Ulteriori disposizioni per la tutela delle acque del fiume Sele dai rischi di inquinamento da reflui liquidi prodotti da aziende industriali insediate nelle aree realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 77/219/ZA). (087A3963)(GU n.109 del 13-5-1987)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Delegato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219) Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187; Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1987; Vista l'ordinanza in data 3 agosto 1984, n. 7/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 17 agosto 1984; Vista l'ordinanza in data 11 luglio 1986, n. 51/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 1986, con la quale sono state emanate disposizioni per la realizzazione di opere urgenti ed indifferibili per la tutela del fiume Sele e con la quale e' stata in particolare affidata in concessione alla Snamprogetti S.p.a. la esecuzione di una condotta per il convogliamento dei reflui liquidi prodotti da talune aree industrializzate a norma del predetto art. 32, all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia; Vista l'ordinanza in data 8 agosto 1986, n. 54/219/ZA, con la quale e' stato approvato il progetto dell'opera anzidetta; Considerato che, a seguito della intervenuta ultimazione parziale dei lavori, si rende necessario procedere senza indugio alla presa in consegna della condotta medesima; Ritenuto pertanto di dover individuare nella persona del capo dell'ufficio speciale per l'attuazione, degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, pref. ing. Alessandro Giomi, il funzionario cui delegare gli adempimenti formali occorrenti alla presa in consegna dell'opera, ivi compresa la sottoscrizione del relativo verbale; Considerato che, nelle more della individuazione del soggetto affidatario della definitiva gestione dell'opera in parola, appare assolutamente indispensabile garantire la piena fruibilita' della stessa, onde non vedere compromesse le attivita' delle aziende industriali gia' insediate ed escludere al contempo qualsivoglia rischio di inquinamento del bacino del fiume Sele; Ritenuto che tale esigenza possa essere soddisfatta mediante l'affidamento in concessione, a soggetto estraneo all'amministrazione particolarmente qualificato, della gestione provvisoria dell'opera; Ritenuto altresi' che per tale temporanea gestione possa ricorrersi al medesimo soggetto concessionario della costruzione che, per le specifiche vocazioni e le particolari competenze specialistiche, appare in grado di assicurare la gestione temporanea della condotta nonche' il soddisfacimento degli interessi pubblici connessi al corretto utilizzo della stessa, con immediata mobilitazione di mezzi e personale; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente; Dispone: Art. 1. E' disposta l'immediata presa in consegna provvisoria della condotta di convogliamento dei reflui liquidi prodotti dalle aziende industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'impianto di depurazione e trattamento di Battipaglia di cui in premessa. Per tale adempimento e' delegato il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219/81, pref. ing. Alessandro Giomi. La gestione provvisoria dell'opera predetta e' affidata in concessione - con effetto immediato e sino al termine del 31 dicembre 1987 - alla Snamprogetti S.p.a. Con separata convenzione si provvedera' a disciplinare i rapporti con il concessionario ed a fissare i compensi relativi. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con imputazione sulla contabilita' speciale n. 1249 presso la tesoreria provinciale di Roma. La presente ordinanza entra in vigore alla data odierna e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 maggio 1987 Il Ministro: Zamberletti