MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1986 

Rimborso delle maggiori spese di personale sostenute  dall'Automobile
club d'Italia negli anni 1983 e 1984. (086A1689) 
(GU n.57 del 10-3-1986)

 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  4  del  testo  unico   delle   leggi   sulle   tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; 
  Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n.  1235,  concernente
la nuova disciplina degli abbonamenti  alle  radioaudizioni  per  gli
apparecchi  radioriceventi  installati  a  bordo  di  autoveicoli   e
autoscafi; 
  Visto l'art.  4  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  recante
provvedimenti finanziari per l'attuazione  delle  regioni  a  statuto
ordinario; 
  Visto il  decreto  ministeriale  20  marzo  1980,  che  approva  la
convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono  stati
affidati all'Automobile club d'Italia  (ACI)  i  servizi,  per  conto
dello  Stato,  di  riscossione   delle   tasse   automobilistiche   e
dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti
tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali; 
  Viste  le  istanze  avanzate  dall'Automobile  club  d'Italia   per
ottenere, ai sensi dell'ottavo comma  dell'art.  27  della  succitata
convenzione, il rimborso dei maggiori  costi  sopportati  negli  anni
1983 e 1984 per spese di personale, quantificate dallo  stesso  ente,
rispettivamente in L. 6.354.393.401 e in L. 7.269.849.272; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante  il  riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
e successive disposizioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411, concernente la disciplina del rapporto di lavoro  del  personale
degli enti del parastato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  ottobre  1979,
n. 509, riguardante l'approvazione della disciplina del  rapporto  di
lavoro del personale del parastato contenuta nell'ipotesi di  accordo
del 31 luglio 1979, per la parte non ritenuta  in  contrasto  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1975, n. 70; 
  Vista  la  legge  6  dicembre  1979,   n.   609,   concernente   la
trimestralizzazione   degli   aumenti   dell'indennita'   integrativa
speciale; 
  Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297,  riguardante  la  disciplina
del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica; 
  Visti gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, concernente  misure  per
il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
346, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale  degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visti  i  decreti  ministeriali  6  novembre  1982   e   successivi
riguardanti gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale; 
  Constatato che negli anni 1983 e 1984 si  sono  verificati  aumenti
del costo del personale parastatale rispetto al 1978; 
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  svolti   dal   servizio
permanente di controllo all'ACI e alla SIAE; 
  Ritenuto che nella quantificazione delle proprie spettanze, per  la
parte riguardante le quote di aggiunta  di  famiglia  ed  i  relativi
oneri riflessi, l'ACI non ha tenuto conto  delle  disposizioni  degli
articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,  convertito
nella legge 25 marzo 1983, n. 79,  e  dell'art.  20  della  legge  28
dicembre 1983, n. 730, per cui le  maggiori  spese  di  personale  da
rimborsare vanno ridotte a L. 6.186.152.368  per  il  1983  ed  a  L.
7.150.158.130 per il 1984, come da prospetti allegati; 
  Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, 14 giugno  1983
e 26 giugno 1984; 
 
                              Decreta: 
 
  All'Automobile club d'Italia compete il rimborso delle somme di  L.
6.186.152.368 e  di  L.  7.150.158.130,  per  le  maggiori  spese  di
personale sostenute rispettivamente  negli  anni  1983  e  1984,  per
complessive L. 13.336.310.498. 
  Le somme suindicate devono essere  addebitate  allo  Stato  e  alle
regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto per ciascun  ente
riscosso  per  tasse  automobilistiche  e  abbonamenti  all'autoradio
nell'anno cui il rimborso si riferisce. 
  L'Automobile  club  d'Italia,  conformemente  a   quanto   previsto
dall'art. 28 della  convenzione  ACI-Finanze  approvata  con  decreto
ministeriale  20  marzo  1980  e  con  l'applicazione   dei   criteri
suindicati,  e'   autorizzato   a   trattenere   la   somma   di   L.
13.336.310.500,  come  sopra  specificata,  in  occasione  del  primo
versamento  delle  quote  di  tasse  automobilistiche  e  abbonamento
all'autoradio   effettuato   a   favore   degli    aventi    diritto,
posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti. 
  Roma, addi 24 febbraio 1986 
 
                                               Il Ministro: VISENTINI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1986 
  Registro n. 12 Finanze, foglio n. 301