Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1987 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (087A0949)(GU n.32 del 9-2-1987)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la nota n. 710812 in data 28 gennaio 1987 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1987; Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1985 delle imprese di assicurazione risulta che per i rami danni le spese generali sono state pari ad un dieci per cento circa dei premi e dei relativi accessori; Ritenuta l'opportunita' di confermare l'aliquota gia' stabilita per il 1986 per gli oneri di gestione sia per tutti i premi di assicurazione che per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria; Decreta: I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1987, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e sui conferimenti acquisiti nel medesimo esercizio dagli enti di gestione fiduciaria, depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi e conferimenti. Roma, addi' 29 gennaio 1987 Il Ministro: Zanone