Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per il trasporto di merci importati temporaneamente dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti. (086A0732)(GU n.25 del 31-1-1986)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da' facolta' al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario; Ritenuto che tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche si e' convenuto di addivenire ad un regime di reciproca esenzione dai tributi gravanti sui veicoli industriali in temporanea importazione per un periodo di sette mesi; Decreta: Con effetto dal 1° gennaio 1986 e fino al 31 luglio 1986 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento. Roma, addi' 27 gennaio 1986 Il Ministro: Visentini