Riconoscimento della indicazione geografica «Bricco del Drago» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi. (087A7346)(GU n.196 del 24-8-1987)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilita' di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Bricco del Drago» per il vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione; Visto il parere espresso dalla regione Piemonte; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 luglio 1982; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto parere; Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Bricco del Drago» per il vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica del vino da tavola «Bricco del Drago». La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma e' compresa nella frazione di San Rocco Seno d'Elvio del comune di Alba e risulta delimitata come appresso: dalla frazione S. Rocco Seno d'Elvio, a destra della strada provinciale si attraversa il torrente Seno d'Elvio da dove si diparte la strada d'accesso alla cascina Drago, in prossimita' dell'incrocio di quest'ultima con la strada interpoderale della cascina Sgnogna, ha inizio la zona comunemente denominata «Bricco del Drago», detto incrocio ne e' l'estremita' nord, posto a quota 275. Da detto punto la strada della cascina Sgnogna sale sino a quota 345 ove trovansi i fabbricati della cascina stessa, ed il suo tracciato forma il confine nord-est del «Bricco» in parola. Dalla cascina Sgnogna la strada prosegue sino a raggiungere quota 365, formando il confine sud-est del «Bricco» e di qui scende a quota 345 per immettersi nella strada Vicinale dei Rossi. La Vicinale dei Rossi forma il confine ovest del «Bricco» e dipartendosi dall'incrocio suddetto scende sino all'omonima borgata posta a quota 340 e di qui procedendo in direzione nord raggiunge il cortile della cascina Drago posto a quota 295. Chiude la suddetta perimetrazione il tratto di strada che dipartendosi dalla cascina Drago raggiunge l'incrocio con la strada della cascina Sgnogna, come gia' precisato sopra, posto a quota 275. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 luglio 1987 Il Ministro: Pandolfi