MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 luglio 1985, n. 27 

Nuova   disciplina   delle  imprese  familiari  e  loro  costituzione
agevolata  in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice -
Art.  3,  connni 12, 14, 15 e 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n.  853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985,
n. 17.
(GU n.184 del 6-8-1985)
 
 Vigente al: 6-8-1985  
 

                                  Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle Imposte dirette

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari

                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai  centri  di  servizio  di Roma e
                                  Milano

                                  Agli uffici del registro

                                  Alle   conservatorie  dei  registri
                                  immobiliari

                                     e, per conoscenza:

                                  A tutte le direzioni generali

                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

                                  All'Avvocatura generale dello Stato

                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni d'Italia

                              PREMESSA

Il   decreto-legge   19   dicembre  1984,  n.  853,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  febbraio 1985, n. 17, il cui testo,
coordinato  con  la legge stessa, e' stato pubblicato nel supplemento
alla  Gazzetta  Ufficiale  numero 48 del 25 febbraio successivo, reca
all'art.  3,  comma  12,  disposizioni  modificative della disciplina
tributana dell'impresa familiare introdotta dall'art. 9 della legge 2
dicembre  1975,  n.  576,  ed  integrata  dall'art.  3 della legge 25
novembre 1983, n. 649.
Le  innovazioni piu' significative consistono nella limitazione posta
all'imputazione  ai collaboratori familiari del reddito d'impresa (49
per  cento  dell'ammontare  risultante  dalla  dichiarazione  annuale
dell'imprenditore)  e nella esclusione dalla ripartizione del reddito
stesso  dei collaboratori che prestano la propria attivita' di lavoro
soltanto nella famiglia.
Il successivo comma 16 offre la possibilita' al titolare dell'impresa
familiare  ed  ai collaboratori risultanti dall'atto pubblico o dalla
scrittura  privata  autenticata,  di cui all'ultimo comma dell'art. 5
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 597 del 1973, di
costituirsi,   con  atto  sottoposto  a  registrazione  entro  il  30
settembre  1985,  in  societa'  in  nome  collettivo o in accomandita
semplice  con  il contestuale conferimento della azienda da parte del
titolare  stesso,  disponendo che detto conferimento e' soggetto alle
imposte   fisse   di  registro,  ipotecarie  e  catastali  e  non  e'
considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito. Lo scopo
di  quest'ultima  statuizione  e'  quello di rendere inapplicabile il
quarto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  597  che,  in  regime  ordinario,  comporta  la  tassazione della
plusvalenza  relativa  alla  azienda  conferita.  Nel previsto regime
agevolato  le  plusvalenze  insite  nei  beni  dell'azienda conferita
rimangono  invece  allo stato latente e saranno attratte a tassazione
se  e  quando  se ne verificheranno i presupposti ai sensi del citato
art. 54.
Inoltre   lo   stesso   comma   16  prevede  che  l'imposta  comunale
sull'incremento  di  valore  degli  immobili compresi nell'azienda e'
ridotta alla meta'.
Cio'  stante,  onde assicurarne l'esatta ed uniforme applicazione, si
forniscono   qui   di   seguito   chiarimenti   sulla  portata  delle
disposizioni  contenute  nei  commi  12,  14, 15 e 16 dell'art. 3 del
decreto-legge  n.  853, dei quali, per comodita' di consultazione, si
riporta in allegato il testo.

1. - NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELL'IMPRESA FAMILIARE

L'art.  3,  comma  12,  del  decreto-legge  19 dicembre 1984, n. 853,
innova  il  regime  fiscale  delle imprese familiari di cui al quarto
comma  dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597
del  1973,  gia' modificato dall'art. 3 della legge 25 novembre 1983,
n.   649.  E'  opportuno  ricordare  che  qust'ultimo  articolo,  nel
delimitare  l'ambito applicativo dal quarto comma del predetto art. 5
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  597, aveva gia'
introdotto  alcune  importanti modifiche sia di carattere sostanziale
che  formale.  Le prime riguardavano la determinazione delle quote di
reddito  attribuibili  ai collaboratori familiari sulla sola base del
reddito  risultante  dalla  dichiarazione dell'imprenditore, restando
percio'  esclusa  la  possibilita'  di  ripartire  il maggior reddito
accertato  dall'Ufficio  delle imposte, e la previsione del requisito
della  prevalenza dell'attivita' di lavoro nell'impresa familiare dei
collaboratori  stessi; le seconde afferivano all'obbligo, posto sia a
carico  dell'imprenditore che dei collaboratori, di attestare, ognuno
nella   propria   dichiarazione,   che   le  quote  attribuite  erano
proporzionali  alla  quantita'  e  qualita' del lavoro effettivamente
prestato in modo continuativo e prevalente.
Con  circolare  del  20  febbraio 1984, n. 6, protocollo 9/207-84, si
chiariva che:
continuava   ad   essere   fiscalmente   rilevante,   ricorrendone  i
presupposti,  l'attribuzione degli utili dell'impresa familiare anche
ai collaboratori che non prestavano la propria attivita' nell'impresa
ma nell'ambito della famiglia del titolare dell'impresa stessa;
restava  fermo  l'obbligo  di  determinare,  prima  dello  inizio del
periodo  d'imposta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata
dal  notaio  e  sottoscritta  da tutti i partecipanti (imprenditori e
collaboratori  familiari),  le  quote  di  partecipazione agli utili,
precisandosi  che  l'entita'  delle  quote  restava  ferma in caso di
incremento  della  prestazione effettuata in termini sia di quantita'
che  di qualita' della stessa e doveva essere, invece, ridotta quando
l'effettiva prestazione del collaboratore fosse risultata inferiore a
quella  preventivata  o  annullata  qualora fosse venuto a mancare il
requisito della continuita' o quello della prevalenza.
Il  comma  12 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853, mentre conferma i
requisiti  della  continuita' e della prevalenza, introduce, rispetto
alla  preesistente normativa, ulteriori innovazioni che comportano la
revisione del regime fiscale dell'impresa familiare.
Esso,  infatti, dispone che "I redditi delle imprese familiari di cui
all'art.  230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare     risultante     dalla     dichiarazione     annuale
dell'imprenditore,  possono  essere  imputati a ciascun familiare che
abbia  prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di
lavoro    nell'impresa,   proporzionalmente   alla   sua   quota   di
partecipazione agli utili".
Dalla formulazione della disposizione sopra trascritta consegue che:
i  redditi  dell'impresa  familiare attribuibili proporzionalmente ai
collaboratori  non  possono superare complessivamente il 49 per cento
dell'ammontare  del  reddito  risultante  dalla dichiarazione annuale
dell'imprenditore;
i  redditi delle imprese familiari non possono essere piu' attribuiti
ai  collaboratori che prestano la loro attivita' nella famiglia e non
nell'impresa,    come   espressamente   affermato   nella   relazione
all'originario  disegno  di  legge  n. 923. Tale esclusione si fonda,
sotto  il  profilo  giuridico,  sul  fatto  che il citato comma 12 fa
espresso  riferimento, ai fini della imputazione ai collaboratori dei
redditi  delle  imprese  familiari di cui all'art. 230-bis del codice
civile, soltanto all'attivita' di lavoro prestata nell'impresa.
L'imputazione  proporzionale  dei  redditi  dell'impresa familiare ai
rispettivi  collaboratori  nel  limite  suindicato  e' subordinata al
concorso  delle  seguenti condizioni prescritte alle lettere a), b) e
c) del comma 12 dell'art. 3 in rassegna:
1)    i   familiari   partecipanti   all'impresa   devono   risultare
nominativamente,  con  l'indicazione  del  rapporto  di  coniugio, di
parentela (parenti entro il 30 grado) o di affinita' (affinita' entro
il  2°  grado)  con  l'imprenditore,  da atto pubblico o da scrittura
privata  autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo
d'imposta   e   sottoscritti   dall'imprenditore   e   dai  familiari
partecipanti;
2)   la   dichiarazione   annuale   dell'imprenditore   de-ve  recare
l'indicazione  delle  quote di partecipazione agli utili spettanti ai
familiari,   nonche'   l'attestazione   che   le  quote  stesse  sono
proporzionate  alla  qualita'  e  quantita' del lavoro effettivamente
prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo
di imposta;
3)  ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di
aver  prestato  la  sua  attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo
continuativo e prevalente.
Le disposizioni in esame innovano la previgente disciplina per quanto
concerne  la  predeterminazione  delle  quote  di partecipazione agli
utili    dell'impresa    familiare   e   l'attestazione   riguardante
l'imputazione ai collaboratori delle quote stesse.
Infatti,   mentre  il  quarto  comma  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  597  subordinava  l'imputazione, a
ciascun  collaboratore,  dei  redditi  delle  imprese  familiari alla
condizione  che  le  quote  di  partecipazione  agli  utili venissero
fissate  con  atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata prima
dell'inizio  del  periodo d'imposta, la disposizione della lettera b)
del  comma  12  dell'art.  3  del  decreto-legge  n.  853 prevede che
l'indicazione  delle  quote di partecipazione agli utili spettanti ai
familiari     deve     risultare    dalla    dichiarazione    annuale
dell'imprenditore;   pertanto   la   predeterminazione   delle  quote
nell'atto  pubblico o nella scrittura privata autenticata non e' piu'
richiesta quale condizione per la sussistenza dell'impresa stessa.
In   sostanza   l'indicazione   delle  quote  di  partecipazione  dei
collaboratori  viene  effettuata a consuntivo e cioe' contestualmente
all'attestazione  dell'imprenditore  in  ordine  alla  corrispondenza
delle quote attribuite ai col-laboratori alla qualita' e quantita' di
lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa da ciascuno di essi in
modo continuativo e prevalente.
In coerenza con tale innovazione e' stato abrogato, tra gli altri, il
secondo  comma  dell'art.  3  della legge n. 649 del 1983, in base al
quale  il contenuto dell'attestazione doveva essere conforme a quello
dell'atto pubblico o scrittura privata.
E'  altresi'  venuto  meno per i collaboratori familiari l'obbligo di
attestare  la  proporzionalita'  delle proprie quote alla quantita' e
qualita'   di   lavoro  prestato,  dovendo  essi,  invece,  attestare
esclusivamente la sussistenza dei requisiti della continuita' e della
prevalenza  ai  sensi  della  disposizione di cui alla lettera c) del
comma 12 sopra citato.
Il   comma   14   dell'art.   3  del  decreto-legge  n.  853  prevede
l'applicazione, in caso di falsita' delle attestazioni prescritte nel
quarto  comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  597  del  1973, come sostituito dal comma 12 dello stesso art. 3,
delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio
1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni, nella legge 7 agosto
1982,  n.  516  -  recante norme per la repressione delle evasioni in
materia  di  imposte  sui  redditi e sul valore aggiunto - e cioe' la
reclusione  da  sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a
dieci milioni.
Sotto  il  profilo soggettivo si osserva che tale rinvio riguarda sia
le  attestazioni  rese  dall'imprenditore  sia quelle rese da ciascun
collaboratore familiare.
Il successivo comma 15 ha abrogato i primi tre commi e l'ultimo comma
dell'art.  3  della  legge  25 novembre 1983, n. 649 e cioe' tutte le
disposizioni  che in precedenza regolavano la imputazione del reddito
delle imprese familiari.

2.  -  CONFERIMENTO  AGEVOLATO DELL'AZIENDA DELL'IMPRESA FAMILIARE IN
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Il  comma  16  del  decreto-legge  n.  853, in connessione alla nuova
disciplina  tributaria dell'impresa familiare, prevede un particolare
regime  tributario  volto ad agevolare la costituzione di societa' di
persone  tra  il  titolare dell'impresa ed i collaboratori familiari.
Detto  comma  dispone,  infatti,  che  se  tra  l'imprenditore  ed  i
collaboratori  familiari  di  cui  al  quarto  comma  dell'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 597 del 1973, indicati
nell'atto  pubblico  o  nella  scrittura  privata ivi previsti, venga
costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre
1985,  una  societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con
contestuale  conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il
conferimento  stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa, non e' considerato cessione agli effetti
delle  imposte  sul  reddito  e l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'.
a) Ambito soggettivo.
Ai  fini  dell'individuazione  delle  imprese  familiari  ammesse  ad
usufruire  delle  disposizioni agevolative contenute nel comma 16, va
ricordato  che, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 597 - nel testo vigente anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto-legge n. 853, giusta
quanto precisato nell'ultima parte dello stesso comma 16 - le imprese
familiari,  per avere rilevanza fiscale, devono essere costituite con
atto  pubblico  o  con  scrittura privata autenticata posti in essere
prima dell'inizio del periodo d'imposta.
Cio'  premesso e avuto riguardo alla ratio della norma, quale risulta
dall'espresso  richiamo  contenuto nell'ultima parte del comma 16, va
rilevato  che destinatari dell'agevolazione sono le imprese familiari
costituitesi  in base alla previgente disciplina e quindi entro il 19
dicembre  1984,  ancorche'  per  detto  anno  1984  non  siano  state
effettivamente operanti.
La  norma  agevolativa  si  applica,  ricorrendone  le condizioni ivi
previste,  a  tutte  le  imprese  familiari  e  quindi sia a quelle a
contabilita'  ordinaria  sia  a  quelle  ammesse  alla  tenuta  della
contabilita' semplificata.
b) Condizioni.
L'applicazione  delle  norme  agevolative  in  commento  richiede  il
concorso delle seguenti condizioni:
la  societa'  conferitaria deve avere la forma della societa' in nome
collettivo   o   in   accomandita  semplice.  E,  atteso  l'esplicito
riferimento  normativo  a  dette societa' le quali, tra l'altro, sono
soggette  all'obbligo  della iscrizione nel registro delle imprese ai
sensi  dell'articolo  2200  del codice civile, la societa' stessa non
puo' costituirsi in forme diverse;
la  societa'  deve  intervenire tra l'imprenditore ed i collaboratori
familiari  risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata di
cui   al   quarto   comma  del  citato  art.  5,  nel  testo  vigente
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge n.
853,  giusta  il disposto dell'ultima parte del comma 16 in esame. Ne
discende  che  possono far parte della societa' tutti i collaboratori
familiari, compresi quelli che prestano la propria attivita' soltanto
nella  famiglia,  indipendentemente  dalla  entita'  delle  quote  di
partecipazione agli utili loro attribuite. L'eventuale partecipazione
alla costituenda societa' di terzi estranei alla preesistente impresa
familiare  non  fa venir meno l'agevolazione; tuttavia i conferimenti
di questi ultimi sono soggetti allo ordinario regime tributario;
l'atto  costitutivo della societa' deve essere stipulato e sottoposto
alla  formalita'  della  registrazione  entro  il  30 settembre 1985,
mentre  l'iscrizione  della  costituita  societa' :nel registro delle
imprese puo' avvenire anche in data successiva.
c) Contenuto dell'agevolazione in materia di imposte sul reddito.
Come  gia'  evidenziato in premessa, il beneficio tributario previsto
dalla  disposizione  in esame consiste, per quanto attiene al settore
delle imposte sul reddito, nel fatto che il conferimento dell'azienda
da  parte  del  titolare  dell'impresa  familiare  non e' considerato
cessione  e  quindi non costituisce presupposto per la tassazione nei
confronti  dell'impresa  stessa  delle  plusvalenze  insite  nei beni
conferiti.   In   sostanza   la   norma   agevolativa  e'  diretta  a
neutralizzare  gli  effetti fiscali che, in base al regime ordinario,
si  sarebbero verificati, in applicazione dell'art. 54, quarto comma,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 597, in forza del
quale  la  plusvalenza  in  sede  di  conferimento  si  determina con
riferimento  al  valore  normale delle quote ricevute, assumendo come
tale il valore normale dei beni conferiti.
Coerentemente  non  hanno rilevanza fiscale neppure i maggiori valori
dei  beni  relativi  all'azienda  conferita eventualmente evidenziati
nelle  scritture  contabili  della societa'; ne consegue che le quote
residue  di  ammortamento deducibili nella determinazione del reddito
di  impresa  continueranno  ad  essere  determinate  con  riferimento
all'ultimo  costo  fiscalmente  riconosciuto  dei  beni conferiti. In
altri   termini  l'attualizzazione  dei  valori  dei  beni  conferiti
eventualmente   operata   agli   effetti  civilistici  e'  del  tutto
ininfluente fiscalmente.
E' appena il caso di osservare che la fattispecie in esame e' diversa
da  quella  disciplinata  dall'art.  34 della citata legge n. 576 del
1975,  in  relazione  alla quale questo Ministero, con circolare n. 9
del  21 marzo 1980, ebbe a ritenere che nella ipotesi di conferimento
della  intera  azienda  alla  societa'  ricevente, con la conseguente
perdita  da  parte del conferente della qualifica di imprenditore, il
conferimento   stesso  comportava  il  recupero  a  tassazione  delle
plusvalenze agevolate.
Si osserva, infine, che i beni strumentali conferiti a detta societa'
continueranno  ad  essere  ammortizzati dalla stessa tenendo presente
che,   limitatamente   al   periodo   d'imposta  in  cui  avviene  la
costituzione della societa' (1985), le relative quote di ammortamento
saranno  deducibili  per  il  conferente  nei limiti dei dodicesimi o
frazioni  di  essi corrispondenti al tempo intercorrente tra l'inizio
del  periodo  d'imposta  e la data del conferimento e per la societa'
conferitaria con gli stessi criteri per la residua frazione di anno.
Analogamente  si  procedera'  per  il calcolo proporzionale del 5 per
cento  ai  fini  della  deducibilita'  per  l'anno  1985 dei costi di
manutenzione,  riparazione, ecc. di cui all'ultimo comma dell'art. 68
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 597 del 1973, in
conformita'  a quanto illustrato al punto 4, pag. 18, della circolare
n. 9 del 21 marzo 1980.
Per  quanto,  invece,  concerne  l'eventuale  eccedenza di tali costi
sostenuti  dall'impresa familiare per detto anno 1985, nonche' per le
eccedenze   relative   a   periodi  d'imposta  precedenti  e  tuttora
deducibili  ai  sensi  del  citato  ultimo  comma  dell'art.  68,  la
deduzione sara' attuata, nei limiti consentiti per ciascun esercizio,
dalla societa' conferitaria.
Delle  predette eccedenze, i quinti deducibili nell'anno 1985 saranno
ripartiti  secondo  il  calcolo  proporzionale  dianzi  indicato  fra
l'impresa familiare e la societa' conferitaria.
Per   quanto   riguarda  i  soggetti  il  cui  reddito  d'impresa  e'
determinato,  per  il  periodo  1985-1987, in via forfetaria ai sensi
dell'art.  2,  comma  9,  del  decreto-legge  n.  853  del  1984,  si
confermano le precisazioni fornite in ordine alla indeducibilita' dei
costi in argomento con circolare n. 26 del 19 marzo 1985.
Quanto  al  saldo di rivalutazione monetaria di cui alle leggi n. 576
del  1975  e  n.  72 del 1983, si precisa che esso conserva presso la
societa'   la  stessa  natura  che  aveva  nella  precedente  impresa
familiare,  nel  senso cioe' che la sua utilizzazione e' libera e non
e'  soggetta  ad  imposizione  tributaria,  in  coerenza  con  quanto
affermato  con circolare 19 maggio 1933, n. 23 (paragrafo 9, pag. 51)
a  commento  della  seconda  delle  suindicate leggi di rivalutazione
monetaria.
Va,  peraltro,  evidenziato che l'agevolazione di cui trattasi non ha
natura  di  esenzione  o  di  riduzione  d'imposta,  ma si sostanzia,
analogamente   a   quanto   avviene  con  riguardo  al  regime  della
sospensione  d'imposta, nel rinvio della tassazione delle plusvalenze
afferenti ai beni dell'azienda conferita, le quali, pertanto, sia che
rimangano   allo  stato  latente,  sia  che  vengano  evidenziate  in
occasione  del  conferimento,  saranno  acquisite  a  tassazione se e
quando si verificheranno i presupposti di cui all'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 597 nei confronti della costituita
societa'.
Si  rileva  che  eventuali  fondi o riserve in sospensione di imposta
esistenti  nell'impresa  familiare  al momento del conferimento della
stessa  nella  societa'  (quali  i  fondi di accantonamento di cui al
quinto  comma  dell'articolo  54  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 597 del 1973 e dell'art. 2 della legge 22 aprile 1982,
n.  168;  le  riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai
sensi  dell'art.  34  della  legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato
dall'art.  10  della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ecc.) conservano
tale  condizione  anche  presso  la  societa' conferitaria. E cio' in
quanto,   come   gita  evidenziato  in  precedenza,  il  conferimento
dell'impresa  familiare  non  costituisce cessione agli effetti delle
imposte  sul reddito e non comporta l'acquisizione a tassazione degli
anzidetti  fondi o riserve, i quali quindi dovranno figurare iscritti
nel  bilancio della costituita societa' ove questa sia obbligata alla
tenuta della contabilita' ordinaria ovvero nelle prescritte scritture
contabili  ove  la  societa'  stessa  sia  ammessa  alla tenuta della
contabilita'  semplificata,  ai  fini  del  recupero  delle  relative
imposte nel momento in cui se ne verificheranno i presupposti.
L'obbligo  del reinvestimento delle plusvalenze ancora in sospensione
di  imposta  all'atto  del  conferimento  fara'  carico alla societa'
conferitaria.
Va  infine osservato che le quote assegnate ai soci della costituenda
societa' si intendono acquisite a titolo oneroso e quindi le relative
successive  cessioni a titolo oneroso si considerano, ove ricorrano i
presupposti previsti dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 853,
fatte con scopi speculativi senza possibilita' di prova contraria, ai
fini  dell'applicazione dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  597.  Le plusvalenze conseguite in dipendenza di tale
operazione concorrono alla formazione del reddito complessivo in capo
al socio cedente per il periodo di imposta in cui l'operazione stessa
e'  conclusa,  in  misura  pari  alla  differenza tra il prezzo reale
conseguito  ed  il  costo  sostenuto  per  l'acquisto,  il  quale  si
identifica con il valore delle quote sociali avute in assegnazione.
d) Attribuzione delle quote sociali.
L'atto  costitutivo  della societa' deve, ai sensi dell'articolo 2295
del  codice  civile,  tra l'altro, indicare i conferimenti di ciascun
socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, nonche'
le  norme  secondo  le  quali  gli utili devono essere ripartiti e la
quota di partecipazione agli utili e alle perdite di ciascun socio.
Anche  ai  fini  della costituzione della societa' di cui trattasi la
determinazione  del  capitale  e  l'attribuzione delle relative quote
sono  riservate  all'autonomia  negoziale  delle parti, atteso che si
dovra'  tener  conto,  tra l'altro, oltre che dell'apporto del lavoro
dei  collaboratori  familiari  e  dell'imprenditore, degli incrementi
patrimoniali  formatisi  successivamente  alla  data  di costituzione
dell'impresa  familiare,  correlati  al  periodo di partecipazione di
ciascuno  dei  collaboratori, i quali, ai sensi dell'art. 230-bis del
codice  civile  vantano  un  diritto  di credito su detti incrementi.
Pertanto,  nei  casi  in  cui  non  si  procede  al pagamento di tale
credito, questo sara' valutato per l'attribuzione delle quote sociali
a  ciascun  collaboratore ed il relativo conferimento non costituisce
fatto generatore di redditi imponibili.
e)  Contenuto  dell'agevolazione  in  materia di imposte di registro,
ipotecarie e catastali.
Per  quanto  riguarda le imposte di registro, ipotecarie e catastali,
si  precisa  che la norma agevolativa, operante alle condizioni sopra
richiamate,  consiste  nell'applicazione  delle  imposte  fisse di L.
50.000 per ciascun tributo invece delle normali imposte proporzionali
previste dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
numeri 634 e 635, e successive modificazioni.
Poiche',  come  sopra  accennato,  per le costituzioni di societa' in
nome  collettivo  ed  in  accomandita semplice, nell'atto costitutivo
devono  essere  indicati  -  tra  l'altro - i conferimenti di ciascun
socio,  si  precisa  che  l'agevolazione  tributaria  di cui trattasi
compete  al conferimento dell'azienda al lordo dei diritti di credito
su di essa vantati dai collaboratori familiari in quanto tali.
Viceversa, i conferimenti di beni o di diritti estranei all'azienda o
appartenenti  a  soggetti  diversi  dall'imprenditore (diritti reali,
crediti  verso  terzi,  danaro,  ecc.)  sono  soggetti  alle, normali
imposte  di registro previste dall'art. 4, parte prima, della tariffa
allegato  A al decreto n. 634 e all'eventuale giudizio di congruita',
ex  articolo  48  dello  stesso decreto, in relazione alla natura dei
beni   conferiti.   In   queste   ipotesi,   ovviamente,  qualora  il
conferimento  riguardi  beni  immobili,  si  renderanno  dovute nella
misura  ordinaria  anche  le  imposte ipotecarie e catastali, secondo
quanto  previsto, rispettivamente, dall'art. 5 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e
dall'art. 21 del decreto stesso. Ovviamente il conferimento del terzo
o  del  collaboratore,  soggetto  alle normali imposte, non influisce
sulla  applicabilita' dell'agevolazione per i conferimenti che godono
dell'agevolazione stessa.
f)   Contenuto  dell'agevolazione  in  materia  di  imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili.
Per  quanto attiene all'INVIM l'agevolazione consiste nella riduzione
al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta per gli incrementi di valore
degli   immobili   compresi   nella  azienda  conferita  e  si  rende
applicabile  se ed in quanto ricorrono le condizioni prescritte e nei
limiti  temporali  previsti  dal sedicesimo comma in discorso ai fini
della applicazione delle agevolazioni recate in materia di imposta di
registro  e di imposte sul reddito, tenendo conto che il conferimento
va  considerato  atto  di  alienazione  a  titolo  oneroso  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del
1972.
Per alcune particolari questioni relative all'INVIM si precisa quanto
segue:
1)   possono   rientrare  nell'ambito  della  riduzione  in  discorso
esclusivamente   gli   immobili,   appartenenti   allo   imprenditore
conferente,    costituenti    beni    strumentali   per   l'esercizio
dell'impresa, nonche' quelli alla cui produzione o scambio e' diretta
l'attivita'  dell'impresa  stessa.  Non  godono  della agevolazione i
conferimenti  dei  diritti reali sugli immobili di cui siano titolari
soggetti diversi dall'imprenditore, anche se collaboratori familiari;
in  caso  di contitolarita' del diritto reale sull'immobile aziendale
conferito,  anche  se  con i collaboratori dell'impresa familiare, la
riduzione  dell'imposta,  concorrendo  ovviamente tutte le condizioni
richieste,  compete  limitatamente alla parte gravante sulla quota di
diritto spettante al titolare dell'impresa familiare;
2) la riduzione non influisce sulla entita' dell'incremento di valore
imponibile ne', quindi, sulla entita' degli elementi (valori iniziali
e  finali;  spese  di acquisto, di costruzione ed incrementative) che
concorrono  a  formarlo. Essa opera nella fase finale di liquidazione
del  tributo,  nel  senso  che  dovra' procedersi alla determinazione
dell'imposta che sarebbe dovuta sulla base della legislazione vigente
e  senza  considerare  l'agevolazione  recata dal sedicesimo comma in
discorso;  l'importo  cosi'  ottenuto,  ricorrendo  le condizioni per
l'applicazione   del   beneficio,   sara'   ridotto   alla   meta'  e
rappresentera' l'imposta dovuta;
3)  trattandosi  di trasferimento non soggetto all'imposta sul valore
aggiunto   ed   agevolato   ai  fini  dell'imposta  di  registro  con
l'applicazione  del  tributo  in  misura  fissa, deve essere assunto,
quale  valore  finale  dell'immobile conferito, il valore venale alla
data del conferimento. Il valore finale dichiarato e' quindi, in ogni
caso, soggetto a giudizio di congruita' da parte dell'ufficio.
Tale  valore  venale  e'  determinato secondo i criteri contenuti nel
secondo   comma   dell'art.  48  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  634,  e successive modificazioni.
Pertanto  nessuna  influenza  hanno le passivita' aziendali, anche se
specificamente  gravanti  sull'immobile, ne' sono vincolanti, ai fini
della  determinazione  dell'incremento di valore imponibile, i valori
che  sono  stati  esposti nell'atto costitutivo della societa' ovvero
che risultano da altre scritture contabili.
Si  ricorda  da  ultimo,  per  sola  completezza  di discorso, che la
fattispecie  in  esame non e' comunque interessata dalla disposizione
contenuta  nella  seconda  parte  del  secondo comm dell'art. 7 della
legge  16  dicembre  1977,  n. 904, la quale fa riferimento al valore
risultante  dalla  relazione di stima di cui all'art. 2343 del codice
civile,  atteso  che  la  disposizione  medesima  e'  circoscritta ai
conferimenti  di aziende o di complessi aziendali relativi ai singoli
rami della impresa fatti alle societa' per azioni, in accomandita per
azioni  o  a  responsabilita'  limitata. Il sedicesimo comma in esame
riguarda invece i conferimenti di aziende fatti alle societa' in nome
collettivo o in accomandita semplice per i quali, ripetesi, il valore
finale   dell'immobile   conferito   e'   dato   dal   valore  venale
dell'immobile  stesso  determinato  secondo  i  criteri contenuti nel
secondo   comma   dell'art.  48  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 634/1972, e successive modificazioni.
g) Adempimenti tributari conseguenti alla costituzione di societa'.
Va   tenuto   presente  che  il  conferimento  dell'azienda  relativa
all'impresa    familiare    nella   costituenda   societa'   comporta
l'estinzione  dell'impresa  stessa  e la nascita della societa' quale
nuovo   soggetto   d'imposta.  Ne  consegue  che  sia  l'imprenditore
individuale   conferente   che   la  societa'  conferitaria  dovranno
provvedere  autonomamente,  entro il termine previsto dall'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973, alla
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1985:
il  primo comprendendo in detta dichiarazione il reddito dell'impresa
familiare   prodotto   fino   al   giorno  antecedente  a  quello  di
costituzione  della  societa' conferitaria stessa; quest'ultima per i
redditi  prodotti nel periodo compreso tra la data di costituzione ed
il 31 dicembre 1985.
Va  peraltro evidenziato che la societa', qualora nella dichiarazione
di  variazione  dati  presentata agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto non opti per il regime ordinario ai sensi dell'art. 2, comma
19,   del   decreto-legge   n.  853,  resta  soggetta  al  regime  di
determinazione  forfetaria  del  reddito di impresa di cui al comma 9
dei  predetto  art.  2. E cio' indipendentemente dalla scelta operata
dalla  preesistente  impresa  familiare, scelta che non e' vincolante
per  la  societa'  la  quale,  pur  continuando  la  stessa attivita'
dell'impresa  individuale,  costituisce, come gia' rilevato, un nuovo
soggetto.
La  societa'  conferitaria  resta,  ai  fini  fiscali, obbligata alla
tenuta  della  contabilita'  ordinaria  o  semplificata a seconda del
regime   ordinario   o   forfetario  di  determinazione  del  reddito
d'impresa.   In  ogni  caso  alla  prima  dichiarazione  dei  redditi
presentata  dalla  societa'  dovra'  essere allegato un prospetto dal
quale  risulti  l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla
impresa familiare dei beni conferiti.
h) Decorrenza.
Le  disposizioni  dei  commi  12  e  15  hanno effetto dal periodo di
imposta  avente  inizio  a partire dal 1° gennaio 1985, mentre quelle
dei  commi  14 e 16 dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 853 (20 dicembre 1984).

                                * * *

Nel  raccomandare  agli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria la
massima   divulgazione  delle  istruzioni  contenute  nella  presente
circolare,   si   dispone   che   le  intendenze  e  gli  ispettorati
compartimentali  ne  accusino ricevuta al Ministero mentre gli uffici
distrettuali e gli uffici del registro alle rispettive intendenze.

                                               Il Ministro: VISENTINI
(Omissis).