COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMUNICATO

Ammissibilita' al contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge
1°  marzo  1986,  n.  64,  per  i  servizi  reali   in   agricoltura.
(Deliberazione 31 luglio 1986). (086A6373) 
(GU n.199 del 28-8-1986)

 
  Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo  1986,  n.  64,  che
demanda  al  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  l'indicazione  delle  attivita'   di
supporto  all'agricoltura   per   l'acquisizione   delle   quali   e'
riconosciuto un contributo del 70% (e  del  75%  se  i  servizi  sono
forniti da  imprese  localizzate  nel  Mezzogiorno)  per  le  imprese
agricole costituite in consorzi o in forma associata); 
 
  Viste le delibere del CIPE dell'8 maggio e del 16 luglio 1986,  con
le quali sono stati determinati, ai sensi dell'art. 12,  comma  1,  i
servizi reali destinati al sostegno delle attivita' produttive; 
 
  Visto  il  programma  triennale  di  intervento   nel   Mezzogiorno
approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985; 
 
  Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari  nel
Mezzogiorno trasmessa con nota del 23 luglio 1986; 
 
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno; 
 
                              Delibera: 
 
  Sono ammissibili al contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 della
legge 1° marzo 1986, n. 64 - oltre ai servizi reali gia'  individuati
nella delibera del CIPE del 16 luglio 1986 quando  siano  applicabili
alle imprese agricole associate - le seguenti tipologie di  attivita'
di supporto all'agricoltura: 
 
    1) Servizi di consulenza ed organizzazione  (gestione,  sviluppo,
marketing, distribuzione e logistica): 
 
    a) operazioni per la penetrazione di prodotti  agro-alimentari  e
di materie agricole; 
 
    b) uso di containers e casse mobili climatizzati e/o ad atmosfera
controllata e/o con trattamento antiparassitario in itinere; 
 
    c) prestazioni ad uso collettivo di macchinario per  la  raccolta
delle olive  e  dei  prodotti  cerealicoli,  orticoli,  frutticoli  e
viticoli; per la lotta alle malattie  delle  piante;  attrezzature  e
gestione di lotta alle  epizozie;  attrezzature  e  gestione  per  la
fecondazione artificiale e per il trasferimento di ovuli fecondati; 
 
    d) fornitura di materiale vegetale ufficialmente approvato per la
riproduzione  di   specie   e   cultivar   di   nuova   introduzione,
geneticamente stabili e garantiti da virosi e malattie; 
 
    e) fornitura di riproduttori  di  prima  e  seconda  generazione,
ufficialmente approvati  per  le  specie:  bovini,  bufalini,  ovini,
caprini, suini, equini; 
 
    f) tenuta della contabilita', al netto del contributo comunitario
per la contabilita' di aziende agricole; 
 
    g) controllo di' qualita' e relativa certificazione di  garanzia,
operate  da  societa'  specializzate  italiane   ed   estere,   anche
nell'interesse dell'importatore estero. 
 
    2) Servizi di pubblicita': 
 
  campagne di  pubblicita'  per  i  prodotti  agro-alimentari  e  per
materie agricole. 
 
    3) Servizi di  informazione  e  connessi  servizi  di  formazione
professionale: 
 
    a) informazioni in tempo reale sull'andamento dei mercati e delle
borse merci dei prodotti agricoli e derivati  in  centri  italiani  e
della Comunita' europea; 
 
    b) informatica scientifica, tecnica ed economica; 
 
    c) corsi di  formazione,  anche  a  distanza,  nel  quadro  della
divulgazione per l'innovazione in agricoltura. 
 
  Possono ottenere il contributo le imprese  agricole  costituite  in
consorzi o in forma associata: 
 
    a) cooperative di primo grado e loro consorzi; 
 
    b)  associazioni  di  produttori  e  loro  unioni   riconosciute,
limitatamente ai servizi svolti in base alle competenze di legge; 
 
    c) societa' di fatto tra  coltivatori  diretti  e/o  imprenditori
agricoli a titolo principale,  aventi  per  oggetto  la  gestione  di
servizi in comune a favore delle relative imprese; 
 
    d) societa' a responsabilita' limitata  e  societa'  per  azioni,
quando i soci siano piu' di cinque e comunque non legati  da  vincoli
di  parentela,  o  quando  le  societa'  siano  costituite   con   la
partecipazione di enti di sviluppo agricolo regionali o  di  societa'
finanziarie a prevalente capitale pubblico. 
 
    Roma, addi' 31 luglio 1986 
 
                                       Il Presidente delegato: Romita