Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1987 sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del Commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale). (087A3711)(GU n.101 del 4-5-1987)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore; Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali; Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101; Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale); Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali; Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed e' composto: dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente; da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attivita', da determinarsi annualmente; Visto il proprio decreto dei 23 dicembre 1986, nonche' il decreto del 29 dicembre 1986, con i quali e' stata fissata, per l'anno 1987, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate, nella misura dell'1,85%; Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale e' stato fissato nella misura del 10,80% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1987; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo medio di provvista dei fondi per i settori in questione e' pari al 10,45%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 10,45%. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1987 e' pari al 12,30%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 aprile 1987 Il Ministro: Goria