MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1987 

Tasso di riferimento da applicare  nel  bimestre  maggio-giugno  1987
sulle  operazioni  di  credito  per  i  settori  dell'industria,  del
Commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e
delle  zone  sinistrate  dalla   catastrofe   del   Vajont   (settore
industriale). (087A3711) 
(GU n.101 del 4-5-1987)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,
n. 902, recante  la  disciplina  del  credito  agevolato  al  settore
industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante  provvedimenti
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione,
la riconversione e lo sviluppo del settore; 
  Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per  le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali; 
  Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione,
riorganizzazione  e  conversione  dell'industria  e  dell'artigianato
tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972,  n.  464,  che  estende
anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio
di cui alla medesima legge n. 1101; 
  Vista la legge 4 giugno  1975,  n.  172,  recante  provvidenze  per
l'editoria; 
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre  1963
(settore industriale); 
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali; 
  Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n.  199431
del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977,  n.  187347  del  13
aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno  1981
e dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986  recanti
norme per la determinazione del tasso  di  riferimento  da  applicare
alle operazioni di  credito  agevolato  previste  dalle  disposizioni
legislative di cui sopra; 
  Considerato che il suddetto  tasso  di  riferimento  viene  fissato
bimestralmente sulla  base  di  apposite  comunicazioni  della  Banca
d'Italia ed e' composto: 
  dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti  di
credito, da determinarsi bimestralmente; 
  da  una  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti
stessi per gli oneri connessi alla loro  attivita',  da  determinarsi
annualmente; 
  Visto il proprio decreto dei 23 dicembre 1986, nonche'  il  decreto
del 29 dicembre 1986, con i quali e' stata fissata, per l'anno  1987,
la  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli  istituti  di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi sopra citate, nella misura dell'1,85%; 
  Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo  1987,
con il quale e' stato fissato nella misura del 10,80% il costo  medio
della provvista per il bimestre marzo-aprile 1987; 
  Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato  che,
per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo medio di  provvista  dei
fondi per i settori in questione e' pari al 10,45%; 
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle  norme  indicate  in  premessa  e  pari  al
10,45%. 
  In conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione  onnicomprensiva
dell'1,85%, il tasso di riferimento  per  il  bimestre  maggio-giugno
1987 e' pari al 12,30%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 29 aprile 1987 
 
                                                   Il Ministro: Goria