Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge marzo 1986, n. 64, a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali. (Deliberazione 16 luglio 1986). (086A6330)(GU n.192 del 20-8-1986)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalita' e procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale; Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, cosi' come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86; Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985; Visto l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI, in attuazione del programma triennale, l'indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n, 218/78; Visto l'art. 9, comma 5, della legge n. 64/86 che estende le predette agevolazioni anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione; Visto l'art. 9, comma 10, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'articolazione e la graduazione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78; Viste le delibere del CIPI del 5 dicembre 1979; 11 dicembre 1980; 27 febbraio 1981, rispettivamene pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 10 dell'11 gennaio 1980, n. 23 del 24 gennaio 1981 e n. 108 del 18 aprile 1981, con le quali sono state individuate le aree particolarmente depresse del Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 69 del testo unico n. 218/78; Considerata l'opportunita' di aggiornare l'elenco dei settori e comparii produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie nonche' di quelli sospesi ed esclusi dall'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie del testo unico n. 218/78 di cui alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 e delibera CIPI del 21 settembre 1978 e del 16 novembre 1978; Tenuto conto dell'opportunita' di ridefinire i settori e comparii produttivi cui riconoscere l'aumento di 1/5 del contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/78; Udita la relazione del Ministro per il Mezzogiorno; Delibera: 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 9 della legge n. 64/86 e dagli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78 si intende per attivita' produttiva l'organizzazione e combinazione economica dei mezzi di produzione per ottenere semilavorati, beni strumentali, beni per il consumo finale e servizi come individuati nella presente delibera. 2. Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978 n. 218, cosi' come modificati dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86, possono essere ammesse le iniziative per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi nei settori estrattivo e manifatturiero - come definiti nella classificazione ISTAT delle attivita' economiche del 1981 - nonche': a) impianti zootecnici con caratteristiche industriali: allevamento di bovini esclusi i bufalini (012.1), suini (012.2), pollame (012.3), altri volatili e conigli (comprese le aziende di allevameno di selvaggina) (012.5), animali da pelliccia (012.7), selezione e moltiplicazione della specie (013), allevamenti di pesci e molluschi bivalvi in acque marine e lagunari (031.2), allevamenti anche presso aziende agricole di pesci in acque dolci (032.2); b) attivita' connesse con l'agricoltura purche' svolte con caratteristiche industriali: conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili (041.4; 042.6) e surgelazione dei prodotti alimentari (043.7); c) industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi (11); d) cokerie (escluse quelle annesse a stabilimenti siderurgici) (12); e) depurazione e pretrattameno del gas naturale per l'impiego nell'industria petrolchimica; f) magazzini frigoriferi per conto terzi (773.2); g) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche: plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche tini; h) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici; i) additivi altottanici per benzine senza piombo; l) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria; m) estrazione con annessa distillazione di roccia asfaltica e scisti bituminosi (133); n) rigenerazione olii minerali usati (140.2); o) industria dei combustibili nucleari (15); p) estrazione di petrolio e gas naturali da rifiuti solidi urbani, industriali e biomassa; q) produzione di energia elettrica (nei limiti di potenza di cui alla legge n. 308/82) e/o calore da fonte eolica, solare, da rifiuti solidi urbani ed industriali, da biomassa e tramite vapore da miscela acqua carbone o con caldaia a letto fluido, nonche' da recupero nei processi industriali e da fonte idrica; r) impianti di trattameto di aria e acqua per uso industriale; s) impianti di riciclaggio e recupero in genere purche' finalizzati all'ottenimento di prodotti immediatamente utilizzabili (di consumo, semilavorati, energia); t) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali da fondo marino; u) impianti per la produzione di software per il mercato; v) robotica; z) installazione, manutenzione e riparazione di impianti produttivi; aa) produzione di audiovisivi, nonche' impianti per ricezione, amplificazione, diffusione, elaborazione e trattamelo di segnali e dati da e per lo spazio; ab) fertilizzanti a lento rilascio, idrosolubili e fogliari; ac) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazione e affini. 3. Per le iniziative di cui al punto precedente il contributo in conto capitale e' concesso nelle seguenti misure percentuali e secondo gli scaglioni di investimeni di cui all'art. 9 comma 7 della legge n. 64/86: 40%: investimenti fino a 7 miliardi; 30%: sulla quota di investimenti eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi; 15%: per la quota di investimenti eccedente i 30 miliardi. E' altresi' concesso il finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/78, cosi come modificato dal comma 8 dell'art. 9 della legge n. 64/86, nelle seguenti misure percentuali: 30%: investimenti fino a 7 miliardi; 40%: sulla quota di investimenti eccedenti i 7 miliardi; 40%: sulla quota di scorte di materie prime e semilavorate determinate fino alla misura massima del 40% degli investimenti ammissibili. Il tasso di interesse, ai sensi del comma 9, art. 9 della legge n. 64/86, e' pari al 36% del tasso di riferimeno per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire e del 60% per quelle superiori a 30 miliardi di lire. 4. E' sospesa l'ammissibilita' ai benefici anzidetti per le iniziative di costruzione di nuovi impianti, ampliamento e riattivazione di impianti preesistenti relative ai settori e comparti produttivi di seguito indicati: a) fabbricazione tubi di acciaio (222); b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio (223); c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1); d) cave di marna da cemento (231.5); e) produzione di cemento e di agglomerante cementizio (242.1); f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1); g) produzione di articoli in amianto (244); h) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati esclusi i polimeri destinati ad uso non tessile (251.2); i) produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed alastomeri, esclusa la produzione di colle sintetiche (adesivi e sigillanti) (251.3); l) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione di concimi misti organici (251.4); m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume per l'edilizia (251.5); n) industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche (26); o) fonderie di materiali ferrosi (getti di ghisa e acciaio) (311.1); p) costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico (362); q) produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi e frutti oleosi, all'estrazione di olio di semi con solvente (411.3); r) industria della lavorazione delle granaglie (416); s) industria delle paste alimentari limitatamente ai nuovi impianti (417); t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422); u) produzione e raffinazione dello zucchero (420), fatti salvi i programmi di risanamento/ristrutturazione del settore approvati ai sensi della legge n. 700/83; v) metallurgia non ferrosa limitatamene alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacita' di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle; z) produzione della carta e del cartone, salvo la produzione delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso (471). Le iniziative di riconversione sono ammissibili sempreche' i relativi progetti siano diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti non sospesi. Le iniziative di ammodernamento - cosi' come definito nella delibera del CIPI del 2 maggio 1985 - sono ammissibili a condizione che i relativi interventi non comportino un aumento di capacita' produttiva superiore al limite massimo del 5% della capacita' produttiva preesistente. Lo stesso limite si applica anche alle iniziative di ristrutturazione intese come progetti diretti alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti. 5. Sono escluse dall'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie le iniziative nei settori estrattivo e manifatturiero riguardanti i seguenti comparti: a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA; b) produzione di calcestruzzo fresco - centrali di betonaggio (243.4); c) riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazioni), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora (348.3). 6. Per i settori e comparii produttivi di seguito indicati, e' aumentato di 1/5 il contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/78: a) rigenerazione olii minerali usati (140.2); b) produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati (246); c) produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale solo quando viene impiegato un processo biotecnologico (251.7); d) produzione di prodotti farmaceutici (257); e) produzione di sapone e detergenti sintetici nonche' di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria (258); f) seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli (313); g) costruzione ed installazione di caldaie e serbatoi limitatamente alla sola attivita' di costruzione (315); h) costruzione di utensili ed articoli finiti in metallo (escluso il materiale elettrico) (316); i) industria della costruzione e dell'installazione di macchine e di materiale meccanico limitatamente alla sola attivita' di costruzione (32); l) industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, di macchine e di impianti per l'elaborazione dei dati limitatamente alla sola attivita' di costruzione (33); m) costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico (342); n) costruzione di apparecchi elettromedicali (344.3), compresa la produzione di strumentazione biomedicale; o) costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali (345.3); p) costruzione di componenti elettronici (345.4), compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettrottici; q) costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese le macchine da traino stradali) e costruzione dei relativi motori (351); r) costruzione di carrozzerie e rimorchi (352); s) costruzione di parti ed accessori per autoveicoli e rimorchi (353); t) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT); u) costruzione e riparazione di aeronavi (364), comprese altre produzioni aerospaziali; v) costruzione di altri mezzi di trasporto non altrove classificati (365); w) industria della costruzione di strumenti e di apparecchi di precisione, medico chirurgici, ottici ed affini, orologeria (37); x) industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (escluse macellerie e salumerie) (412); y) industria dei prodotti amidacei (418); z) produzione di estratti alimentari e prodotti affini (423.2); aa) industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre; ab) preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla lavorazione dei filati, cucirini di seta e misti alla filatura con il sistema schappe di fibre tessili chimiche in fiocco, alla torcitura di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche), alla testurizzazione di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche) ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.1); ac) tessitura della seta e delle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla tessitura delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche, inclusi monofili, lamette e simili) ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.2); ad) trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa (472): ae) editoria, solo nel caso vengano utilizzati metodi elettronici (474); af) produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e taglio delle pietre preziose (491); ag) costruzione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi (494); ah) estrazione di petrolio e di gas naturale da rifiuti solidi urbani e industriali e da biomassa (non da classificazione ISTAT); ai) riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT); al) impianti per la produzione di software per il mercato; am) robotica avanzata (non da classificazione ISTAT); an) produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT); ao) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche: plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT); ap) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici (non da classificazione ISTAT); aq) additivi altottanici per benzine senza piombo (non da classificazione ISTAT); ar) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria (non da classificazione ISTAT); as) attivita' che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT); at) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT). 7. Lo strumento del leasing agevolato di impianti industriali, esteso anche agli impianti commerciali e di servizi (art. 9, comma 13), e' riservato alle unita' produttive che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire. Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella delibera del CIPE del 31 maggio 1977 e del CIPI del 22 febbraio 1979. Nel caso di leasing di soli macchinari le agevolazioni di cui all'art. 83 del testo unico n. 218/78 si applicano anche alle relative attrezzature ed apparecchiature, nonche' agli impianti, sempreche' non siano assimilabili alla categoria delle opere murarie e non superino comunque il limite di investimento di lire 700 milioni previsto dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1984. Ai sensi dell'art. 9, comma 21, il leasing di solo macchinario si applica anche alla locazione di macchine, apparecchiature e attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e zootecnica e negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici. 8. I centri di ricerca scientifica e tecnologica in alternativa alle agevolazioni finanziarie di cui agli aticoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78 potranno avvalersi dello strumento della locazione finanziaria agevolata. Ai centri di ricerrca scientifica operanti nei settori e comparti da sviluppare prioritariamente e' riconosciuta la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale di cui al comma 4 dell'art. 69 del testo unico n. 218/78. E' estesa (art. 9, comma 12) ai centri di ricerca scientifica la possibilita' di usufruire dell'anticipazione del contributo in conto capitale nonche' delle procedure accelerate di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546. Il limite dei ricercatori, da occupare nei centri di ricerca e' portato a quindici; il vincolo di destinazione degli immobili e' ridotto a dieci anni. Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le direttive contenute nelle delibere del CIPE del 31 maggio 1977 e nel decreto ministeriale 1° agosto 1977. 9. Tenuto conto della delibera dell'8 maggio 1986 con la quale il CIPI ha indicato ai sensi del'art. 12, comma 1, della legge n. 64/86, le tipologie dei servizi reali forniti da imprese meridionali al sostegno delle attivita' produttive, vengono individuate le seguenti categorie di servizi: a) servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo marketing, distribuzione e logistica): problematiche della gestione; problematiche della ricerca e sviluppo; problematiche della logistica e distribuzione; problematiche del marketing c della penetrazione commerciale; problematiche dell'import-export; problematiche economico-finanziarie; problematiche del bilancio; problematiche dell'organizzazione amministrativa-contabile; problematiche del personale, compresa la formazione professionale; problematiche dell'ufficio; problematiche dell'elaborazione dei dati; problematiche dell'energia; b) servizi di consulenza tecnico-economica: studi e pianificazione; progettazione; assistenza ad acquisti ed appalti; servizi computerizzati; assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici; c) servizi resi dalle societa' di revisione: certificazioni di bilancio; controlli limitati nel bilancio; d) pubblicita': campagne pubblicitarie; consulenza; e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale: elaborazione dati; software; consulenza informatica; formazione professionale; f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali); g) servizi agro-metereologici e tecnici per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agro-alimentari; h) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile all'impresa: nuove tecnologie e nuovi processi: assistenza alla introduzione/adattamento nelle attivita' esistenti; sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento in relazione alle attivita' produttive; centri di produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate. Alle imprese che forniscono i servizi sopra indicati sono concesse le agevolazioni di cui al punto 3 della presente delibera ovvero in alternativa la locazione finanziaria agevolata di macchinari. Per i servizi resi da imprese appartenenti alle tipologie e),f) e g), e' riconosciuta la maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale previsto dal quarto comma dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978. Possono ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge le iniziative promosse da persone fisiche e giuridiche residenti nel Mezzogiorno che avviano nuove societa' di servizi, le societa' extra-meridionali che avviano joint-ventures o proprie filiali nei territori meridionali, le societa' di servizio che ampliano le dimensioni dell'azienda esistente ovvero aprono succursali in altre aree del mezzogiorno, nonche' consorzi o societa' consortili a capitale misto privato e pubblico. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente numero, si applicano i criteri, le modalita' e le procedure previste per la concessione degli incentivi finanziari alle attivita' produttive. 10. Per le iniziative industriali per le quali all'entrata in vigore della legge n. 64/86 sia gia' stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni puo' essere esercitata la facolta' di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera. Per la concessione ed erogazione previste dall'art. 9 della legge n. 64/86 continua ad applicarsi la vigente normativa prevista dai decreti ministeriali del 28 giugno 1979, 10 novembre 1979, 31 marzo 1980, 6 agosto 1981, 23 giugno 1983, 14 aprile 1984 e 14 marzo 1985, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, e, per quanto compatibili, dalle delibere del CIPE del 31 maggio 1977, del 16 novembre 1978, del 2 maggio 1985. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo in conto capitale, previsto dall'art. 69 comma 5 del testo unico n. 218/78, si continua a far riferimento all'elenco dei comuni di cui alle delibere CIPI del 5 dicembre 1979, dell'11 dicembre 1980 e del 27 febbraio 1981, con le quali sono state delimitate le «aree particolarmente depresse» del Mezzogiorno. Gli operatori interessati possono presentare le domande di agevolazione utilizzando gli attuali moduli di richiesta e indirizzandoli alla gestione commissariale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale. Sulla base della presente delibera e della normativa sopra richiamata gli istituti di credito avviano e definiscono l'istruttoria e la trasmettono alla gestione commissariale. Si intendono prorogate le convenzioni attualmente vigenti, a suo tempo stipulate tra la cessata Cassa per il Mezzogiorno e gli Istituti di credito sopra indicati, opportunamente integrate al fine di consentire, fin d'ora, la massima snellezza e rapidita' nell'erogazione delle agevolazioni finanziarie. Le assegnazioni di fondi agli istituti di credito devono essere effettuate soltanto in relazione alle effettive esigenze di erogazione. Ai fini delle nuove convenzioni, da stipularsi con gli istituti di credito, il piano annuale di attuazione definisce criteri, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie. In sede di piano annuale di attuazione, sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili nelle aree meridionali, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione, e del reddito pro-capite, delle proposte delle regioni meridionali, si procede, altresi', all'articolazione e graduazione delle agevolazioni finanziarie a livello territoriale. Tale articolazione e graduazione deve, in ogni caso, tener conto delle indicazioni formulate in propostio dalla CEE secondo le quali alle situazioni di maggior sviluppo devono corrispondere aiuti di minore intensita'. Al fine del piu', efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali o internazionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale per il riequilibrio tecnologico e produttivo del Mezzogiorno, il piano annuale di attuazione definisce forme e modalita' per la contrattazione programmata che assicurino tempestivita' e unitarieta' all'intervento. Roma, addi' 16 luglio 1986 Il Ministro-Presidente delegato: ROMITA