COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

COMUNICATO

Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie  previste
dalla legge marzo 1986, n. 64, a favore  delle  attivita'  produttive
localizzate  nei  territori  meridionali.  (Deliberazione  16  luglio
1986). (086A6330) 
(GU n.192 del 20-8-1986)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
           PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE 
 
  Vista la legge 1° marzo 1986,  n.  64,  sulla  disciplina  organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 
  Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978,  n.  218,  che  demanda  al  CIPI  la  definizione  delle
direttive, criteri, modalita' e  procedure  per  la  concessione  del
credito agevolato e del contributo in conto capitale; 
  Visti gli articoli 63 e 69  del  citato  testo  unico,  cosi'  come
modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge  n.
64/86; 
  Visto  il  programma  triennale  di  intervento   nel   Mezzogiorno
approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985; 
  Visto l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 che demanda al  CIPI,
in attuazione del programma triennale, l'indicazione dei vari settori
produttivi da ammettere al finanziamento a  tasso  agevolato  di  cui
all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69  del
testo unico n, 218/78; 
  Visto l'art. 9, comma 5,  della  legge  n.  64/86  che  estende  le
predette agevolazioni anche alle iniziative di ristrutturazione e  di
riconversione; 
  Visto l'art. 9, comma 10, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI,
su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
Mezzogiorno, l'articolazione  e  la  graduazione  delle  agevolazioni
finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78; 
  Viste le delibere del CIPI del 5 dicembre 1979; 11  dicembre  1980;
27 febbraio 1981, rispettivamene pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale
n. 10 dell'11 gennaio 1980, n. 23 del 24 gennaio 1981 e n. 108 del 18
aprile  1981,  con  le  quali  sono   state   individuate   le   aree
particolarmente depresse del Mezzogiorno ai sensi e per  gli  effetti
del comma 5 dell'art. 69 del testo unico n. 218/78; 
  Considerata l'opportunita' di aggiornare  l'elenco  dei  settori  e
comparii produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie nonche'
di quelli sospesi ed esclusi  dall'ammissibilita'  alle  agevolazioni
finanziarie del testo unico n. 218/78 di cui alla delibera  CIPE  del
31 maggio 1977 e delibera  CIPI  del  21  settembre  1978  e  del  16
novembre 1978; 
  Tenuto conto dell'opportunita' di ridefinire i settori  e  comparii
produttivi cui riconoscere l'aumento di 1/5 del contributo  in  conto
capitale ai sensi dell'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/78; 
  Udita la relazione del Ministro per il Mezzogiorno; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni   finanziarie
previste dall'art. 9 della legge n. 64/86 e dagli articoli  63  e  69
del testo  unico  n.  218/78  si  intende  per  attivita'  produttiva
l'organizzazione e combinazione economica dei mezzi di produzione per
ottenere semilavorati, beni strumentali, beni per il consumo finale e
servizi come individuati nella presente delibera. 
  2. Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e  69  del
testo unico del 6 marzo 1978 n. 218, cosi' come modificati  dall'art.
9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86,  possono  essere  ammesse  le
iniziative per la costruzione,  l'ampliamento,  l'ammodernamento,  la
riattivazione, la  ristrutturazione,  la  riconversione  di  impianti
produttivi nei settori estrattivo e manifatturiero  -  come  definiti
nella classificazione ISTAT delle attivita'  economiche  del  1981  -
nonche': 
    a)   impianti   zootecnici   con   caratteristiche   industriali:
allevamento di bovini esclusi  i  bufalini  (012.1),  suini  (012.2),
pollame (012.3), altri volatili e conigli  (comprese  le  aziende  di
allevameno di selvaggina)  (012.5),  animali  da  pelliccia  (012.7),
selezione e moltiplicazione della specie (013), allevamenti di  pesci
e molluschi bivalvi in acque marine e lagunari  (031.2),  allevamenti
anche presso aziende agricole di pesci in acque dolci (032.2); 
    b)  attivita'  connesse  con  l'agricoltura  purche'  svolte  con
caratteristiche  industriali:  conservazione  e   trasformazione   di
frutta,  ortaggi,  funghi  e  prodotti  simili   (041.4;   042.6)   e
surgelazione dei prodotti alimentari (043.7); 
    c) industria dell'estrazione  e  agglomerazione  di  combustibili
solidi (11); 
    d) cokerie (escluse quelle annesse  a  stabilimenti  siderurgici)
(12); 
    e) depurazione e pretrattameno del  gas  naturale  per  l'impiego
nell'industria petrolchimica; 
    f) magazzini frigoriferi per conto terzi (773.2); 
    g) prodotti innovativi ad elevate prestazioni  fisico-meccaniche:
plastiche  ingegneristiche;   compositi   avanzati;   materiali   per
l'elettronica e ceramiche tini; 
    h)  prodotti  intermedi  chimici  non  contenenti   fosforo   per
detergenti sintetici; 
    i) additivi altottanici per benzine senza piombo; 
    l)  intermedi,  ausiliari  ed  additivi  di  chimica   fine   per
l'industria; 
    m) estrazione con annessa distillazione  di  roccia  asfaltica  e
scisti bituminosi (133); 
    n) rigenerazione olii minerali usati (140.2); 
    o) industria dei combustibili nucleari (15); 
    p) estrazione di  petrolio  e  gas  naturali  da  rifiuti  solidi
urbani, industriali e biomassa; 
    q) produzione di energia elettrica (nei limiti di potenza di  cui
alla legge n. 308/82) e/o calore da fonte eolica, solare, da  rifiuti
solidi urbani ed industriali, da biomassa e tramite vapore da miscela
acqua carbone o con caldaia a letto fluido, nonche' da  recupero  nei
processi industriali e da fonte idrica; 
    r) impianti di trattameto di aria e acqua per uso industriale; 
    s)  impianti  di  riciclaggio  e  recupero  in   genere   purche'
finalizzati all'ottenimento di prodotti  immediatamente  utilizzabili
(di consumo, semilavorati, energia); 
    t) impianti fissi e  mobili  di  ricerca  e  sperimentazione  nel
settore dell'estrazione di materiali da fondo marino; 
    u) impianti per la produzione di software per il mercato; 
    v) robotica; 
    z)  installazione,  manutenzione  e   riparazione   di   impianti
produttivi; 
    aa) produzione di audiovisivi, nonche'  impianti  per  ricezione,
amplificazione, diffusione, elaborazione e trattamelo  di  segnali  e
dati da e per lo spazio; 
    ab) fertilizzanti a lento rilascio, idrosolubili e fogliari; 
    ac) produzione di  apparati,  macchine,  apparecchi  e  strumenti
elettronici, di telecomunicazione e affini. 
  3. Per le iniziative di cui al punto precedente  il  contributo  in
conto capitale  e'  concesso  nelle  seguenti  misure  percentuali  e
secondo gli scaglioni di investimeni di cui all'art. 9 comma 7  della
legge n. 64/86: 
    40%: investimenti fino a 7 miliardi; 
    30%: sulla quota di investimenti eccedente i 7 miliardi e fino  a
30 miliardi; 
    15%: per la quota di investimenti eccedente i 30 miliardi. 
  E' altresi' concesso il finanziamento  a  tasso  agevolato  di  cui
all'art. 63 del testo unico n. 218/78, cosi come modificato dal comma
8  dell'art.  9  della  legge  n.  64/86,   nelle   seguenti   misure
percentuali: 
    30%: investimenti fino a 7 miliardi; 
    40%: sulla quota di investimenti eccedenti i 7 miliardi; 
    40%: sulla quota  di  scorte  di  materie  prime  e  semilavorate
determinate fino alla  misura  massima  del  40%  degli  investimenti
ammissibili. 
  Il tasso di interesse, ai sensi del comma 9, art. 9 della legge  n.
64/86, e' pari al 36% del tasso di riferimeno per le  iniziative  che
realizzino o raggiungano investimenti fissi fino  a  30  miliardi  di
lire e del 60% per quelle superiori a 30 miliardi di lire. 
  4.  E'  sospesa  l'ammissibilita'  ai  benefici  anzidetti  per  le
iniziative  di  costruzione  di   nuovi   impianti,   ampliamento   e
riattivazione di impianti preesistenti relative ai settori e comparti
produttivi di seguito indicati: 
    a) fabbricazione tubi di acciaio (222); 
    b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri,  profilatura  a
freddo dell'acciaio (223); 
    c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1); 
    d) cave di marna da cemento (231.5); 
    e) produzione di cemento e di agglomerante cementizio (242.1); 
    f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1); 
    g) produzione di articoli in amianto (244); 
    h) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici  e
loro derivati  esclusi  i  polimeri  destinati  ad  uso  non  tessile
(251.2); 
    i)  produzione  di  materie  plastiche,  resine   sintetiche   ed
alastomeri, esclusa la produzione  di  colle  sintetiche  (adesivi  e
sigillanti) (251.3); 
    l) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati  di
base, esclusa la produzione di concimi misti organici (251.4); 
    m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per
uso  stradale,  esclusa  la  produzione  di  materiali  isolanti   ed
impermeabilizzanti in  materie  plastiche  e  bitume  per  l'edilizia
(251.5); 
    n) industria della produzione di fibre artificiali  e  sintetiche
(26); 
    o) fonderie di materiali  ferrosi  (getti  di  ghisa  e  acciaio)
(311.1); 
    p) costruzione di materiale rotabile a scartamento  normale  e  a
scartamento ridotto per servizio pubblico (362); 
    q) produzione di olii di semi e di  frutti  oleosi  limitatamente
alla spremitura di semi e frutti oleosi, all'estrazione  di  olio  di
semi con solvente (411.3); 
    r) industria della lavorazione delle granaglie (416); 
    s)  industria  delle  paste  alimentari  limitatamente  ai  nuovi
impianti (417); 
    t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422); 
    u) produzione e raffinazione dello zucchero (420), fatti salvi  i
programmi di risanamento/ristrutturazione del  settore  approvati  ai
sensi della legge n. 700/83; 
    v) metallurgia non ferrosa limitatamene alle produzioni  primarie
che comportino un alto fabbisogno  diretto  di  importazioni  e/o  un
elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo
le iniziative che presentino una diretta capacita' di  valorizzazione
delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in  cui
risultino integrate con iniziative a valle; 
    z) produzione della carta e  del  cartone,  salvo  la  produzione
delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno,  chimiche  di
legno (cellulosa per cartiere),  paste  prodotte  con  materiale  non
legnoso (471). 
  Le  iniziative  di  riconversione  sono  ammissibili  sempreche'  i
relativi progetti siano diretti ad introdurre produzioni appartenenti
a comparti non sospesi. 
  Le  iniziative  di  ammodernamento  -  cosi'  come  definito  nella
delibera del CIPI del 2 maggio 1985 - sono ammissibili  a  condizione
che i relativi interventi non  comportino  un  aumento  di  capacita'
produttiva  superiore  al  limite  massimo  del  5%  della  capacita'
produttiva preesistente. Lo  stesso  limite  si  applica  anche  alle
iniziative di ristrutturazione  intese  come  progetti  diretti  alla
riorganizzazione,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  tecnologico   degli
impianti. 
  5. Sono escluse dall'ammissibilita' alle  agevolazioni  finanziarie
le iniziative nei settori estrattivo e manifatturiero  riguardanti  i
seguenti comparti: 
    a) produzioni siderurgiche di cui  all'allegato  1  del  trattato
CECA; 
    b) produzione di calcestruzzo fresco  -  centrali  di  betonaggio
(243.4); 
    c)   riparazione   di   apparecchi    elettrici    (di    misura,
elettromedicali, di telecomunicazioni), di  apparecchi  e  componenti
elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e  di
amplificazione sonora (348.3). 
    6. Per i settori e comparii produttivi di  seguito  indicati,  e'
aumentato di 1/5 il contributo in conto capitale, ai sensi  dell'art.
69, comma 4, del testo unico n. 218/78: 
    a) rigenerazione olii minerali usati (140.2); 
    b) produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati (246); 
    c) produzione di prodotti chimici organici mediante  processi  di
fermentazione o derivati da materie prime di  origine  vegetale  solo
quando viene impiegato un processo biotecnologico (251.7); 
    d) produzione di prodotti farmaceutici (257); 
    e) produzione di sapone e detergenti sintetici nonche'  di  altri
prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria (258); 
    f) seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli
(313); 
    g)  costruzione  ed   installazione   di   caldaie   e   serbatoi
limitatamente alla sola attivita' di costruzione (315); 
    h) costruzione di utensili ed articoli finiti in metallo (escluso
il materiale elettrico) (316); 
    i) industria della costruzione e dell'installazione di macchine e
di  materiale  meccanico  limitatamente  alla   sola   attivita'   di
costruzione (32); 
    l) industria della costruzione, installazione  e  riparazione  di
macchine per ufficio, di macchine e di  impianti  per  l'elaborazione
dei dati limitatamente alla sola attivita' di costruzione (33); 
    m) costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori
ed altro materiale elettrico e dielettrico (342); 
    n) costruzione di apparecchi elettromedicali (344.3), compresa la
produzione di strumentazione biomedicale; 
    o)  costruzione  di  sistemi  per  il  controllo   dei   processi
industriali (345.3); 
    p)  costruzione  di  componenti  elettronici  (345.4),   compresa
elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettrottici; 
    q) costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese  le  macchine
da traino stradali) e costruzione dei relativi motori (351); 
    r) costruzione di carrozzerie e rimorchi (352); 
    s) costruzione di parti ed accessori per autoveicoli  e  rimorchi
(353); 
    t) produzione  di  apparati,  macchine,  apparecchi  e  strumenti
elettronici, di telecomunicazioni e affini  (non  da  classificazione
ISTAT); 
    u) costruzione e riparazione di aeronavi  (364),  comprese  altre
produzioni aerospaziali; 
    v)  costruzione  di  altri  mezzi  di   trasporto   non   altrove
classificati (365); 
    w) industria della costruzione di strumenti e  di  apparecchi  di
precisione, medico chirurgici, ottici ed affini, orologeria (37); 
    x) industria della  macellazione  del  bestiame,  preparazione  e
conservazione della carne (escluse macellerie e salumerie) (412); 
    y) industria dei prodotti amidacei (418); 
    z) produzione di estratti alimentari e prodotti affini (423.2); 
    aa) industria laniera, limitatamente alla tessitura  della  lana,
pura o mista ad altre fibre; 
    ab) preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle  fibre
chimiche  assimilate,  limitatamente  alla  lavorazione  dei  filati,
cucirini di seta e misti alla filatura  con  il  sistema  schappe  di
fibre tessili chimiche in fiocco, alla torcitura  di  fili  di  fibre
chimiche (artificiali e sintetiche), alla testurizzazione di fili  di
fibre chimiche (artificiali e  sintetiche)  ed  alle  altre  relative
eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.1); 
    ac) tessitura della  seta  e  delle  fibre  chimiche  assimilate,
limitatamente alla tessitura  delle  fibre  chimiche  (artificiali  e
sintetiche,  inclusi  monofili,  lamette  e  simili)  ed  alle  altre
relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.2); 
    ad) trasformazione della carta e del  cartone,  fabbricazione  di
articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa (472): 
    ae) editoria, solo nel caso vengano utilizzati metodi elettronici
(474); 
    af) produzione di oreficeria, argenteria,  bigiotteria  e  taglio
delle pietre preziose (491); 
    ag) costruzione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi (494); 
    ah) estrazione di petrolio e di gas naturale  da  rifiuti  solidi
urbani e industriali e da biomassa (non da classificazione ISTAT); 
    ai) riciclaggio  di  materiale  plastico  per  la  produzione  di
materie prime plastiche, resine  sintetiche  ed  elastomeri  (non  da
classificazione ISTAT); 
    al) impianti per la produzione di software per il mercato; 
    am) robotica avanzata (non da classificazione ISTAT); 
    an) produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT); 
    ao) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche:
plastiche  ingegneristiche;   compositi   avanzati;   materiali   per
l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT); 
    ap)  prodotti  intermedi  chimici  non  contenenti  fosforo   per
detergenti sintetici (non da classificazione ISTAT); 
    aq)  additivi  altottanici  per  benzine  senza  piombo  (non  da
classificazione ISTAT); 
    ar)  intermedi,  ausiliari  ed  additivi  di  chimica  fine   per
l'industria (non da classificazione ISTAT); 
    as)  attivita'  che  impiegano  la  biotecnologia  nel   processo
produttivo (non da classificazione ISTAT); 
    at) impianti fissi e mobili  di  ricerca  e  sperimentazione  nel
settore  dell'estrazione  di  materiali  dal  fondo  marino  (non  da
classificazione ISTAT). 
  7. Lo strumento del  leasing  agevolato  di  impianti  industriali,
esteso anche agli impianti commerciali e di servizi  (art.  9,  comma
13), e' riservato alle unita' produttive che realizzino o raggiungano
investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire. 
  Per quanto compatibili continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
contenute nella delibera del CIPE del 31 maggio 1977 e del  CIPI  del
22 febbraio 1979. 
  Nel caso di leasing di  soli  macchinari  le  agevolazioni  di  cui
all'art. 83 del  testo  unico  n.  218/78  si  applicano  anche  alle
relative attrezzature  ed  apparecchiature,  nonche'  agli  impianti,
sempreche' non siano assimilabili alla categoria delle opere  murarie
e non superino comunque il limite di investimento di lire 700 milioni
previsto dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1984. 
  Ai sensi dell'art. 9, comma 21, il leasing di solo  macchinario  si
applica  anche  alla  locazione  di   macchine,   apparecchiature   e
attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito dell'azienda  agricola
e  zootecnica  e   negli   impianti   di   raccolta,   conservazione,
lavorazione,  trasformazione  e   commercializzazione   di   prodotti
agricoli e zootecnici. 
  8. I centri di ricerca scientifica  e  tecnologica  in  alternativa
alle agevolazioni finanziarie di cui agli aticoli 63 e 69  del  testo
unico n. 218/78 potranno avvalersi dello  strumento  della  locazione
finanziaria agevolata. 
  Ai centri di ricerrca scientifica operanti nei settori  e  comparti
da sviluppare prioritariamente e' riconosciuta la maggiorazione di un
quinto del contributo in conto capitale di cui al comma  4  dell'art.
69 del testo unico n. 218/78. 
  E' estesa (art. 9, comma 12) ai centri di  ricerca  scientifica  la
possibilita' di usufruire dell'anticipazione del contributo in  conto
capitale nonche' delle procedure accelerate di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 giugno 1982, convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 12 agosto 1982, n. 546. 
  Il limite dei ricercatori, da occupare nei  centri  di  ricerca  e'
portato a quindici; il vincolo  di  destinazione  degli  immobili  e'
ridotto a dieci anni. 
  Per  quanto  compatibili  continuano  ad  applicarsi  le  direttive
contenute nelle delibere del CIPE del 31 maggio 1977  e  nel  decreto
ministeriale 1° agosto 1977. 
  9. Tenuto conto della delibera dell'8 maggio 1986 con la  quale  il
CIPI ha indicato ai sensi del'art. 12, comma 1, della legge n. 64/86,
le tipologie dei servizi reali  forniti  da  imprese  meridionali  al
sostegno delle attivita' produttive, vengono individuate le  seguenti
categorie di servizi: 
    a) servizi di consulenza ed  organizzazione  (gestione,  sviluppo
marketing, distribuzione e logistica): 
      problematiche della gestione; 
      problematiche della ricerca e sviluppo; 
      problematiche della logistica e distribuzione; 
      problematiche del marketing c della penetrazione commerciale; 
      problematiche dell'import-export; 
      problematiche economico-finanziarie; 
      problematiche del bilancio; 
      problematiche dell'organizzazione amministrativa-contabile; 
      problematiche   del   personale,   compresa    la    formazione
professionale; 
      problematiche dell'ufficio; 
      problematiche   dell'elaborazione   dei   dati;   problematiche
dell'energia; 
    b) servizi di consulenza tecnico-economica: 
      studi e pianificazione; 
      progettazione; 
      assistenza ad acquisti ed appalti; 
      servizi computerizzati; 
      assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione  di
nuovi vettori energetici; 
    c) servizi resi dalle societa' di revisione: 
      certificazioni di bilancio; 
      controlli limitati nel bilancio; 
    d) pubblicita': 
      campagne pubblicitarie; 
      consulenza; 
    e) servizi  di  informatica  e  connessi  servizi  di  formazione
professionale: 
      elaborazione dati; 
      software; 
      consulenza informatica; 
      formazione professionale; 
    f)  servizi  di  telecomunicazione   a   valore   aggiunto   (non
convenzionali); 
    g)  servizi  agro-metereologici  e  tecnici  per   l'agricoltura,
compresi  i  servizi  di   analisi   qualitativa   delle   produzioni
agro-alimentari; 
    h) servizi di  trasferimento  tecnologico  e  di  intermediazione
della informazione utile all'impresa: 
      nuove   tecnologie   e   nuovi   processi:   assistenza    alla
introduzione/adattamento nelle attivita' esistenti; 
      sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed  il
disinquinamento in relazione alle attivita' produttive; 
      centri di produzione, lavorazione e  trattamento  di  materiali
con tecniche avanzate. 
  Alle imprese che forniscono i servizi sopra indicati sono  concesse
le agevolazioni di cui al punto 3 della presente delibera  ovvero  in
alternativa la locazione finanziaria agevolata di macchinari. 
  Per i servizi resi da imprese appartenenti alle tipologie  e),f)  e
g), e' riconosciuta la maggiorazione di 1/5 del contributo  in  conto
capitale previsto dal quarto comma dell'art. 69 del  testo  unico  n.
218/1978. 
  Possono ottenere le agevolazioni finanziarie previste  dalla  legge
le iniziative promosse da persone fisiche e giuridiche residenti  nel
Mezzogiorno che  avviano  nuove  societa'  di  servizi,  le  societa'
extra-meridionali che avviano joint-ventures o  proprie  filiali  nei
territori meridionali,  le  societa'  di  servizio  che  ampliano  le
dimensioni dell'azienda esistente ovvero aprono succursali  in  altre
aree del  mezzogiorno,  nonche'  consorzi  o  societa'  consortili  a
capitale misto privato e pubblico. 
  Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente numero, si
applicano i criteri, le modalita' e  le  procedure  previste  per  la
concessione degli incentivi finanziari alle attivita' produttive. 
  10. Per le iniziative  industriali  per  le  quali  all'entrata  in
vigore della legge n. 64/86 sia  gia'  stata  presentata  domanda  di
agevolazioni  finanziarie  ma  non  sia  stato  ancora   emanato   il
provvedimento  di  concessione  di  tali  agevolazioni  puo'   essere
esercitata la facolta' di optare per le nuove agevolazioni  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera. 
  Per la concessione ed erogazione previste dall'art. 9  della  legge
n. 64/86 continua ad applicarsi la  vigente  normativa  prevista  dai
decreti ministeriali del 28 giugno 1979, 10 novembre 1979,  31  marzo
1980, 6 agosto 1981, 23 giugno 1983, 14 aprile 1984 e 14 marzo  1985,
del  decreto-legge  30  giugno  1982,   n.   389,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982,  n.  546,  e,  per  quanto
compatibili, dalle delibere del CIPE  del  31  maggio  1977,  del  16
novembre 1978, del 2 maggio 1985. 
  Ai fini del riconoscimento della maggiorazione  del  contributo  in
conto capitale, previsto dall'art. 69 comma  5  del  testo  unico  n.
218/78, si continua a far riferimento all'elenco dei  comuni  di  cui
alle delibere CIPI del 5 dicembre 1979, dell'11 dicembre 1980  e  del
27 febbraio 1981,  con  le  quali  sono  state  delimitate  le  «aree
particolarmente depresse» del Mezzogiorno. 
  Gli  operatori  interessati  possono  presentare  le   domande   di
agevolazione  utilizzando  gli  attuali   moduli   di   richiesta   e
indirizzandoli   alla   gestione   commissariale   per   l'intervento
straordinario  nel  Mezzogiorno  ed  agli   istituti   abilitati   ad
esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno,  compresi  gli
istituti meridionali di credito speciale. Sulla base  della  presente
delibera e della normativa sopra richiamata gli istituti  di  credito
avviano e definiscono l'istruttoria e la  trasmettono  alla  gestione
commissariale. Si  intendono  prorogate  le  convenzioni  attualmente
vigenti,  a  suo  tempo  stipulate  tra  la  cessata  Cassa  per   il
Mezzogiorno e gli Istituti di credito sopra indicati,  opportunamente
integrate al fine di consentire, fin d'ora, la  massima  snellezza  e
rapidita'  nell'erogazione   delle   agevolazioni   finanziarie.   Le
assegnazioni  di  fondi  agli  istituti  di  credito  devono   essere
effettuate  soltanto  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
erogazione. 
  Ai fini delle nuove convenzioni, da stipularsi con gli istituti  di
credito, il piano annuale di attuazione definisce criteri,  modalita'
e procedure per  la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni
finanziarie. 
  In sede di piano annuale di attuazione, sulla base delle condizioni
di sviluppo industriale riscontrabili nelle aree meridionali, tenendo
conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione, e  del  reddito
pro-capite, delle proposte delle  regioni  meridionali,  si  procede,
altresi',  all'articolazione   e   graduazione   delle   agevolazioni
finanziarie a livello territoriale. 
  Tale articolazione e graduazione deve, in ogni  caso,  tener  conto
delle indicazioni formulate in propostio dalla CEE secondo  le  quali
alle situazioni di maggior sviluppo  devono  corrispondere  aiuti  di
minore intensita'. 
  Al  fine  del  piu',  efficace  coinvolgimento  dei  grandi  gruppi
industriali nazionali  o  internazionali  nella  realizzazione  delle
azioni integrate previste dal programma triennale per il riequilibrio
tecnologico  e  produttivo  del  Mezzogiorno,  il  piano  annuale  di
attuazione  definisce  forme  e  modalita'  per   la   contrattazione
programmata    che    assicurino    tempestivita'    e    unitarieta'
all'intervento. 
  Roma, addi' 16 luglio 1986 
 
                              Il Ministro-Presidente delegato: ROMITA