MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 gennaio 1987 

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai
premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio  1987  ai
fini della  determinazione  dei  contributi  che  gravano  sui  premi
stessi. (087A0949) 
(GU n.32 del 9-2-1987)

 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al  quale
i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli
enti e delle imprese soggetti alle disposizioni  del  medesimo  testo
unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le  imposte,
debbono essere applicati sui premi incassati depurati di  un'aliquota
per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la nota n. 710812 in data 28 gennaio 1987  dell'Istituto  per
la vigilanza sulle assicurazioni private e  di  interesse  collettivo
ISVAP, relativa alla  determinazione  della  misura  degli  oneri  di
gestione per l'anno 1987; 
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio 1985 delle imprese di assicurazione risulta che per  i
rami danni le spese generali sono state pari ad un  dieci  per  cento
circa dei premi e dei relativi accessori; 
  Ritenuta l'opportunita' di confermare l'aliquota gia' stabilita per
il 1986  per  gli  oneri  di  gestione  sia  per  tutti  i  premi  di
assicurazione che per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione
fiduciaria; 
 
                              Decreta: 
 
  I contributi e gli oneri di qualsiasi  natura  e  specie,  posti  a
carico degli enti e delle  imprese  soggetti  alle  disposizioni  del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle  assicurazioni  private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le  tasse  e  le
imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1987, su  tutti  i
premi incassati dalle imprese di assicurazione  e  riassicurazione  e
sui conferimenti acquisiti  nel  medesimo  esercizio  dagli  enti  di
gestione fiduciaria, depurati dell'aliquota  per  oneri  di  gestione
pari al dieci per cento dei predetti premi e conferimenti. 
  Roma, addi' 29 gennaio 1987 
 
                                                  Il Ministro: Zanone