MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 31 gennaio 1986 

Instaurazione del  visto  di  ingresso  in  Italia  per  i  cittadini
kenyoti. (086A1254) 
(GU n.45 del 24-2-1986)

 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 59 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 200; 
  Vista la legge 2 maggio 1983, n.  185,  con  allegata  tabella  dei
diritti consolari; 
  Considerato che da  parte  delle  autorita'  dell'Unione  nazionale
africana del Kenya e' stata introdotta, nei confronti  dei  cittadini
italiani,  la  formalita'  del  rilascio  del  visto  d'ingresso  con
esazione di una tassa differenziata per l'ingresso e il transito  nel
territorio della Repubblica stessa; 
  Ritenuto opportuno di instaurare,  a  titolo  di  reciprocita',  un
trattamento analogo, per la parte italiana, in materia  di  visti  di
ingresso (transito e soggiorno); 
 
                              Decreta: 
 
  Il pagamento dei diritti consolari di cui all'art. 26 della tabella
citata nelle premesse, dovra' esigersi, in deroga a  quanto  disposto
nella nota 16 del predetto art. 26, ogni qualvolta venga concesso  il
visto d'ingresso  (transito  e  soggiorno)  in  Italia  al  cittadino
kenyota. 
  Per la concessione del visto d'ingresso per soggiorno  -  art.  26,
sez. a - dovra' esigersi il pagamento di una tassa di L. 12.500. 
  Per la concessione del visto d'ingresso per  transito  -  art.  26,
sez. b - dovra' esigersi una tassa di L. 8.000. 
    Roma, addi' 31 gennaio 1986 
 
                                     Il Ministro degli affari esteri 
                                               Andreotti 
 
  Il Ministro del tesoro 
          Goria