Ammissibilita' al contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali in agricoltura. (Deliberazione 31 luglio 1986). (086A6373)(GU n.199 del 28-8-1986)
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'indicazione delle attivita' di supporto all'agricoltura per l'acquisizione delle quali e' riconosciuto un contributo del 70% (e del 75% se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno) per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata); Viste le delibere del CIPE dell'8 maggio e del 16 luglio 1986, con le quali sono stati determinati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, i servizi reali destinati al sostegno delle attivita' produttive; Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985; Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmessa con nota del 23 luglio 1986; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: Sono ammissibili al contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64 - oltre ai servizi reali gia' individuati nella delibera del CIPE del 16 luglio 1986 quando siano applicabili alle imprese agricole associate - le seguenti tipologie di attivita' di supporto all'agricoltura: 1) Servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica): a) operazioni per la penetrazione di prodotti agro-alimentari e di materie agricole; b) uso di containers e casse mobili climatizzati e/o ad atmosfera controllata e/o con trattamento antiparassitario in itinere; c) prestazioni ad uso collettivo di macchinario per la raccolta delle olive e dei prodotti cerealicoli, orticoli, frutticoli e viticoli; per la lotta alle malattie delle piante; attrezzature e gestione di lotta alle epizozie; attrezzature e gestione per la fecondazione artificiale e per il trasferimento di ovuli fecondati; d) fornitura di materiale vegetale ufficialmente approvato per la riproduzione di specie e cultivar di nuova introduzione, geneticamente stabili e garantiti da virosi e malattie; e) fornitura di riproduttori di prima e seconda generazione, ufficialmente approvati per le specie: bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini; f) tenuta della contabilita', al netto del contributo comunitario per la contabilita' di aziende agricole; g) controllo di' qualita' e relativa certificazione di garanzia, operate da societa' specializzate italiane ed estere, anche nell'interesse dell'importatore estero. 2) Servizi di pubblicita': campagne di pubblicita' per i prodotti agro-alimentari e per materie agricole. 3) Servizi di informazione e connessi servizi di formazione professionale: a) informazioni in tempo reale sull'andamento dei mercati e delle borse merci dei prodotti agricoli e derivati in centri italiani e della Comunita' europea; b) informatica scientifica, tecnica ed economica; c) corsi di formazione, anche a distanza, nel quadro della divulgazione per l'innovazione in agricoltura. Possono ottenere il contributo le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata: a) cooperative di primo grado e loro consorzi; b) associazioni di produttori e loro unioni riconosciute, limitatamente ai servizi svolti in base alle competenze di legge; c) societa' di fatto tra coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale, aventi per oggetto la gestione di servizi in comune a favore delle relative imprese; d) societa' a responsabilita' limitata e societa' per azioni, quando i soci siano piu' di cinque e comunque non legati da vincoli di parentela, o quando le societa' siano costituite con la partecipazione di enti di sviluppo agricolo regionali o di societa' finanziarie a prevalente capitale pubblico. Roma, addi' 31 luglio 1986 Il Presidente delegato: Romita