DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1986 

Autorizzazione al Ministero della difesa  a  conferire,  fino  al  31
dicembre 1986, l'incarico di insegnamento  in  materie  non  militari
presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti delle
Forze armate, a centottantatre docenti, di cui  centosessantatre  dal
1° gennaio 1986, dieci dal 1° maggio 1986 e dieci  dal  l°  settembre
1986. (086A8929) 
(GU n.269 del 19-11-1986)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 
  Visto l'art. 6, comma 10, della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di  assunzioni  di
personale da parte delle amministrazioni dello Stato,  salvo  deroghe
da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17; 
  Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
per la funzione pubblica,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  di
autorizzare,  con  separati  provvedimenti,  adottati  in   qualsiasi
momento al di fuori del  piano  annuale,  assunzioni  in  deroga  per
comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  da  comunicare  con  apposita
relazione illustrativa alle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto la nota prot. n. 1665 in data 29 aprile 1986, con la quale il
Ministero della difesa - Ufficio centrale per gli studi  giuridici  e
la legislazione, ha chiesto  l'assunzione  nell'anno  1986,  a  tempo
determinato, di centottantatre  docenti  civili  per  conferire  loro
incarichi di insegnamento in materie non militari presso le accademie
militari, le scuole militari e gli istituti di formazione delle Forze
armate, stante la nota mancanza di apposito ruolo organico; 
  Vista la nota prot. n. 2231/D.IX.3/1/2 in data 13 giugno 1986,  con
la quale  la  medesima  Amministrazione  della  difesa,  in  esito  a
specifica richiesta istruttoria  del  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica,  ha  precisato  le   esigenze   della   citata   richiesta,
specificando i periodi di tempo, nonche' le materie  di  insegnamento
concernenti i predetti incarichi; 
  Ritenuta la necessita',  condivisa  dal  Ministro  del  tesoro,  di
accogliere la  richiesta  per  assicurare  l'attivita'  didattica  in
organismi  preposti   alla   formazione,   alla   qualificazione   ed
all'aggiornamento del personale appartenente alle Forze armate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 1986; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il Ministero della difesa e' autorizzato  a  conferire  per  l'anno
1986 a centottantatre  docenti  -  di  cui  centosessantatre  dal  1°
gennaio 1986 al 31 dicembre 1986, dieci dal  1°  maggio  1986  al  31
dicembre 1986 e dieci dal 1° settembre 1986 al  31  dicembre  1986  -
l'incarico  di  insegnamento  in  materie  non  militari  presso   le
accademie militari, le scuole militari e  gli  istituti  delle  Forze
armate. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, addi' 24 ottobre 1986 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Craxi 
 
                       Il Ministro del tesoro 
                                Goria 
 
                Il Ministro per la funzione pubblica 
                               Gaspari 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1986 
  Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 222