delegazioni di pagamento rilasciate dalle province e dai comuni e per gli atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il testo dell'art. 6 e' stato completamente mutato rispetto al previgente art. 6. Con una piu' puntuale applicazione del principio dettato in materia dall'art. 7, n. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega al Governo per la riforma tributaria, e' ora prevista, con il nuovo art. 6, l'esenzione dall'imposta di bollo per le fatture, ricevute, quietanze, estratti di conti e per gli altri documenti indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa " riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto ". Trattasi, com'e' facile rilevare, di un'estensione dell'esenzione in argomento, prima limitata alle fatture ed equivalenti documenti con i quali veniva addebitata l'IVA. Considerata la formulazione della norma, si ritiene che debbano considerarsi rientranti nell'esenzione in parola non soltanto i documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa con i quali si richiede o comprova il pagamento o si addebitano i corrispettivi dovuti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, ma anche quei documenti, sempre indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa, con i quali si accreditano le somme per il pagamento dei corrispettivi suddetti. Sono pertanto esenti dall'imposta di bollo, ad esempio, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, gli estratti di conto, nonche' le lettere di addebitamento e di accreditamento e gli atti similari quali le lettere sollecitatorie di pagamento, gli avvisi di emissione di tratte, le lettere accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegate e recanti l'importo delle fatture stesse, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati. Beninteso, l'esenzione e' applicabile a condizione: 1) che trattasi di documenti indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa; 2) che i documenti predetti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi assoggettate ad IVA; 3) che sui documenti stessi sia riportata l'IVA concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono. In alternativa alla condizione di cui al punto 3), e' sufficiente che sui documenti in parola sia espressamente indicato, con apposita annotazione, che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. In proposito si osserva che - attesa la dizione letterale della norma in questione: " operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto " - possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 6 in esame, soltanto i documenti sopra illustrati riguardanti operazioni che scontano l'IVA; per le quali, cioe', sia effettivamente dovuto il tributo. Restano, quindi, esclusi dall'esenzione suddetta i ripetuti documenti quando riguardano operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, o con aliquota zero come le cessioni di pane, pasta alimentare, ecc., nonche' operazioni non imponibili o esenti secondo la normativa che regola questo tributo, a meno che i documenti in parola non godano di altra e diversa esenzione dall'imposta di bollo, come ad esempio le fatture emesse in relazione ad esportazione di merci indicate nell'art. 15 della tabella. Rientrano, invece, nel beneficio dell'esenzione i documenti emessi in relazione ad operazioni per le quali, per esigenze di tecnica legislativa, il pagamento dell'IVA viene eseguito in momenti diversi da quello dell'emissione del documento come nel caso dell'art. 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Per le fatture e gli altri documenti indicati negli articoli 19 e 20 della tariffa relativi al pagamento di corrispettivi relativi a piu' operazioni delle quali alcune assoggettate ad IVA ed altre non, si richiama quanto detto in precedenza, a commento dell'art. 5 della tabella in esame; per cui su tali documenti e' dovuta l'imposta di bollo. Tuttavia, per le ricevute, quietanze, distinte e simili documenti, eventualmente riguardanti piu' percipienti, l'imposta di bollo deve corrispondersi per ciascun percipiente, in forza della disposizione dettata dal secondo comma della nota al suddetto art. 19 della tariffa, con esclusione dal computo, naturalmente, dei percipienti destinatari delle somme concernenti le operazioni assoggettate all'IVA. L'art. 7, primo comma, esplicitamente dichiara non soggetti al tributo le ricevute e gli altri documenti relativi alle operazioni riguardanti i conti correnti postali, convalidando in tal modo una prassi ormai consolidata; al terzo comma estende l'esenzione alle quietanze rilasciate per il rimborso delle azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie nonche' alle quietanze relative ai pagamenti di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. L'esenzione deve ritenersi avere carattere oggettivo quali che siano le modalita' di versamento. Nell'art. 9 e' stata modificata una parte del secondo comma allo scopo di estendere l'esenzione dall'imposta alle domande, certificati, documenti e ricorsi occorrenti per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni, assegni ed indennita' indicati nel comma medesimo, senza che (al contrario della precedente formulazione limitata allo Stato e ad altri determinati enti) assuma rilevanza alcuna il soggetto, che puo' essere anche straniero, tenuto ad erogare le prestazioni suddette. Tralasciando l'esame delle modifiche apportate agli altri articoli della tabella, di facile lettura, con i quali, tra l'altro, s'e' estesa l'esenzione dal bollo alle domande e documenti per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche (art. 11) e alle carte di identita' e documenti equipollenti (art. 18), conviene soffermarsi sul testo dell'art. 20 concernente le cooperative e i loro consorzi. La nuova disposizione ha elevato, per adeguarli ai nuovi valori monetari, gli importi massimi dei capitali sociali effettivamente versati, i quali non devono essere superati perche' si possa fruire dell'esenzione prevista nell'articolo stesso. Inoltre e' stato eliminato per le cooperative il limite temporale dei dieci anni dalla loro costituzione per fruire della esenzione, limitatamente pero' ai contratti di assegnazione o di mutuo individuale ai soci di cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonche' agli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte dei soci. Pertanto per queste operazioni l'esenzione (che trova fondamento nell'art. 149 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia economica e popolare, confermato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che deve ritenersi a sua volta richiamato dall'art. 7, secondo comma, sub 2), della legge di delega sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825) ha durata illimitata, purche' beninteso siano rispettate tutte le altre condizioni e limiti stabiliti dal citato art. 20. * * * La presente circolare viene inviata in congruo numero di esemplari alle intendenze di finanza per la diramazione ai dipendenti uffici, ed agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la consegna al personale ispettivo. Il Ministro: VISENTINI