MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 1985 

Riscatto dei servizi ferroviari e rilievo di quelli  automobilistici,
integrativi e sostitutivi,  della  societa'  Trasporti  romagnoli  ed
assunzione   dei   predetti   servizi   in   gestione   commissariale
governativa. (086A1017) 
(GU n.35 del 12-2-1986)

 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,  testo  unico  delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata; 
  Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, su  «disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1985)»; 
  Ritenuto che e' di pubblico interesse  ed  e'  pertanto  necessario
dare  attuazione  all'art.  8,  comma  sesto,  della  citata   legge,
procedendo alla risoluzione  consensuale  ovvero  al  riscatto  delle
concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine  di
rendere funzionale nel breve periodo  l'assetto  definitivo  di  reti
integrate nel sistema ferroviario nazionale; 
  Ritenuto  che  fra  le  concessioni  per  le  quali   la   prevista
risoluzione consensuale ovvero il riscatto va pronunziato e' compresa
la  ferrovia  Bologna-Portomaggiore   della   societa'   Tra.Ro   che
costituisce, peraltro, una non scindibile unitaria gestione aziendale
con le linee automobilistiche  sostitutive  e  integrative  esistenti
gestite dalla stessa societa'; 
  Visto il regio decreto 22 ottobre 1882, n.  1078,  che  approva  la
convenzione 3 ottobre 1882 per la  costruzione  e  l'esercizio  della
ferrovia  Bologna-Portomaggiore  in  concessione  alla  provincia  di
Bologna per un periodo di anni 90; 
  Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1958, n. 2235, con il  quale
e' stato approvato il contratto in data 16 aprile 1958,  n.  9110  di
repertorio, per il subingresso della societa' veneta per  costruzione
ed esercizio  di  ferrovie  secondarie  italiane  all'amministrazione
provinciale di Bologna, che proroga la durata  della  concessione,  a
tutto il 4 luglio 1986; 
  Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1962, n. 81, che proroga tra
l'altro ulteriormente la durata della concessione a tutto il 4 luglio
1987; 
  Visto il  decreto  ministeriale  29  dicembre  1970,  n.  2192,  di
subentro della S.V.A.; 
  Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1981, n. 1135, con il quale
e' stato autorizzato  il  subingresso  della  societa'  Tra.Ro  nella
concessione Bologna-Portomaggiore; 
  Tenuto conto che la societa' Tra.Ro e' concessionaria dei  seguenti
servizi  automobilistici  sostitutivi  e  integrativi  del   servizio
ferroviario Bologna-Portomaggiore tutti di concessione regionale: 
    1) Bologna-Massalombarda; 
    2) Bologna-Molinella; 
    3) Marmorta-Budrio-Bologna; 
    4) S. Bartolomeo in Bosco-Bologna; 
    5) Portomaggiore-Bologna; 
    6) Migliarino-Bologna; 
  Ritenuto che sull'ammontare dell'indennizzo  dovuto  non  e'  stato
raggiunto  il  consenso  sicche'  non  e'  possibile  procedere  alla
risoluzione consensuale; 
  Ritenuto  che  pertanto  si  rende  necessario  procedere  in   via
autoritativa avvalendosi del potere  di  addivenire  al  riscatto  ai
sensi dell'art. 188 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e  cio'
anche perche' non essendovi stato, negli  ultimi  anni,  un  prodotto
netto, spetta alla societa' solo il prezzo di stima dei beni mobili e
delle provviste; 
  Ritenuto che l'art. 8 della citata legge  n.  887/1984  estende  la
propria previsione anche alle linee automobilistiche  sostitutive  ed
integrative esistenti intendendosi mantenere la unita'  aziendale  di
gestione; 
  Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984  si  integra  con  il
testo unico n. 1447/1912 e che pertanto  il  riscatto,  previsto  dal
citato art. 8, comprese le parti riguardanti l'acquisizione dei  beni
relativi  ai  servizi  automobilistici,  e'   soggetto,   in   quanto
applicabile, ai principi ed alle norme di cui  agli  articoli  188  e
seguenti e 192 del testo unico n. 1447/1912; 
  Ritenuto pertanto che l'indennizzo e' dovuto  non  soltanto  per  i
beni mobili afferenti l'esercizio ferroviario, ma anche  per  i  beni
mobili   relativi   alle   linee   automobilistiche   sostitutive   e
integrative, in conseguenza della coattiva cessione degli autoservizi
alla gestione commissariale governativa; 
  Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984, nel prescrivere  che
il riscatto delle concessioni si avveri nell'arco dell'anno 1985,  ha
implicitamente abrogato per incompatibilita' la prescrizione  di  cui
al primo comma dell'art. 188 e conseguentemente  dell'art.  193,  del
testo unico n. 1447/1912 che prevedono l'assegnazione di  un  termine
non inferiore ad un anno; 
  Ritenuto che appare opportuno assegnare il termine di un mese dalla
data dell'intervenuto visto di registrazione della Corte  dei  conti,
trascorso il  quale  sara'  preceduto  alla  assunzione  in  gestione
commissariale   governativa    dello    esercizio    ferroviario    e
automobilistico; 
  Viste le lettere ministeriali n. 1113 del 1° agosto 1985 e n.  1416
del 4 ottobre 1985, nonche' le lettere aziendali del 6 agosto 1985  e
del 7 ottobre 1985; 
  Tenuto   conto   che   la   commissione   nominata   con    decreto
interministeriale n. 591 del 28 maggio  1983  ha  rassegnato  le  sue
conclusioni; 
  Considerato che la valutazione esperita dalla suddetta  commissione
e di L. 1.738.350.000  di  cui  L.  1.640.550.000  per  il  materiale
rotabile ferroviario e L. 97.800.000 per arredi ed attrezzature; 
  Ritenuto che  il  corrispettivo  dovuto  per  quanto  concerne  gli
automezzi delle  linee  automobilistiche  e'  di  L.  578.700.000  in
conformita' alle stime effettuate dall'amministrazione,  quantificato
in 33 dei 44 autobus in dotazione e relative attrezzature, in  quanto
il materiale rotabile risulta essere utilizzato promiscuamente  nelle
linee sostitutive e integrative, oggetto del riscatto e  nelle  linee
ordinarie, che sono estranee al provvedimento; 
    che  pertanto  il  complessivo  indennizzo  dovuto   e'   di   L.
2.317.050.000 fermo rimanendo il trasferimento  gratuito  allo  Stato
degli immobili concernenti il servizio ferroviario e sue pertinenze; 
    che l'indicato indennizzo sara' corrisposto nel  termine  di  tre
mesi dalla data di registrazione del presente decreto; 
  Ritenuto che con successivo decreto ministeriale  sara'  provveduto
alla nomina del  commissario  preposto  alla  gestione  commissariale
governativa; 
  Ritenuto che la pronunciata estinzione dei  rapporti  concessionali
e' assoggettata alla condizione risolutiva dall'eventuale diniego  di
approvazione del lodo  arbitrale  come  previsto  dal  secondo  comma
dell'art. 193; 
    che pertanto il concessionario, prima che l'indennizzo  si  renda
riscuotibile, dovra' presentare fidejussione  nella  misura  e  nelle
modalita' fissate dall'amministrazione; rimanendo inteso che nel caso
di risoluzione, l'esercizio dei servizi trasferiti sara'  considerato
come svolto nell'interesse del concessionario; 
  Sentita la regione Emilia-Romagna che con lettera n.  5697  del  15
marzo 1985 ha espresso la propria intesa; 
 
                              Decreta: 
 
  E' dichiarato il riscatto  della  concessione  ferroviaria  gestita
dalla  societa'  Tra.Ro   non   contestuale   rilievo   dei   servizi
automobilistici sostitutivi ed  integrativi,  indicati  in  premessa,
trascorso un mese dalla data di registrazione del presente decreto. 
  Il Ministero  dei  trasporti  -  Direzione  generale  M.C.T.C.,  e'
autorizzato  ad  assumere,   dalla   predetta   data,   la   gestione
commissariale  governativa  dei  predetti  servizi   ferroviario   ed
automobilistici, in attesa della definitiva disciplina legislativa in
materia di ferrovie di interesse regionale. 
  Dalla stessa data la gestione commissariale governativa  succedera'
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di  qualsiasi  natura
facenti capo alla concessionaria relativi  all'esercizio  svolto,  in
essi inclusi quelli relativi  al  personale  dipendente,  acquistando
tutti  i  diritti  e  gli  obblighi  nascenti  dai  rapporti  stessi,
ancorche' insorti in epoca anteriore al riscatto. 
  L'ammontare dell'indennizzo e' di L.  2.317.050.000  riferito  alla
data di registrazione del presente decreto. 
  La somma come sopra precisata da corrispondere alla societa'  sara'
versata, previa presentazione di fidejussione e  previa  consegna  di
tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9  maggio
1912, n. 1447, nonche' di tutti i beni mobili afferenti le autolinee,
entro tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto. 
  L'onere relativo alle scorte di magazzino, nonche' quello  relativo
a beni mobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1984 ma entro
il 1° giugno  1985  sara'  corrisposto  direttamente  dalla  gestione
commissariale  governativa,  e  definito  previo  accertamento  delle
amministrazioni concertanti. 
  Per l'esercizio svolto dalla concessionaria sino  alla  data  della
consegna  dei  beni,  il  Ministero  dei  trasporti  procedera',   in
conformita' alle vigenti  disposizioni  legislative,  alla  revisione
della relativa sovvenzione, con riserva di integrazioni  in  funzione
di oneri di esercizio e finanziari maturati  o  maturandi  fino  alla
data  dell'effettivo  pagamento,   comunque   riferibili   al   detto
esercizio. 
  Resta fermo il diritto del concessionario  di  chiedere,  entro  un
mese dalla notificazione del presente decreto, che  l'indennita'  sia
determinata dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art.  192
e per gli effetti del secondo comma dell'art. 193 del testo  unico  9
maggio 1912, n. 1447. 
  Gli oneri derivanti dal presente decreto  faranno  carico  al  cap.
1657  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei
trasporti per l'anno 1985. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 13 dicembre 1985 
                                            Il Ministro dei trasporti 
                                                    SIGNORILE 
  Il Ministro del tesoro 
          GORIA 
    
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1986 
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 46