Instaurazione del visto di ingresso in Italia per i cittadini kenyoti. (086A1254)(GU n.45 del 24-2-1986)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200; Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185, con allegata tabella dei diritti consolari; Considerato che da parte delle autorita' dell'Unione nazionale africana del Kenya e' stata introdotta, nei confronti dei cittadini italiani, la formalita' del rilascio del visto d'ingresso con esazione di una tassa differenziata per l'ingresso e il transito nel territorio della Repubblica stessa; Ritenuto opportuno di instaurare, a titolo di reciprocita', un trattamento analogo, per la parte italiana, in materia di visti di ingresso (transito e soggiorno); Decreta: Il pagamento dei diritti consolari di cui all'art. 26 della tabella citata nelle premesse, dovra' esigersi, in deroga a quanto disposto nella nota 16 del predetto art. 26, ogni qualvolta venga concesso il visto d'ingresso (transito e soggiorno) in Italia al cittadino kenyota. Per la concessione del visto d'ingresso per soggiorno - art. 26, sez. a - dovra' esigersi il pagamento di una tassa di L. 12.500. Per la concessione del visto d'ingresso per transito - art. 26, sez. b - dovra' esigersi una tassa di L. 8.000. Roma, addi' 31 gennaio 1986 Il Ministro degli affari esteri Andreotti Il Ministro del tesoro Goria