MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1987 

Tasso di riferimento da applicare  nel  bimestre  maggio-giugno  1987
alle  operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  assistite  dal
concorso pubblico negli interessi. (087A3714) 
(GU n.101 del 4-5-1987)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario; 
  Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961,  n.  454,  e  successive
modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura
massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte  degli  istituti
ed enti esercenti il credito agrario per  le  operazioni  di  credito
agrario di esercizio  e  di  miglioramento,  assistite  dal  concorso
pubblico in conto interessi, sara'  determinata  annualmente,  previo
parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
con decreto del Ministro del  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986,  debitamente
registrato alla Corte dei conti, con il quale sono  state  modificate
le norme per la variazione automatica del  tasso  di  riferimento  da
praticare  sulle  operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  in
precedenza stabilite con decreto  interministeriale  del  7  dicembre
1983; 
  Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato  decreto
ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso  di  riferimento  viene
determinato con  periodicita'  bimestrale,  sulla  base  di  apposita
comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione  dei
seguenti parametri: 
    a) rendimento medio dei  BOT  e  della  lira  interbancaria  come
definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986; 
    b) maggiorazione forfettaria  riconosciuta  agli  intermediari  a
fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per  le  operazioni,
da determinarsi annualmente, cosi'  come  previsto  dall'art.  3  del
predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986; 
  Visto il decreto del 28 febbraio 1987,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale e' stato stabilito per
il bimestre marzo-aprile 1987 il tasso di  riferimento  da  applicare
alle  operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  assistite  dal
concorso pubblico negli interessi; 
  Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato  che,
sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per  il
bimestre maggio-giugno 1987 e' pari al 12,40% di  cui  1,60%  per  la
maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di  credito  per
l'anno 1987; 
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata  nelle
premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per
il bimestre maggio-giugno 1987 sulle operazioni di credito agrario di
esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari
al 12,40%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 29 aprile 1987 
 
                                                   Il Ministro: Goria