MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale. (086A3256) 
(GU n.108 del 12-5-1986)

  Con decreto ministeriale 7 marzo 1986, in favore  di  novanta  (sei
intermedi e ottantaquattro  operai)  dipendenti  della  ditta  Contir
S.p.a., sede legale e stabilimento  in  Cecchina  (Ariccia)  -  Roma,
occupati presso lo stabilimento, per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 35  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  7  marzo  1986,  in  favore  di   venti
lavoratori (diciannove  operai  ed  un  impiegato)  dipendenti  della
S.n.c. Maglificio Fontanella di Osvaldo Fontanella e C., con sede  in
Como ed occupati presso lo stabilimento di Como, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  10  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1985 al 2 novembre 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 7 marzo 1986,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  di  seguito  elencate  e'   disposta   la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Si applicano ai lavoratori sopra indicati le  agevolazioni  di  cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675. 
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e   l'Istituto
nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati  la'  dove
concesso,  a  provvedere  al  pagamento   diretto   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.