Validita' dei caschi omologati secondo il regolamento ECE-ONU n. 22. (086A5379)(GU n.159 del 11-7-1986)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 che demanda al Ministro dei trasporti lo stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per utenti di motoveicoli e conducenti di ciclomotori; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1986 contenente la normativa di omologazione dei detti caschi protettivi; Premesso che l'attuale costruzione dei caschi e' soggetta alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati 1 e 2 al detto decreto rispettivamente per i caschi destinati agli utenti dei motoveicoli e ciclomotori e per quelli destinati esclusivamente ai conducenti di ciclomotori per cui i caschi omologati di cui all'allegato 1 sono contrassegnati oltre che dal simbolo E anche dal prefisso 02; Considerato che sono gia' in uso ed in commercio caschi omologati in base a regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa contrassegnati dal simbolo E ma non anche dal prefisso 02; Decreta: Art. 1. E' consentito, nella prima fase di applicazione della legge e fino ad esaurimento delle scorte esistenti, che gli utenti dei motoveicoli e ciclomotori per i quali sussista l'obbligo di indossare il casco protettivo, utilizzino caschi muniti di etichetta di conformita' recante il simbolo E inscritto in un cerchio unitamente al numero distintivo dello Stato che ha rilasciato l'omologazione e da due serie di cifre indicanti rispettivamente il numero di omologazione ed il numero di produzione del casco, ancorche' non precedute dal prefisso 02. Roma, addi' 4 luglio 1986 Il Ministro: Signorile