Nuova disciplina delle imprese familiari e loro costituzione agevolata in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice - Art. 3, connni 12, 14, 15 e 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.(GU n.184 del 6-8-1985)
Vigente al: 6-8-1985
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle Imposte dirette Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio di Roma e Milano Agli uffici del registro Alle conservatorie dei registri immobiliari e, per conoscenza: A tutte le direzioni generali Al servizio centrale degli ispettori tributari Al comando generale della Guardia di finanza All'Avvocatura generale dello Stato All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia PREMESSA Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, il cui testo, coordinato con la legge stessa, e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale numero 48 del 25 febbraio successivo, reca all'art. 3, comma 12, disposizioni modificative della disciplina tributana dell'impresa familiare introdotta dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed integrata dall'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Le innovazioni piu' significative consistono nella limitazione posta all'imputazione ai collaboratori familiari del reddito d'impresa (49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore) e nella esclusione dalla ripartizione del reddito stesso dei collaboratori che prestano la propria attivita' di lavoro soltanto nella famiglia. Il successivo comma 16 offre la possibilita' al titolare dell'impresa familiare ed ai collaboratori risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, di costituirsi, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con il contestuale conferimento della azienda da parte del titolare stesso, disponendo che detto conferimento e' soggetto alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali e non e' considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito. Lo scopo di quest'ultima statuizione e' quello di rendere inapplicabile il quarto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 che, in regime ordinario, comporta la tassazione della plusvalenza relativa alla azienda conferita. Nel previsto regime agevolato le plusvalenze insite nei beni dell'azienda conferita rimangono invece allo stato latente e saranno attratte a tassazione se e quando se ne verificheranno i presupposti ai sensi del citato art. 54. Inoltre lo stesso comma 16 prevede che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Cio' stante, onde assicurarne l'esatta ed uniforme applicazione, si forniscono qui di seguito chiarimenti sulla portata delle disposizioni contenute nei commi 12, 14, 15 e 16 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853, dei quali, per comodita' di consultazione, si riporta in allegato il testo. 1. - NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELL'IMPRESA FAMILIARE L'art. 3, comma 12, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, innova il regime fiscale delle imprese familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, gia' modificato dall'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. E' opportuno ricordare che qust'ultimo articolo, nel delimitare l'ambito applicativo dal quarto comma del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, aveva gia' introdotto alcune importanti modifiche sia di carattere sostanziale che formale. Le prime riguardavano la determinazione delle quote di reddito attribuibili ai collaboratori familiari sulla sola base del reddito risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore, restando percio' esclusa la possibilita' di ripartire il maggior reddito accertato dall'Ufficio delle imposte, e la previsione del requisito della prevalenza dell'attivita' di lavoro nell'impresa familiare dei collaboratori stessi; le seconde afferivano all'obbligo, posto sia a carico dell'imprenditore che dei collaboratori, di attestare, ognuno nella propria dichiarazione, che le quote attribuite erano proporzionali alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente. Con circolare del 20 febbraio 1984, n. 6, protocollo 9/207-84, si chiariva che: continuava ad essere fiscalmente rilevante, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione degli utili dell'impresa familiare anche ai collaboratori che non prestavano la propria attivita' nell'impresa ma nell'ambito della famiglia del titolare dell'impresa stessa; restava fermo l'obbligo di determinare, prima dello inizio del periodo d'imposta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sottoscritta da tutti i partecipanti (imprenditori e collaboratori familiari), le quote di partecipazione agli utili, precisandosi che l'entita' delle quote restava ferma in caso di incremento della prestazione effettuata in termini sia di quantita' che di qualita' della stessa e doveva essere, invece, ridotta quando l'effettiva prestazione del collaboratore fosse risultata inferiore a quella preventivata o annullata qualora fosse venuto a mancare il requisito della continuita' o quello della prevalenza. Il comma 12 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853, mentre conferma i requisiti della continuita' e della prevalenza, introduce, rispetto alla preesistente normativa, ulteriori innovazioni che comportano la revisione del regime fiscale dell'impresa familiare. Esso, infatti, dispone che "I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili". Dalla formulazione della disposizione sopra trascritta consegue che: i redditi dell'impresa familiare attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore; i redditi delle imprese familiari non possono essere piu' attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attivita' nella famiglia e non nell'impresa, come espressamente affermato nella relazione all'originario disegno di legge n. 923. Tale esclusione si fonda, sotto il profilo giuridico, sul fatto che il citato comma 12 fa espresso riferimento, ai fini della imputazione ai collaboratori dei redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, soltanto all'attivita' di lavoro prestata nell'impresa. L'imputazione proporzionale dei redditi dell'impresa familiare ai rispettivi collaboratori nel limite suindicato e' subordinata al concorso delle seguenti condizioni prescritte alle lettere a), b) e c) del comma 12 dell'art. 3 in rassegna: 1) i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 30 grado) o di affinita' (affinita' entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti; 2) la dichiarazione annuale dell'imprenditore de-ve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonche' l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; 3) ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Le disposizioni in esame innovano la previgente disciplina per quanto concerne la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare e l'attestazione riguardante l'imputazione ai collaboratori delle quote stesse. Infatti, mentre il quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 subordinava l'imputazione, a ciascun collaboratore, dei redditi delle imprese familiari alla condizione che le quote di partecipazione agli utili venissero fissate con atto pubblico o scrittura privata autenticata prima dell'inizio del periodo d'imposta, la disposizione della lettera b) del comma 12 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853 prevede che l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari deve risultare dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore; pertanto la predeterminazione delle quote nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata non e' piu' richiesta quale condizione per la sussistenza dell'impresa stessa. In sostanza l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioe' contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai col-laboratori alla qualita' e quantita' di lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente. In coerenza con tale innovazione e' stato abrogato, tra gli altri, il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 649 del 1983, in base al quale il contenuto dell'attestazione doveva essere conforme a quello dell'atto pubblico o scrittura privata. E' altresi' venuto meno per i collaboratori familiari l'obbligo di attestare la proporzionalita' delle proprie quote alla quantita' e qualita' di lavoro prestato, dovendo essi, invece, attestare esclusivamente la sussistenza dei requisiti della continuita' e della prevalenza ai sensi della disposizione di cui alla lettera c) del comma 12 sopra citato. Il comma 14 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853 prevede l'applicazione, in caso di falsita' delle attestazioni prescritte nel quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, come sostituito dal comma 12 dello stesso art. 3, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - recante norme per la repressione delle evasioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - e cioe' la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni. Sotto il profilo soggettivo si osserva che tale rinvio riguarda sia le attestazioni rese dall'imprenditore sia quelle rese da ciascun collaboratore familiare. Il successivo comma 15 ha abrogato i primi tre commi e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649 e cioe' tutte le disposizioni che in precedenza regolavano la imputazione del reddito delle imprese familiari. 2. - CONFERIMENTO AGEVOLATO DELL'AZIENDA DELL'IMPRESA FAMILIARE IN SOCIETA IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE. Il comma 16 del decreto-legge n. 853, in connessione alla nuova disciplina tributaria dell'impresa familiare, prevede un particolare regime tributario volto ad agevolare la costituzione di societa' di persone tra il titolare dell'impresa ed i collaboratori familiari. Detto comma dispone, infatti, che se tra l'imprenditore ed i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non e' considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. a) Ambito soggettivo. Ai fini dell'individuazione delle imprese familiari ammesse ad usufruire delle disposizioni agevolative contenute nel comma 16, va ricordato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 - nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 853, giusta quanto precisato nell'ultima parte dello stesso comma 16 - le imprese familiari, per avere rilevanza fiscale, devono essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata posti in essere prima dell'inizio del periodo d'imposta. Cio' premesso e avuto riguardo alla ratio della norma, quale risulta dall'espresso richiamo contenuto nell'ultima parte del comma 16, va rilevato che destinatari dell'agevolazione sono le imprese familiari costituitesi in base alla previgente disciplina e quindi entro il 19 dicembre 1984, ancorche' per detto anno 1984 non siano state effettivamente operanti. La norma agevolativa si applica, ricorrendone le condizioni ivi previste, a tutte le imprese familiari e quindi sia a quelle a contabilita' ordinaria sia a quelle ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata. b) Condizioni. L'applicazione delle norme agevolative in commento richiede il concorso delle seguenti condizioni: la societa' conferitaria deve avere la forma della societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E, atteso l'esplicito riferimento normativo a dette societa' le quali, tra l'altro, sono soggette all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, la societa' stessa non puo' costituirsi in forme diverse; la societa' deve intervenire tra l'imprenditore ed i collaboratori familiari risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata di cui al quarto comma del citato art. 5, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 853, giusta il disposto dell'ultima parte del comma 16 in esame. Ne discende che possono far parte della societa' tutti i collaboratori familiari, compresi quelli che prestano la propria attivita' soltanto nella famiglia, indipendentemente dalla entita' delle quote di partecipazione agli utili loro attribuite. L'eventuale partecipazione alla costituenda societa' di terzi estranei alla preesistente impresa familiare non fa venir meno l'agevolazione; tuttavia i conferimenti di questi ultimi sono soggetti allo ordinario regime tributario; l'atto costitutivo della societa' deve essere stipulato e sottoposto alla formalita' della registrazione entro il 30 settembre 1985, mentre l'iscrizione della costituita societa' :nel registro delle imprese puo' avvenire anche in data successiva. c) Contenuto dell'agevolazione in materia di imposte sul reddito. Come gia' evidenziato in premessa, il beneficio tributario previsto dalla disposizione in esame consiste, per quanto attiene al settore delle imposte sul reddito, nel fatto che il conferimento dell'azienda da parte del titolare dell'impresa familiare non e' considerato cessione e quindi non costituisce presupposto per la tassazione nei confronti dell'impresa stessa delle plusvalenze insite nei beni conferiti. In sostanza la norma agevolativa e' diretta a neutralizzare gli effetti fiscali che, in base al regime ordinario, si sarebbero verificati, in applicazione dell'art. 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, in forza del quale la plusvalenza in sede di conferimento si determina con riferimento al valore normale delle quote ricevute, assumendo come tale il valore normale dei beni conferiti. Coerentemente non hanno rilevanza fiscale neppure i maggiori valori dei beni relativi all'azienda conferita eventualmente evidenziati nelle scritture contabili della societa'; ne consegue che le quote residue di ammortamento deducibili nella determinazione del reddito di impresa continueranno ad essere determinate con riferimento all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti. In altri termini l'attualizzazione dei valori dei beni conferiti eventualmente operata agli effetti civilistici e' del tutto ininfluente fiscalmente. E' appena il caso di osservare che la fattispecie in esame e' diversa da quella disciplinata dall'art. 34 della citata legge n. 576 del 1975, in relazione alla quale questo Ministero, con circolare n. 9 del 21 marzo 1980, ebbe a ritenere che nella ipotesi di conferimento della intera azienda alla societa' ricevente, con la conseguente perdita da parte del conferente della qualifica di imprenditore, il conferimento stesso comportava il recupero a tassazione delle plusvalenze agevolate. Si osserva, infine, che i beni strumentali conferiti a detta societa' continueranno ad essere ammortizzati dalla stessa tenendo presente che, limitatamente al periodo d'imposta in cui avviene la costituzione della societa' (1985), le relative quote di ammortamento saranno deducibili per il conferente nei limiti dei dodicesimi o frazioni di essi corrispondenti al tempo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data del conferimento e per la societa' conferitaria con gli stessi criteri per la residua frazione di anno. Analogamente si procedera' per il calcolo proporzionale del 5 per cento ai fini della deducibilita' per l'anno 1985 dei costi di manutenzione, riparazione, ecc. di cui all'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, in conformita' a quanto illustrato al punto 4, pag. 18, della circolare n. 9 del 21 marzo 1980. Per quanto, invece, concerne l'eventuale eccedenza di tali costi sostenuti dall'impresa familiare per detto anno 1985, nonche' per le eccedenze relative a periodi d'imposta precedenti e tuttora deducibili ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 68, la deduzione sara' attuata, nei limiti consentiti per ciascun esercizio, dalla societa' conferitaria. Delle predette eccedenze, i quinti deducibili nell'anno 1985 saranno ripartiti secondo il calcolo proporzionale dianzi indicato fra l'impresa familiare e la societa' conferitaria. Per quanto riguarda i soggetti il cui reddito d'impresa e' determinato, per il periodo 1985-1987, in via forfetaria ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, si confermano le precisazioni fornite in ordine alla indeducibilita' dei costi in argomento con circolare n. 26 del 19 marzo 1985. Quanto al saldo di rivalutazione monetaria di cui alle leggi n. 576 del 1975 e n. 72 del 1983, si precisa che esso conserva presso la societa' la stessa natura che aveva nella precedente impresa familiare, nel senso cioe' che la sua utilizzazione e' libera e non e' soggetta ad imposizione tributaria, in coerenza con quanto affermato con circolare 19 maggio 1933, n. 23 (paragrafo 9, pag. 51) a commento della seconda delle suindicate leggi di rivalutazione monetaria. Va, peraltro, evidenziato che l'agevolazione di cui trattasi non ha natura di esenzione o di riduzione d'imposta, ma si sostanzia, analogamente a quanto avviene con riguardo al regime della sospensione d'imposta, nel rinvio della tassazione delle plusvalenze afferenti ai beni dell'azienda conferita, le quali, pertanto, sia che rimangano allo stato latente, sia che vengano evidenziate in occasione del conferimento, saranno acquisite a tassazione se e quando si verificheranno i presupposti di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 nei confronti della costituita societa'. Si rileva che eventuali fondi o riserve in sospensione di imposta esistenti nell'impresa familiare al momento del conferimento della stessa nella societa' (quali i fondi di accantonamento di cui al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e dell'art. 2 della legge 22 aprile 1982, n. 168; le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ecc.) conservano tale condizione anche presso la societa' conferitaria. E cio' in quanto, come gita evidenziato in precedenza, il conferimento dell'impresa familiare non costituisce cessione agli effetti delle imposte sul reddito e non comporta l'acquisizione a tassazione degli anzidetti fondi o riserve, i quali quindi dovranno figurare iscritti nel bilancio della costituita societa' ove questa sia obbligata alla tenuta della contabilita' ordinaria ovvero nelle prescritte scritture contabili ove la societa' stessa sia ammessa alla tenuta della contabilita' semplificata, ai fini del recupero delle relative imposte nel momento in cui se ne verificheranno i presupposti. L'obbligo del reinvestimento delle plusvalenze ancora in sospensione di imposta all'atto del conferimento fara' carico alla societa' conferitaria. Va infine osservato che le quote assegnate ai soci della costituenda societa' si intendono acquisite a titolo oneroso e quindi le relative successive cessioni a titolo oneroso si considerano, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 853, fatte con scopi speculativi senza possibilita' di prova contraria, ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Le plusvalenze conseguite in dipendenza di tale operazione concorrono alla formazione del reddito complessivo in capo al socio cedente per il periodo di imposta in cui l'operazione stessa e' conclusa, in misura pari alla differenza tra il prezzo reale conseguito ed il costo sostenuto per l'acquisto, il quale si identifica con il valore delle quote sociali avute in assegnazione. d) Attribuzione delle quote sociali. L'atto costitutivo della societa' deve, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, tra l'altro, indicare i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, nonche' le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di partecipazione agli utili e alle perdite di ciascun socio. Anche ai fini della costituzione della societa' di cui trattasi la determinazione del capitale e l'attribuzione delle relative quote sono riservate all'autonomia negoziale delle parti, atteso che si dovra' tener conto, tra l'altro, oltre che dell'apporto del lavoro dei collaboratori familiari e dell'imprenditore, degli incrementi patrimoniali formatisi successivamente alla data di costituzione dell'impresa familiare, correlati al periodo di partecipazione di ciascuno dei collaboratori, i quali, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile vantano un diritto di credito su detti incrementi. Pertanto, nei casi in cui non si procede al pagamento di tale credito, questo sara' valutato per l'attribuzione delle quote sociali a ciascun collaboratore ed il relativo conferimento non costituisce fatto generatore di redditi imponibili. e) Contenuto dell'agevolazione in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si precisa che la norma agevolativa, operante alle condizioni sopra richiamate, consiste nell'applicazione delle imposte fisse di L. 50.000 per ciascun tributo invece delle normali imposte proporzionali previste dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 634 e 635, e successive modificazioni. Poiche', come sopra accennato, per le costituzioni di societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, nell'atto costitutivo devono essere indicati - tra l'altro - i conferimenti di ciascun socio, si precisa che l'agevolazione tributaria di cui trattasi compete al conferimento dell'azienda al lordo dei diritti di credito su di essa vantati dai collaboratori familiari in quanto tali. Viceversa, i conferimenti di beni o di diritti estranei all'azienda o appartenenti a soggetti diversi dall'imprenditore (diritti reali, crediti verso terzi, danaro, ecc.) sono soggetti alle, normali imposte di registro previste dall'art. 4, parte prima, della tariffa allegato A al decreto n. 634 e all'eventuale giudizio di congruita', ex articolo 48 dello stesso decreto, in relazione alla natura dei beni conferiti. In queste ipotesi, ovviamente, qualora il conferimento riguardi beni immobili, si renderanno dovute nella misura ordinaria anche le imposte ipotecarie e catastali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dall'art. 21 del decreto stesso. Ovviamente il conferimento del terzo o del collaboratore, soggetto alle normali imposte, non influisce sulla applicabilita' dell'agevolazione per i conferimenti che godono dell'agevolazione stessa. f) Contenuto dell'agevolazione in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per quanto attiene all'INVIM l'agevolazione consiste nella riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta per gli incrementi di valore degli immobili compresi nella azienda conferita e si rende applicabile se ed in quanto ricorrono le condizioni prescritte e nei limiti temporali previsti dal sedicesimo comma in discorso ai fini della applicazione delle agevolazioni recate in materia di imposta di registro e di imposte sul reddito, tenendo conto che il conferimento va considerato atto di alienazione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972. Per alcune particolari questioni relative all'INVIM si precisa quanto segue: 1) possono rientrare nell'ambito della riduzione in discorso esclusivamente gli immobili, appartenenti allo imprenditore conferente, costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nonche' quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa. Non godono della agevolazione i conferimenti dei diritti reali sugli immobili di cui siano titolari soggetti diversi dall'imprenditore, anche se collaboratori familiari; in caso di contitolarita' del diritto reale sull'immobile aziendale conferito, anche se con i collaboratori dell'impresa familiare, la riduzione dell'imposta, concorrendo ovviamente tutte le condizioni richieste, compete limitatamente alla parte gravante sulla quota di diritto spettante al titolare dell'impresa familiare; 2) la riduzione non influisce sulla entita' dell'incremento di valore imponibile ne', quindi, sulla entita' degli elementi (valori iniziali e finali; spese di acquisto, di costruzione ed incrementative) che concorrono a formarlo. Essa opera nella fase finale di liquidazione del tributo, nel senso che dovra' procedersi alla determinazione dell'imposta che sarebbe dovuta sulla base della legislazione vigente e senza considerare l'agevolazione recata dal sedicesimo comma in discorso; l'importo cosi' ottenuto, ricorrendo le condizioni per l'applicazione del beneficio, sara' ridotto alla meta' e rappresentera' l'imposta dovuta; 3) trattandosi di trasferimento non soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed agevolato ai fini dell'imposta di registro con l'applicazione del tributo in misura fissa, deve essere assunto, quale valore finale dell'immobile conferito, il valore venale alla data del conferimento. Il valore finale dichiarato e' quindi, in ogni caso, soggetto a giudizio di congruita' da parte dell'ufficio. Tale valore venale e' determinato secondo i criteri contenuti nel secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni. Pertanto nessuna influenza hanno le passivita' aziendali, anche se specificamente gravanti sull'immobile, ne' sono vincolanti, ai fini della determinazione dell'incremento di valore imponibile, i valori che sono stati esposti nell'atto costitutivo della societa' ovvero che risultano da altre scritture contabili. Si ricorda da ultimo, per sola completezza di discorso, che la fattispecie in esame non e' comunque interessata dalla disposizione contenuta nella seconda parte del secondo comm dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la quale fa riferimento al valore risultante dalla relazione di stima di cui all'art. 2343 del codice civile, atteso che la disposizione medesima e' circoscritta ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi ai singoli rami della impresa fatti alle societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata. Il sedicesimo comma in esame riguarda invece i conferimenti di aziende fatti alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice per i quali, ripetesi, il valore finale dell'immobile conferito e' dato dal valore venale dell'immobile stesso determinato secondo i criteri contenuti nel secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972, e successive modificazioni. g) Adempimenti tributari conseguenti alla costituzione di societa'. Va tenuto presente che il conferimento dell'azienda relativa all'impresa familiare nella costituenda societa' comporta l'estinzione dell'impresa stessa e la nascita della societa' quale nuovo soggetto d'imposta. Ne consegue che sia l'imprenditore individuale conferente che la societa' conferitaria dovranno provvedere autonomamente, entro il termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1985: il primo comprendendo in detta dichiarazione il reddito dell'impresa familiare prodotto fino al giorno antecedente a quello di costituzione della societa' conferitaria stessa; quest'ultima per i redditi prodotti nel periodo compreso tra la data di costituzione ed il 31 dicembre 1985. Va peraltro evidenziato che la societa', qualora nella dichiarazione di variazione dati presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non opti per il regime ordinario ai sensi dell'art. 2, comma 19, del decreto-legge n. 853, resta soggetta al regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al comma 9 dei predetto art. 2. E cio' indipendentemente dalla scelta operata dalla preesistente impresa familiare, scelta che non e' vincolante per la societa' la quale, pur continuando la stessa attivita' dell'impresa individuale, costituisce, come gia' rilevato, un nuovo soggetto. La societa' conferitaria resta, ai fini fiscali, obbligata alla tenuta della contabilita' ordinaria o semplificata a seconda del regime ordinario o forfetario di determinazione del reddito d'impresa. In ogni caso alla prima dichiarazione dei redditi presentata dalla societa' dovra' essere allegato un prospetto dal quale risulti l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla impresa familiare dei beni conferiti. h) Decorrenza. Le disposizioni dei commi 12 e 15 hanno effetto dal periodo di imposta avente inizio a partire dal 1° gennaio 1985, mentre quelle dei commi 14 e 16 dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 853 (20 dicembre 1984). * * * Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze e gli ispettorati compartimentali ne accusino ricevuta al Ministero mentre gli uffici distrettuali e gli uffici del registro alle rispettive intendenze. Il Ministro: VISENTINI (Omissis).