Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per il 1986 e rivalutazione degli importi previsti dai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per l'anno 1987. (087A3355)(GU n.90 del 17-4-1987)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-1976 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-1976: Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, attualmente in corso di conversione da parte del Parlamento, il quale, nel prorogare al 31 dicembre 1988 il sistema esattoriale, ha disposto il correlativo adeguamento al nuovo riferimento temporale delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, ed ha quindi stabilito che: per l'anno 1986 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1987 la percentuale di aumento dell'entrata d'aggio nazionale sara' determinata con nuovo decreto ministeriale sulla base dei dati dell'anno medesimo; per l'anno 1988 detta percentuale sara' pari a quella che verra' determinata per l'anno 1987; per l'anno 1987 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1986; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1986, n. 14/2222, con il quale, in attuazione della normativa allora vigente, e' stato stabilito che la percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale da applicare per l'anno 1986 e' quella determinata per l'anno 1985; Considerato che per effetto dell'adeguamento temporale previsto dal gia' citato art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, la percentuale di incremento stabilita nel citato decreto ministeriale n. 14/2222 del 14 aprile 1986 non e' piu' applicabile all'anno 1986 poiche' la stessa va determinata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; Considerato che, ferma restando per l'anno 1986 la misura degli importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/77, determinata con il citato decreto ministeriale n. 14/2222 del 14 aprile 1986, occorre provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1987; Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-1976 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593; Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1986 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1986 a L. 1.181.684.108.396; Ritenuto pertanto che per l'entrata d'aggio dell'anno 1986 si e' verificato un aumento di L. 919.165.876.803 rispetto alla entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-1976 ed un aumento di L. 673.366.480.630 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978; Decreta: La percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1986 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-1976 e' pari al 350,134. La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1986 rispetto al 1978 e' pari al 132,46 e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per l'anno 1987, come appresso indicato: l'importo di lire 50 milioni a lire 116.230.000; l'importo di lire 100 milioni a lire 232.460.000; l'importo di lire 150 milioni a lire 348.690.000; l'importo di lire 200 milioni a lire 464.920.000; l'importo di lire 250 milioni a lire 581.150.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 aprile 1987 Il Ministro: Visentini