MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 1986 

Esenzione  dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche   per   gli
autoveicoli per  il  trasporto  di  merci  importati  temporaneamente
dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ed appartenenti a
persone ivi stabilmente residenti. (086A0732) 
(GU n.25 del 31-1-1986)

 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  testo  unico   delle   leggi   in   materia   di   tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2 della legge  12  dicembre  1973,  n.  820,  che  da'
facolta' al Ministro  delle  finanze  di  concedere  l'esenzione  dal
pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli  autoveicoli  e
rimorchi  temporaneamente  importati  dall'estero,  quando   sussiste
reciprocita' di trattamento tributario; 
  Ritenuto che tra l'Italia e l'Unione delle  Repubbliche  socialiste
sovietiche si e' convenuto di addivenire ad un  regime  di  reciproca
esenzione dai tributi gravanti sui veicoli industriali in  temporanea
importazione per un periodo di sette mesi; 
 
                              Decreta: 
 
  Con effetto dal 1° gennaio  1986  e  fino  al  31  luglio  1986  le
trattrici stradali, gli autocarri e i relativi  rimorchi  adibiti  al
trasporto  internazionale   di   merci,   importati   temporaneamente
dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ed appartenenti a
persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento  delle
tasse  automobilistiche  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. 
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita' di trattamento. 
 
    Roma, addi' 27 gennaio 1986 
 
                                               Il Ministro: Visentini