MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1987 

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi
in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito  alle
imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti  a  favore  delle
imprese artigiane, per il bimestre maggio giugno 1987. (087A3710) 
(GU n.101 del 4-5-1987)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,  le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al   credito
all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del contributo sul pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio; 
  Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale  stabilisce
che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo
dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla  Cassa  per
il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore delle imprese artigiane viene  fissato  bimestralmente,  sulla
base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione  ai
seguenti parametri: 
  per le operazioni primarie fino a diciotto mesi: 
    a) rendimento medio dei BOT a sei e  dodici  mesi  e  della  lira
interbancaria; 
    b) maggiorazione forfettaria  riconosciuta  agli  intermediari  a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori; 
  per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi: 
    a) rendimento medio dei BOT a  sei  e  dodici  mesi,  della  lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare; 
    b) maggiorazione forfettaria  riconosciuta  agli  intermediari  a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori; 
  Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo  1987,
con il quale il  tasso  di  riferimento  e'  stato  fissato,  per  il
bimestre marzo-aprile 1987, nella misura del 12,60% per le operazioni
di durata fino a diciotto mesi e del 12,30% per le operazioni oltre i
diciotto mesi; 
  Vista la lettera con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  fornito  la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per la determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
maggio-giugno 1987 relativo alle operazioni sopra indicate; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata  nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto interessi da corrispondersi dalla Cassa  per  il  credito  alle
imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti  a  favore  delle
imprese artigiane e' determinato, per il bimestre maggio-giugno 1987,
nelle seguenti misure: 
  12,40% annuo posticipato, di cui 1,60% a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di  durata  fino  a  diciotto
mesi; 
  12% annuo posticipato, di  cui  1,40%  a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, addi' 29 aprile 1987 
 
                                                   Il Ministro: Goria