Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1987 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi. (087A3714)(GU n.101 del 4-5-1987)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sara' determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983; Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicita' bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri: a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, cosi' come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986; Visto il decreto del 28 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale e' stato stabilito per il bimestre marzo-aprile 1987 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1987 e' pari al 12,40% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1987; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre maggio-giugno 1987 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 12,40%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 aprile 1987 Il Ministro: Goria