MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 luglio 1986 

Validita' dei caschi omologati secondo il regolamento ECE-ONU n.  22.
(086A5379) 
(GU n.159 del 11-7-1986)

 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2 della legge 11 gennaio 1986, n.  3  che  demanda  al
Ministro  dei  trasporti  lo  stabilire  con   proprio   decreto   le
caratteristiche  tecniche  dei  caschi  protettivi  per   utenti   di
motoveicoli e conducenti di ciclomotori; 
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1986 contenente la normativa
di omologazione dei detti caschi protettivi; 
  Premesso che l'attuale costruzione  dei  caschi  e'  soggetta  alle
prescrizioni tecniche contenute negli allegati 1 e 2 al detto decreto
rispettivamente per i caschi destinati agli utenti dei motoveicoli  e
ciclomotori e per quelli destinati esclusivamente  ai  conducenti  di
ciclomotori per cui i caschi omologati di  cui  all'allegato  1  sono
contrassegnati oltre che dal simbolo E anche dal prefisso 02; 
  Considerato che sono gia' in uso ed in commercio  caschi  omologati
in base a regolamenti  emanati  dall'Ufficio  europeo  delle  Nazioni
Unite, Commissione economica per l'Europa contrassegnati dal  simbolo
E ma non anche dal prefisso 02; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' consentito, nella prima fase di applicazione della legge e  fino
ad esaurimento delle scorte esistenti, che gli utenti dei motoveicoli
e ciclomotori per i quali sussista l'obbligo di  indossare  il  casco
protettivo, utilizzino caschi  muniti  di  etichetta  di  conformita'
recante il simbolo E inscritto in un  cerchio  unitamente  al  numero
distintivo dello Stato che ha  rilasciato  l'omologazione  e  da  due
serie di cifre indicanti rispettivamente il numero di omologazione ed
il numero di  produzione  del  casco,  ancorche'  non  precedute  dal
prefisso 02. 
 
    Roma, addi' 4 luglio 1986 
 
                                               Il Ministro: Signorile