MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 luglio 1987 

Riconoscimento della indicazione geografica «Bricco del Drago» per  i
vini da tavola, delimitazione della relativa  zona  di  produzione  e
autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi. (087A7346) 
(GU n.196 del 24-8-1987)

 
            IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio,  del  5  febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve; 
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio; 
  Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977  contenente  norme  sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica; 
  Visto  il  proprio  decreto  2  novembre  1978   contenente   norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; 
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme  per  l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica; 
  Visto  il  proprio  decreto  9  dicembre  1983   contenente   norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; 
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica «Bricco del Drago» per  il
vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione; 
  Visto il parere espresso dalla regione Piemonte; 
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 191 del 14 luglio 1982; 
  Viste le istanze presentate dagli interessati avverso  il  suddetto
parere; 
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento dell'indicazione geografica «Bricco del Drago» per  il
vino  da  tavola  e  alla  delimitazione  della  relativa   zona   di
produzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' riconosciuta l'indicazione geografica del vino da tavola «Bricco
del Drago». 
  La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino  da  tavola
di cui al precedente comma e' compresa nella frazione  di  San  Rocco
Seno d'Elvio del comune di Alba e risulta delimitata come appresso: 
    dalla frazione S. Rocco  Seno  d'Elvio,  a  destra  della  strada
provinciale si attraversa il torrente Seno d'Elvio da dove si diparte
la strada d'accesso alla cascina Drago, in prossimita'  dell'incrocio
di quest'ultima con la strada interpoderale della cascina Sgnogna, ha
inizio la zona  comunemente  denominata  «Bricco  del  Drago»,  detto
incrocio ne e' l'estremita' nord, posto a quota 275. 
  Da detto punto la strada della cascina Sgnogna sale  sino  a  quota
345 ove trovansi  i  fabbricati  della  cascina  stessa,  ed  il  suo
tracciato forma il confine nord-est del «Bricco» in parola. 
  Dalla cascina Sgnogna la strada prosegue sino a  raggiungere  quota
365, formando il confine sud-est del «Bricco» e di qui scende a quota
345 per immettersi nella strada Vicinale dei Rossi. 
  La Vicinale dei  Rossi  forma  il  confine  ovest  del  «Bricco»  e
dipartendosi dall'incrocio suddetto scende sino  all'omonima  borgata
posta a quota 340 e di qui procedendo in direzione nord raggiunge  il
cortile della cascina Drago posto a quota 295. 
  Chiude  la  suddetta  perimetrazione  il  tratto  di   strada   che
dipartendosi dalla cascina Drago raggiunge l'incrocio con  la  strada
della cascina Sgnogna, come gia' precisato sopra, posto a quota 275. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 22 luglio 1987 
 
                                                Il Ministro: Pandolfi