Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Affidamento delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali. Sospensione delle penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione. (Ordinanza n. 40/219/ZA). (086A0950)(GU n.35 del 12-2-1986)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219) Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187: Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1984; Visto il decreto-legge del 30 dicembre 1985, n. 788; Vista l'ordinanza n. 7/219/ZA del 3 agosto 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 17 agosto 1984; Viste le convenzioni e gli atti aggiuntivi di affidamento delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali di cui all'art. 32 anzidetto; Considerato che i concessionari affidatari delle opere viarie predette hanno lamentato l'assoluta sproporzione dei termini di esecuzione stabiliti rispetto alla entita' e complessita' degli interventi ed alle oggettive difficolta' tecniche, quali manifestatesi in corso di definizione dei progetti esecutivi, nonche' la sussistenza di circostanze obiettivamente riscontrabili ed estranee ai concessionari stessi le quali avrebbero rallentato notevolmente sia l'espletamento degli adempimenti di propria competenza, sia le necessarie approvazioni ministeriali; Vista la nota in data 11 gennaio 1986, n. 3393, con la quale il Ministro designato, a fronte delle situazioni rappresentate, ha disposto doversi procedere alla verifica dei termini di ultimazione sia sotto il profilo della loro congruita', sia sotto il profilo della sussistenza delle segnalate circostanze ritardanti ed ha demandato all'ufficio speciale l'espletamento delle indagini e verifiche all'uopo occorrenti; Considerato che, nelle more degli accertamenti anzidetti e in pendenza delle verifiche sulla fondatezza dei rilievi rappresentati, l'immediata applicazione delle penali a carico dei concessionari succitati potrebbe costituire pregiudizio economico e determinare gravi intralci per il completamento degli interventi, caratterizzati dall'urgenza e dalla indifferibilita'; Considerato altresi' che una immediata applicazione delle penali in questione indurrebbe i concessionari alla formulazione di riserve nonche' all'esperimento delle previste procedure arbitrali, dando cosi' luogo ad un contenzioso che potrebbe risolversi in un pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione; Ravvisata pertanto l'opportunita' di soprassedere alla applicazione delle penali maturate dai concessionari affidatari delle opere viarie per i ritardi nella ultimazione di lavori sino alla definizione delle verifiche dianzi indicate ed alla completa ricognizione dei termini di ultimazione contrattuali; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa vigente disposizione Dispone: Il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219, e' autorizzato a sospendere in via temporanea la applicazione delle penali maturate dai concessionari delle opere viarie a servizio dei nuclei industriali cui al medesimo articolo per ritardi nella ultimazione del lavori fino ai completamento delle indagini e delle verifiche di cui in premessa. Rimane salva l'applicazione delle penali eventualmente maturate dai medesimi concessionari per ritardi nella presentazione dei progetti di massima ed esecutivi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 gennaio 1986 Il Ministro: ZAMBERLETTI