MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 gennaio 1987, n. 87 

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti
locali nel 1986.
(GU n.31 del 7-2-1987)
 
 Vigente al: 7-2-1987  
 

                                  A tutte le amministrazioni comunali
                                  e provinciali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
                                  Ufficio  controllo  atti  Ministero
                                  dell'interno Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.B.
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione      economica     -
                                  Segreteria      generale      della
                                  programmazione economica
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordina-mento nella Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione

    § 1. - Premessa.
    Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 del decretoleggge
1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488,
questo  Ministero  deve  provvedere,  tra l'altro, all'erogazione dei
contributi  erariali  sui mutui contratti dai comuni e dalle province
nell'anno 1986.
    § 2. - Contributo erariale.
    Il  nuovo sistema di contribuzione erariale per i mutui contratti
nell'anno  1986 e' stabilito dalle lettere d) ed e) del citato art. 6
ed e' basato su una quota proporzionata al numero degli abitanti e su
una  quota  fissa  per  i  soli  comuni con popolazione fino a 19.999
abitanti.
    Per  i  comuni, il contributo massimo erariale e' stabilito in L.
14.327 per abitante con le seguenti maggiorazioni:
    per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  1.000 abitanti L.
13.000.000;
    per  i  comuni  con  popolazione  da  1.000  a  1.999 abitanti L.
15.000.000;
    per  i  comuni  con  popolazione  da  2.000  a  2.999 abitanti L.
18.000.000;
    per  i  comuni  con  popolazione  da  3.000  a  4.999 abitanti L.
20.000.000;
    per  i  comuni  con  popolazione  da  5.000  a  9.999 abitanti L.
22.000.000;
    per  i  comuni  con  popolazione  da  10.000 a 19.999 abitanti L.
25.000.000.
    Per  le  province, il contributo massimo e' stabilito in L. 2.048
per abitante. Si fa sempre riferimento alla popolazione risultante al
31 dicembre 1984, secondo i dati ISTAT.
    Il contributo come sopra determinato rappresenta un massimo entro
il   quale   possono  essere  accordati  i  finanziamenti  specifici,
calcolati  sulla  base  di una rata di ammortamento annua posticipata
con interesse al 9%.
    Ove   l'onere  dei  mutui  contratti  sia  superiore  alla  quota
capitaria  determinata per legge, l'intervento dello Stato su ciascun
mutuo viene ridotto in misura proporzionale.
    Nel  caso,  invece,  di una disponibilita' non utilizzata, questa
puo' essere riservata per i mutui dell'anno 1987.
    Per  il  calcolo della rata di ammortamento al 9 per cento devono
essere   utilizzati  i  coefficienti  gia'  forniti  con  la  tabella
riportata  al  paragrafo  4.1 della circolare F.L. 6/86 del 28 maggio
1986.
    §  3.  -  Requisiti  dei mutui per l'ammissibilita' al contributo
erariale.
    Per   i  mutui  contratti  nell'anno  1986  sono  applicabili  le
prescrizioni  dell'art.  9  del  decreto-legge n. 318/1986. In base a
dette  disposizioni i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti ed istituti assimilati devono essere stipulati in
forma pubblica, a pena di nullita'.
    Essi   devono,   inoltre,   contenere   le  seguenti  clausole  e
condizioni:
    a)  ammortamento  per  periodi  non  inferiori a cinque anni, con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto;
    b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
    c)  indicazione esatta della natura della spesa da finanziare col
mutuo    e,    ove   necessario   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,   dell'intervenuta   approvazione   del   progetto
esecutivo,  secondo  le  norme vigenti al momento della deliberazione
dell'ente mutuatario;
    d)  previsione  dell'erogazione  del  mutuo  in base ai documenti
giustificativi  della  spesa,  ai  sensi  dell'art.  19 della legge 3
gennaio  1978,  n.  I,  ove  disposizioni  legislative non dispongano
altrimenti.
    § 4. - Certificazione e adempimenti degli enti locali.
    E'  unito alla presente circolare il certificato tipo per i mutui
contratti nel 1986.
    Il  certificato  deve  essere presentato, anche se negativo, alla
prefettura  della  provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza
della  giunta  regionale  entro il termine perentorio del 28 febbraio
1987
      Fa  fede  il  timbro  postale  della  raccomandata. E' tuttavia
consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.
     I certificati nel formato di cm 42 x cm 29,7 vanno presentati in
un  originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma
del  sindaco  o  del presidente, del segretario e del ragioniere, ove
esista.
      Tutti  gli  importi  devono essere espressi in migliaia di lire
ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.
      All'originale  del  certificato relativo ai mutui contratti nel
1986  devono  essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di
assunzione dei mutui e dei relativi contratti.
      Ove  ricorra  il  caso  di  mutui volti a finanziare piu' opere
dovra'  essere  compilato  ed allegato anche il modello relativo alle
opere  plurime  conforme a quello allegato alla gia' citata circolare
del. 28 maggio 1986.
     § 5. - Adempimenti delle prefetture.
      Come  per  il passato, si ribadisce la necessita' di assicurare
agli  enti  locali la massima collaborazione e disponibilita' ai fini
della  soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa
di  cui  trattasi. Di conseguenza, le prefetture dovranno organizzare
un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.
      Copia della circolare ed i moduli dei certificati devono essere
consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in una
apposita  riunione  di  servizio  nella  quale  siano  illustrate  le
presenti  istruzioni  e sia dato opportuno rilievo alla necessita' di
una puntuale osservanza di termini e di modalita'.
      Le certificazioni devono essere sottoposte ad attento controllo
sotto l'aspetto contabile va verificato, inoltre:
      che i certificati siano regolari sotto l'aspetto formale, cioe'
debitamente  intestati, sottoscritti, bollati e compilati a macchina,
in  modo  da  poter  essere  sottoposti  a riproduzioni automatizzate
centrali;
      che  gli  importi  siano  espressi in migliaia di lire mediante
arrotondamento per troncamento delle ultime tre cifre;
      che  siano  state  correttamente indicate le codifiche relative
all'istituto  mutuante  ed  al  tipo  di  opera  in base all'apposita
classificazione predisposta in precedenza;
      che,  ove  ricorra  il caso, siano compilati i modelli relativi
alla specifica delle opere plurime;
      che  sia  accertata  l'esattezza  del  periodo  di ammortamento
indicato;
      che i mutui contratti nel 1986 con la Cassa depositi e prestiti
e  gli istituti assimilati siano indicati, per totali, esclusivamente
nel riepilogo.
      Eventuali  correzioni  sono  ammissibili solo se opportunamente
autenticate.
      Le  certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo
sulla  base  della  documentazione  allegata  al  fine  di  accertare
l'esistenza   dei  requisiti  formali  e  sostanziali  tassativamente
previsti per legge.
      L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata
agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le
amministrazioni  interessate  a  produrre  eventuali  controdeduzioni
entro il termine di dieci giorni.
      Sia  la  citata  comunicazione che le eventuali controdeduzioni
devono essere trasmesse a questo Ministero.
       Particolare   attenzione  deve  essere  posta  all'atto  della
liquidazione  in  quanto  l'importo  da  ammettere  a  pagamento deve
corrispondere  al  totale  delle  rate calcolate come per legge e non
puo',  comunque,  essere  superiore  al  totale della quota capitaria
spettante.
     L'originale ed una copia dei certificati debitamente liquidati e
muniti del bollo d'arrivo vanno trasmessi a questo Ministero entro il
30  marzo  1987  per  corriere  speciale  ed  in un unico plico con i
seguenti tre distinti riepiloghi:
     1) certificati positivi relativi ai mutui contratti nel 1986;
     2) certificati negativi relativi ai mutui contratti nel 1986;
      3)  enti  che hanno attivato contestazioni alle decisioni della
prefettura.
     Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della
prefettura.
      Per  i  comuni  della  Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono
svolti dal competente organo regionale.
       Si   raccomanda   l'esatta   e   puntuale  applicazione  delle
disposizioni  contenute nella presente circolare e si fa presente che
questo  Ministero  e'  a disposizione per fornire tutti i chiarimenti
che all'uopo si renderanno necessari.
     Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.
Il Ministro: CIAFFI

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     AVVERTENZA:
II  certificato  di cui al primo comma del paragrafo 4 e' allegato al
decreto  ministeriale 14 gennaio 1987, che viene pubblicato alla pag.
15 della presente Gazzetta Ufficiale.