Modificazioni all'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976 concernente il regime d'importazione delle merci. (086A6095)(GU n.184 del 9-8-1986)
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri; Vista la decisione della commissione CEE del 25 marzo 1986, che modifica il regime d'importazione, istituito con regolamento CEE n. 3420/83 del Consiglio, applicato nel Benelux, in Francia ed in Italia nei confronti della Repubblica popolare cinese; Ritenuta l'opportunita' di modificare l'annesso I al decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime d'importazione delle merci; Decreta: Articolo unico A partire dal 1° aprile 1986 i seguenti prodotti originari e provenienti dalla Repubblica popolare di Cina, sono di libera importazione: V.D. Denominazione prodotto Codice statistica --- --- --- 81.04 EX I J Antimonio: cascami e rottami 520 Antimonio lavorato 530 L'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime d'importazione delle merci, si intende modificato in tal senso. Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 luglio 1986 Il Ministro del commercio con l'estero Capria Il Ministro delle finanze Visentini