Riscatto dei servizi ferroviari e rilievo di quelli automobilistici, integrativi e sostitutivi, della societa' Trasporti romagnoli ed assunzione dei predetti servizi in gestione commissariale governativa. (086A1017)(GU n.35 del 12-2-1986)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata; Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, su «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)»; Ritenuto che e' di pubblico interesse ed e' pertanto necessario dare attuazione all'art. 8, comma sesto, della citata legge, procedendo alla risoluzione consensuale ovvero al riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale; Ritenuto che fra le concessioni per le quali la prevista risoluzione consensuale ovvero il riscatto va pronunziato e' compresa la ferrovia Bologna-Portomaggiore della societa' Tra.Ro che costituisce, peraltro, una non scindibile unitaria gestione aziendale con le linee automobilistiche sostitutive e integrative esistenti gestite dalla stessa societa'; Visto il regio decreto 22 ottobre 1882, n. 1078, che approva la convenzione 3 ottobre 1882 per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Bologna-Portomaggiore in concessione alla provincia di Bologna per un periodo di anni 90; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1958, n. 2235, con il quale e' stato approvato il contratto in data 16 aprile 1958, n. 9110 di repertorio, per il subingresso della societa' veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane all'amministrazione provinciale di Bologna, che proroga la durata della concessione, a tutto il 4 luglio 1986; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1962, n. 81, che proroga tra l'altro ulteriormente la durata della concessione a tutto il 4 luglio 1987; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1970, n. 2192, di subentro della S.V.A.; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1981, n. 1135, con il quale e' stato autorizzato il subingresso della societa' Tra.Ro nella concessione Bologna-Portomaggiore; Tenuto conto che la societa' Tra.Ro e' concessionaria dei seguenti servizi automobilistici sostitutivi e integrativi del servizio ferroviario Bologna-Portomaggiore tutti di concessione regionale: 1) Bologna-Massalombarda; 2) Bologna-Molinella; 3) Marmorta-Budrio-Bologna; 4) S. Bartolomeo in Bosco-Bologna; 5) Portomaggiore-Bologna; 6) Migliarino-Bologna; Ritenuto che sull'ammontare dell'indennizzo dovuto non e' stato raggiunto il consenso sicche' non e' possibile procedere alla risoluzione consensuale; Ritenuto che pertanto si rende necessario procedere in via autoritativa avvalendosi del potere di addivenire al riscatto ai sensi dell'art. 188 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e cio' anche perche' non essendovi stato, negli ultimi anni, un prodotto netto, spetta alla societa' solo il prezzo di stima dei beni mobili e delle provviste; Ritenuto che l'art. 8 della citata legge n. 887/1984 estende la propria previsione anche alle linee automobilistiche sostitutive ed integrative esistenti intendendosi mantenere la unita' aziendale di gestione; Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984 si integra con il testo unico n. 1447/1912 e che pertanto il riscatto, previsto dal citato art. 8, comprese le parti riguardanti l'acquisizione dei beni relativi ai servizi automobilistici, e' soggetto, in quanto applicabile, ai principi ed alle norme di cui agli articoli 188 e seguenti e 192 del testo unico n. 1447/1912; Ritenuto pertanto che l'indennizzo e' dovuto non soltanto per i beni mobili afferenti l'esercizio ferroviario, ma anche per i beni mobili relativi alle linee automobilistiche sostitutive e integrative, in conseguenza della coattiva cessione degli autoservizi alla gestione commissariale governativa; Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984, nel prescrivere che il riscatto delle concessioni si avveri nell'arco dell'anno 1985, ha implicitamente abrogato per incompatibilita' la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 188 e conseguentemente dell'art. 193, del testo unico n. 1447/1912 che prevedono l'assegnazione di un termine non inferiore ad un anno; Ritenuto che appare opportuno assegnare il termine di un mese dalla data dell'intervenuto visto di registrazione della Corte dei conti, trascorso il quale sara' preceduto alla assunzione in gestione commissariale governativa dello esercizio ferroviario e automobilistico; Viste le lettere ministeriali n. 1113 del 1° agosto 1985 e n. 1416 del 4 ottobre 1985, nonche' le lettere aziendali del 6 agosto 1985 e del 7 ottobre 1985; Tenuto conto che la commissione nominata con decreto interministeriale n. 591 del 28 maggio 1983 ha rassegnato le sue conclusioni; Considerato che la valutazione esperita dalla suddetta commissione e di L. 1.738.350.000 di cui L. 1.640.550.000 per il materiale rotabile ferroviario e L. 97.800.000 per arredi ed attrezzature; Ritenuto che il corrispettivo dovuto per quanto concerne gli automezzi delle linee automobilistiche e' di L. 578.700.000 in conformita' alle stime effettuate dall'amministrazione, quantificato in 33 dei 44 autobus in dotazione e relative attrezzature, in quanto il materiale rotabile risulta essere utilizzato promiscuamente nelle linee sostitutive e integrative, oggetto del riscatto e nelle linee ordinarie, che sono estranee al provvedimento; che pertanto il complessivo indennizzo dovuto e' di L. 2.317.050.000 fermo rimanendo il trasferimento gratuito allo Stato degli immobili concernenti il servizio ferroviario e sue pertinenze; che l'indicato indennizzo sara' corrisposto nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto; Ritenuto che con successivo decreto ministeriale sara' provveduto alla nomina del commissario preposto alla gestione commissariale governativa; Ritenuto che la pronunciata estinzione dei rapporti concessionali e' assoggettata alla condizione risolutiva dall'eventuale diniego di approvazione del lodo arbitrale come previsto dal secondo comma dell'art. 193; che pertanto il concessionario, prima che l'indennizzo si renda riscuotibile, dovra' presentare fidejussione nella misura e nelle modalita' fissate dall'amministrazione; rimanendo inteso che nel caso di risoluzione, l'esercizio dei servizi trasferiti sara' considerato come svolto nell'interesse del concessionario; Sentita la regione Emilia-Romagna che con lettera n. 5697 del 15 marzo 1985 ha espresso la propria intesa; Decreta: E' dichiarato il riscatto della concessione ferroviaria gestita dalla societa' Tra.Ro non contestuale rilievo dei servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi, indicati in premessa, trascorso un mese dalla data di registrazione del presente decreto. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., e' autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione commissariale governativa dei predetti servizi ferroviario ed automobilistici, in attesa della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie di interesse regionale. Dalla stessa data la gestione commissariale governativa succedera' in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualsiasi natura facenti capo alla concessionaria relativi all'esercizio svolto, in essi inclusi quelli relativi al personale dipendente, acquistando tutti i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti stessi, ancorche' insorti in epoca anteriore al riscatto. L'ammontare dell'indennizzo e' di L. 2.317.050.000 riferito alla data di registrazione del presente decreto. La somma come sopra precisata da corrispondere alla societa' sara' versata, previa presentazione di fidejussione e previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, nonche' di tutti i beni mobili afferenti le autolinee, entro tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto. L'onere relativo alle scorte di magazzino, nonche' quello relativo a beni mobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1984 ma entro il 1° giugno 1985 sara' corrisposto direttamente dalla gestione commissariale governativa, e definito previo accertamento delle amministrazioni concertanti. Per l'esercizio svolto dalla concessionaria sino alla data della consegna dei beni, il Ministero dei trasporti procedera', in conformita' alle vigenti disposizioni legislative, alla revisione della relativa sovvenzione, con riserva di integrazioni in funzione di oneri di esercizio e finanziari maturati o maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, comunque riferibili al detto esercizio. Resta fermo il diritto del concessionario di chiedere, entro un mese dalla notificazione del presente decreto, che l'indennita' sia determinata dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 192 e per gli effetti del secondo comma dell'art. 193 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. Gli oneri derivanti dal presente decreto faranno carico al cap. 1657 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 dicembre 1985 Il Ministro dei trasporti SIGNORILE Il Ministro del tesoro GORIA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1986 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 46