DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1986, n. 100 

Modificazioni  delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
(GU n.85 del 12-4-1986)
 
 Vigente al: 27-4-1986  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per
la   emanazione   di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento  alla  riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di
tali prodotti;
  Viste    le    comunicazioni    della   Segreteria   del   Comitato
interministeriale   prezzi   in  data  25  marzo  e  9  aprile  1986,
concernenti  la  variazione  dei  prezzi  medi  europei  sui prodotti
petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1986;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  A  partire  dal 12 aprile 1986, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente   sovrimposta   di   confine   sui  seguenti  prodotti
petroliferi,  gia' stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n.
40,  5  marzo 1986, n. 58, e 13 marzo 1986, n. 63, sono ulteriormente
aumentate:
    a)  da  L.  78.130 a L. 78.728 per ettolitro, alla temperatura di
15°  centigradi,  per  le  benzine  speciali diverse dall'acqua ragia
minerale,  per  la  benzina  e  per  il  petrolio  diverse  da quello
lampante;
    b)  da  L.  57.661 a L. 58.259 per ettolitro, alla temperatura di
15°  centigradi,  per  la benzina acquistata dai turisti stranieri ed
italiani residenti all'estero;
    c)  da  L. 7.813 a L. 7.872,80 per ettolitro, alla temperatura di
15°  centigradi, per il prodotto denominato"Jet Fuel JP/4", destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitative
eccedente  il  contingente  annuo  di tonnellate 18.000 sulle quali e
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
    d)  da  14.433  a  L.  18.023  e  da  L.  16.089  a L. 17.763 per
ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il
petrolio  lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico
e  per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere
D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32;
    e)  da L. 5.567 a L. 6.068, da L. 6.480 a L. 7.082 e da L. 18.355
a  L.  20.259  per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili
diversi  da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui
alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 aprile 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VISENTINI, Ministro delle finanze
                              ROMITA,  Ministro  del bilancio e della
                                programmazione economica
                              ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1986
  Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 9