MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 1987 

Ulteriori disposizioni per la tutela delle acque del fiume  Sele  dai
rischi  di  inquinamento  da  reflui  liquidi  prodotti  da   aziende
industriali insediate nelle aree realizzate  ai  sensi  dell'art.  32
della legge  14  maggio  1981,  n.  219.  (Ordinanza  n.  77/219/ZA).
(087A3963) 
(GU n.109 del 13-5-1987)

 
      IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
(Delegato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio
                            1981, n. 219) 
 
  Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  24  febbraio  1982,  n.   57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187; 
  Visto il decreto-legge 30 giugno  1986,  n.  309,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18 aprile 1987; 
  Vista l'ordinanza in data 3 agosto 1984,  n.  7/219/ZA,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 17 agosto 1984; 
  Vista l'ordinanza in data 11 luglio 1986, n. 51/219/ZA,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 1986, con la quale sono
state emanate disposizioni per la realizzazione di opere  urgenti  ed
indifferibili per la tutela del fiume Sele e con la quale e' stata in
particolare affidata  in  concessione  alla  Snamprogetti  S.p.a.  la
esecuzione di una condotta per il convogliamento dei  reflui  liquidi
prodotti da talune aree industrializzate a norma  del  predetto  art.
32, all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia; 
  Vista l'ordinanza in data 8 agosto 1986, n. 54/219/ZA, con la quale
e' stato approvato il progetto dell'opera anzidetta; 
  Considerato che, a seguito della intervenuta  ultimazione  parziale
dei lavori, si rende necessario procedere senza indugio alla presa in
consegna della condotta medesima; 
  Ritenuto pertanto di  dover  individuare  nella  persona  del  capo
dell'ufficio speciale per  l'attuazione,  degli  interventi  previsti
dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, pref. ing.
Alessandro Giomi, il funzionario cui delegare gli adempimenti formali
occorrenti  alla  presa  in  consegna  dell'opera,  ivi  compresa  la
sottoscrizione del relativo verbale; 
  Considerato che,  nelle  more  della  individuazione  del  soggetto
affidatario della definitiva gestione dell'opera  in  parola,  appare
assolutamente indispensabile garantire  la  piena  fruibilita'  della
stessa, onde  non  vedere  compromesse  le  attivita'  delle  aziende
industriali gia' insediate  ed  escludere  al  contempo  qualsivoglia
rischio di inquinamento del bacino del fiume Sele; 
  Ritenuto  che  tale  esigenza  possa  essere  soddisfatta  mediante
l'affidamento in concessione, a soggetto estraneo all'amministrazione
particolarmente qualificato, della gestione provvisoria dell'opera; 
  Ritenuto altresi' che per tale temporanea gestione possa ricorrersi
al medesimo soggetto concessionario della  costruzione  che,  per  le
specifiche vocazioni  e  le  particolari  competenze  specialistiche,
appare in grado di assicurare la gestione temporanea  della  condotta
nonche' il  soddisfacimento  degli  interessi  pubblici  connessi  al
corretto utilizzo della stessa, con immediata mobilitazione di  mezzi
e personale; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga  ad  ogni  diversa
disposizione vigente; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  disposta  l'immediata  presa  in  consegna  provvisoria   della
condotta di convogliamento dei reflui liquidi prodotti dalle  aziende
industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio  1981,  n.  219,
all'impianto di depurazione e trattamento di Battipaglia  di  cui  in
premessa. Per tale  adempimento  e'  delegato  il  capo  dell'ufficio
speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21
e 32 della legge n. 219/81, pref. ing. Alessandro Giomi. 
  La  gestione  provvisoria  dell'opera  predetta  e'   affidata   in
concessione - con effetto immediato e sino al termine del 31 dicembre
1987 - alla Snamprogetti S.p.a. 
  Con separata convenzione si provvedera' a disciplinare  i  rapporti
con il concessionario ed a fissare i compensi relativi. 
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  ordinanza  si
provvede con i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n.
219, con imputazione sulla contabilita' speciale n.  1249  presso  la
tesoreria provinciale di Roma. 
  La presente ordinanza entra in vigore alla  data  odierna  e  sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 7 maggio 1987 
 
                                             Il Ministro: Zamberletti